Legge 3 maggio 1985, n. 204
Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
Agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga
stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone
determinate.
L'attività di rappresentante di commercio s'intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da
una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.
Art. 2.
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e
rappresentanti di commercio.
Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di
agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.
Art. 3.
Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al
successivo articolo 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia in cui risiedono.
Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.
Art. 4.
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che
provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con
deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni.
Essa è composta:
a) da un membro di giunta della camera di commercio;
b) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su designazione delle
organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale;
c) da un rappresentante delle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato
firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque più
rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse;
d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
La commissione così costituita nomina al suo interno il presidente ed un vice presidente.
In caso di morte o di decadenza di un membro la commissione viene integrata dalla giunta camerale con le
stesse modalità della prima nomina.
Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 5.
Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero
straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;
b) godere dell'esercizio dei diritti civili;
c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione della
giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio
volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita , ricettazione e per ogni altro delitto non
colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel
massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) deve essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado.
Il richiedente deve inoltre:
1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto
dalle regioni;
2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con
qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite,
purchè l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di
presentazione della domanda;
3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo
commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.
L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o
enti privati o pubblici.
L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti
nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.
Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni.
Art. 6.
Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione
nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse.
Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.
Art. 7.
La commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera l'iscrizione o
il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro quindici giorni
successivi.
Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di
cui al successivo articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione
diventa definitivo.
La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell'agente o
rappresentante di commercio nei seguenti casi:
1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente articolo 5;
2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;
3) su richiesta dell'interessato.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del precedente comma la commissione provinciale, sentito l'interessato,
adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essere notificato all'interessato entro quindici
giorni dalla data del provvedimento stesso.
Nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui
al successivo articolo 8. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia presentato il ricorso, il
provvedimento di cancellazione diventa definitivo.
Nel caso previsto dal n. 3) del precedente terzo comma, la commissione provinciale emette il relativo
provvedimento di cancellazione che potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia successivamente
richiesta.
Art. 8.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per
decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.
La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dura in carica quattro anni; essa è composta:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;
b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio
(ENASARCO) o da un suo delegato;
d) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo professionale
provinciale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative a livello
nazionali;
e) da un rappresentante delle organizzazioni nazionali dell'industria, del commercio e dell'artigianato
firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio, o comunque di quelle
più rappresentative, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle stesse organizzazioni.
Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti, in pari
numero.
Alla segreteria della commissione centrale è addetto il personale in servizio presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Art. 9.
E' fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attività di agente o
rappresentante di commercio.
La commissione provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ed è tenuta a
denunciare all'autorità competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante di
commercio senza essere iscritti al ruolo.
Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma compresa tra L. 1.000.000 e L. 4.000.000.
Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non
iscritta al ruolo. Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per
la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 10.
Nella prima applicazione della presente legge, vengono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o
rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, all'atto dell'entrata in vigore della
medesima, risultino iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo, costituiti in base alla normativa della legge 12
marzo 1968, n. 316, abrogata dal successivo articolo 12.
Art. 11
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato, di concerto con Ministro di grazie e giustizia, emanerà le norme di attuazione della presente
legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria e quelle a carattere generale dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
Art. 12.
E' abrogata la legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e
rappresentante di commercio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
DECRETO 21 agosto 1985
Norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, m. 204, concernente "Disciplina del'attività di agente e
rappresentante di commercio".
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Vista la legge 3 maggio 1983, n. 204, concernente "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di
commercio";
Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 11 della detta legge ad emanare le previste norme di
attuazione;
Sentite le organizzazioni nazionali di categoria e quelle a carattere generale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
DECRETA
Art. 1
Nel presente decreto col termine legge si intende la legge 3 maggio 1985, n. 204.
Art. 2
Per l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 2 della legge l'interessato deve presentare domanda, in regola con
l'imposta di bollo, alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura - commissione per il ruolo
degli agenti e rappresentanti di commercio - della provincia nella quale risiede, nella quale deve dichiarare di
essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero
straniero residente nel territorio della Repubblica italiana; di non svolger attività in qualità di dipendente da
persone, associazioni o enti pubblici o privati, di non svolgere attività per la quale è prescritta l'iscrizione nei
ruoli dei mediatori.
Alla domanda devono essere allegatI:
a) certificato di residenza;
b) certificato di cittadinanza per i cittadini italiani e per quelli di uno degli Stati membri della C.E.E. ;
c) titolo di scuola secondaria di primo grado o di grado superiore in originale o in copia autenticata. I cittadini
degli Stati della C.E.E. e gli stranieri debbono allegare l'originale o una copia autenticata di un titolo di studio
che il Ministero della pubblica istruzione abbia riconosciuto equipollente a quello richiesto dalla legge;
d) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa;
e) certificazione relativa al superamento dell'esame finale dei corsi professionali di cui al successivo articolo
3; oppure certificazione relativa allo svolgimento dell'attività di viaggiatore piazzista o di dipendente
qualificato addetto al settore vendite esercitata per almeno un biennio nel quinquennio precedente alla data
di presentazione della domanda; ovvero ancora un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di
indirizzo commerciale o certificato di laurea in materie commerciali o giuridiche in originale o in copia
autentica.
