Decreto Legislativo 15 febbraio 1999, n. 65

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 1, comma 8;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, di attuazione della direttiva 86/653/CEE del
Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti
gli agenti commerciali indipendenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 settembre
1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consigli dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Il secondo comma dell'articolo 1742 del codice civile, aggiunto dell'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto ad ottenere dall'altra un
documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole
aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile."
Art. 2
1. Il primo comma dell'articolo 1746 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e
buona fede. In particolare, deve adempire l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute
e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli,
e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto
contrario."
Art. 3
1. L'articolo 1748 del codice civile, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 10
settembre 1991, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 1748 (Diritti dell'agente).- Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla
provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in
precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria
o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se
la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro
un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre
prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente
precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti
intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in
cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contatto concluso
con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella
misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente
avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto,
l'agente ha diritto, per la parte inseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli
usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
L'agente è tenuto a restituire le provvigioni ricosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo
che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al
preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia."
Art. 4
1. L'articolo 1749 del codice civile è sostituito dal seguente:
" Art. 1749 (Obblighi del preponente). - Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà
e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai
beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in
particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena prevede che il volume delle
operazioni sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi.
Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del
rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo
giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto
indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il
medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare
l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo."
Art. 5
1. Il primo comma dell'articolo 1751 del codice civile, primo alinea, come sostituito dall'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, è sostituito dal seguente:
"All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità
se ricorrono le seguenti condizioni".
2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1751 del codice civile, come sostituito dall'articolo 4 del
decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, e come modificato dal comma 1, è inserito il
seguente:
"L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente".
Il presente decreto. Munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 1999
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA, Ministro per le politiche comunitarie
DILIBERTO, Ministro di Grazia e Giustizia
DINI, Ministro degli affari esteri
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
(GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per progetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e
di emanare i decreti aventi valore di legge e regolamenti.
- L'art. 1, comma 8, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1997), recita:
"8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'art. 2 entro i termini di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina
recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio relativa al
coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti".
- Il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, reca:"Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al
coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell'art. 15
della legge 29 dicembre 1990, n. 482(legge comunitaria 1990)".
Note all'art.1:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, vedi nelle note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 1742 del codice civile, come modificato dal decreto qui pubblicato, recita:
"Art.1742 (Nozione). - Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto
dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra un documento
dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è
irrinunciabile".
Note all'art. 2:
Il testo vigente dell'art.1746 del codice civile, come modificato dal decreto qui pubblicato recita:
"Art.1746(Obblighi dell'agente). - Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e
agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni
ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni
altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario. Egli deve altresì
osservare gli obblighi che incombono al commissionario, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di
agenzia".
Note all'art. 5:
Il testo vigente del'art.1751, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:
"Art.1751 (Indennità in caso di cessazione del rapporto). - All'atto di cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a
corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti
esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equa tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle
provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari di tali clienti.
L'indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per sua gravità,
non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al
preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli
ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in
virtù del contratto d'agenzia.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base
della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di
cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo
scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente".