DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 1986
RELATIVA AL COORDINAMENTO DEI DIRITTI DEGLI STATI MEMBRI
CONCERNENTI GLI AGENTI COMMERCIALI INDIPENDENTI

(86/653CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA’ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo
2, e l’articolo 100,
vista la proposta della Commissione,(1)
visto il parere del Parlamento Europeo,(2)
visto il parere del Comitato economico e sociale,(3)
considerando che la direttiva 64/224/CEE(4) ha soppresso le restrizioni alla libertà di
stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi per le attività degli intermediari del commercio,
dell’industria e dell’artigianato;
considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza
commerciale influenzano sensibilmente all’interno della Comunità le condizioni di concorrenza e
l’esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali
nelle loro relazioni con il preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali; che d’altro
canto, tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento
dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in
Stati membri diversi;
considerando che gli scambi di merci tra Stati membri devono effettuarsi in condizioni
analoghe a quelle di un mercato unico, il che impone il ravvicinamento dei sistemi giuridici degli
Stati membri nella misura necessaria al buon funzionamento di tale mercato comune; che, a questo
proposito, le norme in materia di conflitti di leggi, anche se unificate, non eliminano nel campo
della rappresentanza commerciale gli inconvenienti denunciati sopra e non dispensano di
conseguenza dall’armonizzazione proposta;
considerando, a tale proposito, che i rapporti giuridici tra l’agente commerciale e il
preponente devono essere presi in considerazione con priorità;
considerando che è opportuno ispirarsi ai principi dell’articolo 117 del trattato e procedere
ad una armonizzazione nel progresso della legislazione degli Stati membri concernente gli agenti
commerciali;
considerando che devono essere concessi termini transitori supplementari a taluni Stati
membri che devono compiere sforzi particolari per adeguare le loro regolamentazioni alle esigenze
della presente direttiva in particolare per quanto riguarda l’indennità dopo l’estinzione del contratto
tra il committente e l’agente commerciale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA.
(1) GU n. C 13 del 18/1/1977 e GU n. C 56 del 2/3/1979
(2) GU n. C 239 del 9/10/1978
(3) GU n. C59 del 8/3/1978
(4) GU n. 56 del 4/4/1964
CAPITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
1. Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra
gli agenti commerciali ed i loro preponenti.
2. Ai sensi della presente direttiva per “agente commerciale” si intende la persona che, in
qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per
un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente” la vendita o l’acquisto di merci,
ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.
3. Per evitare qualsiasi dubbio, agente commerciale ai sensi della presente direttiva non può
essere in particolare:
· una persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o
associazione;
· un socio che è legalmente abilitato ad impegnare altri soci,
· un amministratore giudiziario, un liquidatore o un curatore di fallimento.
Articolo 2
1. La presente direttiva non si applica:
· agli agenti commerciali non retribuiti per la loro attività;
· agli agenti commerciali nella misura in cui essi operino nell’ambito delle camere di
commercio o sui mercati di materie prime;
· all’organismo conosciuto sotto il nome “Crown Agents for Overseas Governements
and Administrations”, quale è stato istituito nel Regno Unito in virtù della legge del
1979 relativa ai “Crown Agents”, o alle sue filiali.
2. Ogni Stato membro può prevedere che la direttiva non si applichi alle persone che svolgono
le attività di agente commerciale considerate accessorie secondo la legge di tale Stato
membro.
CAPITOLO II
DIRITTI E OBBLIGHI
Articolo 3
1. L’agente commerciale deve, nell’esercizio della propria attività, tutelare gli interessi del
preponente e agire con lealtà e buona fede.
2. In particolare, l’agente commerciale deve:
a) adoperarsi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari di cui
è incaricato;
b) comunicare al preponente tutte le informazioni necessarie di cui dispone;
c) attenersi alle istruzioni ragionevoli impartite dal preponente.
Articolo 4
1. Nei suoi rapporti con l’agente commerciale, il preponente deve agire con lealtà e buona
fede.
2. In particolare, il preponente deve:
a) mettere a disposizione dell’agente commerciale la documentazione necessaria
relativa alle merci in questione;
b) procurare all’agente commerciale le informazioni necessarie all’esecuzione del
contratto di agenzia, in particolare avvertire l’agente commerciale entro un termine
ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà
notevolmente inferiore a quello che l’agente commerciale avrebbe normalmente
potuto attendersi.
3. Il preponente deve inoltre informare l’agente commerciale entro un termine ragionevole,
dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Articolo 5
Le parti non possono derogare agli articoli 3 e 4.