Art. 3
Previo riconoscimento delle regioni, l'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio
(Enasarco), le camere di commercio, ed altri enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, che abbiano tra i
fini istituzionali la formazione professionale, nonchè le imprese o loro consorzi di cui all'art. 5, comma 4, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono organizzarre i corsi professionali di cui all'art. 5, comma 2, n. 1
della legge. Tali corsi devono prevedere un numero minimo di ottanta ore di insegnamento per almeno un
bimestre ed avere un piano di studio comprendente obbligatoriamente le seguenti materie: nozioni di diritto
commerciale; disciplina legislativa e contrattuale dell'attività di agente e rappresentante; nozioni di
legislazioni tributaria; organizzazione e tecnica di vendita; tutela previdenziale e assistenziale degli agenti e
rappresentanti di commercio.
I corsi devono assicurare il livello professionale degli istruttori ed il loro svolgimento deve essere coordinato
da un direttore responsabile in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche.
L'esame finale sarà sostenuto dinanzi ad una commissione nominata con i criteri di cui all'art. 14 della citata
legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Le regioni fissano in sede di riconoscimento dei corsi eventuali oneri da porre a carico dei partecipanti.
Art. 4
L'attestazione del biennio di attività in qualità di viaggiatore piazzista o di dipendente qualificato addetto al
settore vendita richiesta dall'art. 5 della legge, deve essere effettuata mediante atto notorio o dichiarazione
sostitutiva resi dagli aspiranti all'iscrizione e dai rispettivi datori di lavoro, o mediante certificazione dell'ufficio
provinciale del lavoro.
Può essere considerato dipendente qualificato addetto al settore vendite il lavoratore di concetto con
mansioni di direizione ed organizzazione delle vendite.
Il requisito di cui al punto 2) dell'art. 5 della legge deve intendersi posseduto anche da coloro che abbiano
cumulato un biennio di attività, come agenti e rappresentanti di commercio iscritti nel ruolo disciplinato dalla
legge n. 316/1986, entro i cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda.
In tal caso, la relativa documentazione sarà rilasciata dalle competenti camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
Art.5
Le commissioni provinciali provvedono d'ufficio ad accertare i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e
c) della legge nonchè la non iscrizione nel ruolo dei mediatori.
Dette commissioni provvedono altresì d'ufficio ad espletare gli accertamenti previsti dalla normaticva contro
la delinquensa mafiosa.
Art. 6
In caso di trasferimento in altra sede da parte dell'iscritto nel ruolo, questi deve chiedere, entro novanta
giorni dalla fissazione della sua nuova residenza, l'iscrizione nel ruolo della provincia nella quale fissa la
propria residenza.
In tal caso la commissione provinciale competente provvede a chiedere alla commissione della provincia di
provenienza la relativa documentazione.
In costanza di posizione giuridica soggettiva la predetta commissione concede l'iscrizione provvedendo
contemporaneamente a richiedere la cancellazione dell'istante dal ruolo di provenienza.
Art. 7
Nel caso di cancellazione dal ruolo su richiesta dell'interessato, la commissione provvede entro sessanta
giorni dalla richiesta, dando notifica del relativo provvedimento adottato entro i quindici giorni successivi alla
data del provvedimento stesso.
L'interessato, ove successivamente alla cancellazione dal ruolo, faccia richiesta di nuova iscrizione, deve
presentare alla competente commissione provinciale istanza, soggetta a imposta di bollo, corredata della
documentazione prevista alle lettere b), c), ed d) dell'art. 2.
Art. 8
Ai fini dell'istituzione delle commissioni di cui agli articoli 4 e 8 della legge, la rappresentatività a livello
nazionale delle organizzazioni sindacali di categoria degli agenti e rappresentanti di commercio sarà
indicata, di volta in volta, dai competenti uffici provinciali del lavoro per la scelta dei membri delle
commissioni provinciali e dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale per la scelta dei membri della
commissione centrale.
Art. 9
La commissione istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge, presso ciascuna camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura è nominata con deliberazione della giunta camerale, nella quale verrà indicato, per
ogni membro effettivo, il membro supplente che è destinato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Per la validità delle deliberazioni delle commissioni provinciali è necessaria la presenza di almeno due terzi
dei componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vice presidente.
Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
Alle sedute delle commissioni potrà essere chiamato a partecipare, senza diritto di voto ed in relazione a
singole questioni, un rappresentante dell'Enasarco.
Art. 10
Per la validità delle deliberazioni della commissione centrale è necessaria la presenza di almeno due terzi
dei componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente.
La commissione centrale delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
Art. 11
I membri della commissione che non partecipano, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive delle
commissioni centrali o provinciali decadono automaticamente dall'incarico.
Art. 12
Nell'applicazione dell'art. 10 della legge le commissioni provinciali provvederanno ad iscrivere nel nuovo
ruolo dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nel ruolo disciplinato
dell'abrogata legge n. 316/1968.
Art. 13
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciano agli iscritti al ruolo, su loro richiesta,
una tessera personale di riconoscimento soggetta a rinnovo annuale.
Art. 14
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1985

Il Ministro dell'Industria, del commercio ed dell'artigiana
ALTISSIMO

Il Ministro di Grazia e Giustizia
MARTINAZZOLI