CAPITOLO III
RETRIBUZIONI
Articolo 6
1. In assenza di un accordo in proposito fra le parti e fatta salva l’applicazione delle
disposizioni obbligatorie degli Stati membri relative al livello delle retribuzioni, l’agente
commerciale ha diritto a una retribuzione conforme agli usi del luogo dove esercita la sua
attività e per la rappresentanza delle merci che sono oggetto del contratto di agenzia. In
mancanza di tali usi, l’agente commerciale ha diritto a una retribuzione ragionevole che
tenga conto di tutti gli elementi connessi con l’operazione .
2. Tutti gli elementi della retribuzione che variano secondo il numero o il valore degli affari
sono considerati come costituenti una provvigione ai sensi della presente direttiva.
3. Gli articoli da 7 a 12 non si applicano nella misura in cui l’agente commerciale non sia
retribuito totalmente o parzialmente mediante provvigione.
Articolo 7
1. Per un’operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, l’agente
commerciale ha diritto alla provvigione:
a) quando l’operazione è stata conclusa grazie al suo intervento, o
b) quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che gli aveva precedentemente
acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo.
2. Per un’operazione conclusa durante il contratto d’agenzia l’agente commerciale ha
parimenti diritto alla provvigione:
· Quando è incaricato di una determinata zona o di un determinato gruppo di
persone
· Quando gode di un diritto di esclusiva per una determinata zona o un
determinato gruppo di persone, e l’operazione è stata conclusa con un
cliente appartenente a tale zona o tale gruppo.
Gli Stati membri devono inserire nella loro legislazione una delle possibilità di cui ai due
precedenti trattini.
Articolo 8
Per un’operazione commerciale conclusa dopo l’estinzione del contratto d’agenzia, l’agente
commerciale ha diritto alla provvigione:
a) Se l’operazione è dovuta soprattutto al risultato dell’attività da lui svolta durante il
contratto d’agenzia e se l’operazione è conclusa entro un termine ragionevole dopo
l’estinzione del contratto, o
b) Se, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 7, l’ordinazione effettuata dal
terzo è stata ricevuta dal preponente o dall’agente commerciale prima dell’estinzione
del contratto d’agenzia.
Articolo 9
L’agente commerciale non ha diritto alla provvigione di cui all’articolo 7, se questa è dovuta
all’agente precedente a norma dell’articolo 8, a meno che non risulti dalle circostanze che è equo a
dividere la provvigione tra gli agenti commerciali.
Articolo 10
1. La provvigione è acquisita dal momento e nella misura in cui si presenti uno dei casi
seguenti:
a) Il preponente ha eseguito l’operazione;
b) Il preponente dovrebbe aver eseguito l’operazione in virtù dell’accordo concluso con il
terzo;
c) Il terzo ha eseguito l’operazione.
2. La provvigione è acquisita al più tardi quando il terzo ha eseguito la sua parte
dell’operazione o dovrebbe averla eseguita qualora il preponente avesse eseguito la sua.
3. La provvigione è pagata al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel
quale è stata acquisita.
4. Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 2 e 3 a detrimento dell’agente
commerciale.
Articolo 11
1. Il diritto alla provvigione può estinguersi unicamente se e nella misura in cui:
· sia certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito e
· la mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente.
2. Le provvigioni già riscosse dall’agente commerciale sono rimborsate se il relativo diritto
è estinto.
3. Non si può derogare mediante accordo al paragrafo 1 a detrazione dell’agente
commerciale.
Articolo 12
1. Il preponente consegna all’agente commerciale un estratto conto delle provvigioni
dovute, al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale
esse sono acquisite. Questo estratto conto indica tutti gli elementi essenziali in base ai
quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni.
2. L’agente commerciale ha il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni,
in particolare un estratto dei libri contabili, a disposizione del preponente, necessarie per
verificare l’importo delle provvigioni che gli sono dovute.
3. Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 1 e 2 a detrimento dell’agente
commerciale.
4. Questa direttiva non interferisce nelle disposizioni interne degli Stati membri che
riconoscono all’agente commerciale un diritto di controllo sui libri contabili del
preponente.
CAPITOLO IV
CONCLUSIONE E ESTINZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA
Articolo 13
1. Ogni parte ha il diritto di chiedere ed ottenere dall’altra parte un documento firmato,
riproducente il contenuto del contratto di agenzia, comprese le clausole addizionali. Tale
diritto è irrinunciabile.
2. Nonostante il paragrafo 1, uno Stato membro può prescrivere che un contratto d’agenzia sia
valido solo se documentato per iscritto.
Articolo 14
Un contratto di agenzia a tempo determinato che continua ad essere eseguito dalle due parti
dopo la scadenza del suo termine, si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Articolo 15
1. Se il contratto di agenzia è concluso a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedervi
mediante preavviso.
2. Il termine di preavviso è di un mese per il primo anno del contratto di agenzia, di due mesi
per il secondo anno iniziato, di tre mesi per il terzo anno iniziato e per gli anni successivi. Le
parti non possono concordare termini più brevi.
3. Gli Stati membri possono fissare a quattro mesi il termine di preavviso per il quarto anno, a
cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Essi possono stabilire che le parti non possono concordare termini più brevi.
4. Se le parti concordano termini più lunghi di quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 il termine di
preavviso che deve rispettare il preponente non deve essere più breve di quello che deve
rispettare l’agente commerciale.
5. A condizioni che le parti non abbiano concordato diversamente, la fine del termine di
preavviso deve coincidere con la fine di un mese civile.
6. Il presente articolo si applica ai contratti di agenzia a tempo determinato trasformatisi, in
virtù dell’articolo 14, in contratti a tempo indeterminato, fermo restando che per calcolare il
termine di preavviso si deve tener conto del termine precedente.
Articolo 16
La presente direttiva non può interferire nella Legislazione degli Stati membri qualora
quest’ultima preveda l’estinzione immediata del contratto di agenzia:
· per l’inadempienza di una delle parti nell’esecuzione di tutti o parte dei suoi obblighi;
· in caso di insorgenza di circostanze eccezionali.
Articolo 17
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all’agente
commerciale, dopo l’estinzione del contratto, un’indennità in applicazione
del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del
paragrafo 3.
2. A) L’agente commerciale ha diritto a un’indennità se e nella misura
in cui:
· Abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari
con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli
affari con tali clienti;
· Il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in
particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultino dagli affari
con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano
anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 20.
B) L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente
a un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale
delle retribuzioni riscosse dall’agente commerciale negli ultimi
cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla
media del periodo in questione.
C) La concessione dell’indennità non priva l’agente della facoltà di
chiedere un risarcimento dei danni.
3. L’agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli
dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente.
Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni:
· che privino l’agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale
esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in
connessione con l’attività dell’agente commerciale;
· e/o che no n abbiano consentito all’agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese
sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente.
4. Il diritto all’indennità di cui al paragrafo 2 e/o la riparazione del pregiudizio
di cui al paragrafo 3 sorge anche quando l’estinzione del contratto avviene
in seguito al decesso dell’agente commerci.
5. L’agente commerciale perde il diritto all’indennità di cui al paragrafo 2 o
alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, se ha omesso di
notificare al preponente, entro un anno dall’estinzione del contratto,
l’intenzione di far valere i propri diritti.
6. La Commissione sottopone al Consiglio, entro 8 anni a decorrere dalla
notifica della direttiva, una relazione dedicata all’attuazione dell’articolo 30
e gli sottopone, se del caso, proposte di modifica.
Articolo 18
L’indennità o la ripartizione ai sensi dell’articolo 17 non sono dovute:
a) Quando il preponente risolve il contratto per un’adempienza imputabile all’agente
commerciale, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione
immediata del contratto;
b) Quando l’agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da
circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente commerciale:
età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la
prosecuzione dell’attività;
c) Quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente commerciale cede ad un terzo i
diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia.
Articolo 19
Le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a
detrimento dell’agente commerciale.
Articolo 20
1. Ai fini della presente direttiva la convenzione che stabilisce una limitazione dell’attività
professionale dell’agente commerciale dopo l’estinzione del contratto, è denominata patto di
non concorrenza.
2. Un patto di non concorrenza è valido solo nella misura in cui:
· Sia stipulato per iscritto;
· Riguardi il settore geografico o il gruppo di persone e il settore geografico affidati
all’agente commerciale, nonché le merci di cui l’agente commerciale aveva la
rappresentanza ai sensi del contratto.
3. Il patto di non concorrenza è valido solo per un periodo massimo di due anni dopo
l’estinzione del contratto.
4. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale che apportano
altre restrizioni alla validità o all’applicabilità dei patti di non concorrenza o prevedono che i
tribunali possano attenuare le obbligazioni delle parti risultanti da tali accordi.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 21
Nessuna disposizione della presente direttiva può obbligare uno Stato membro a prevedere una
divulgazione di dati che sia contraria all’ordine pubblico.
Articolo 22
1. Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1° gennaio 1990 le disposizioni
necessarie per conformarsi alla presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la
Commissione. Queste misure si applicano almeno ai contratti conclusi dopo la loro entrata
in vigore. Esse si applicano, al più tardi il 1° gennaio 1994, ai contratti in corso.
2. A decorrere dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni essenziali di carattere legislativo, regolamentare o
amministrativo che adottano nel campo della presente direttiva.
3. Tuttavia per quanto concerne l’Irlanda ed il Regno Unito, la data del 1° gennaio 1990 di cui
al paragrafo 1 è sostituita dal 1° gennaio 1994.
Per quanto concerne l’Italia tale data è sostituita dal 1° gennaio 1993 per gli obblighi derivanti
dall’articolo 17.
Articolo 23
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1986
Per il Consiglio
Il Presidente
M. Jopling