CAPO X
DEL CONTRATTO DI AGENZIA


Art. 1742 Nozione
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto
dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (1752; 290 c.n.)
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un
documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole
aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile
(1).
(1) Questo comma, dapprima aggiunto dall’art. 1, comma 1, del D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303, è stato
così sostituito dall’art. 1 del D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65.
Art. 1743 Diritto di esclusiva
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo
stesso ramo di attività (1748
2), né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e
per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro (1567 e seguenti).
Art. 1744 Riscossioni
L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente (1188). Se questa facoltà gli è stata
attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione (1732
1, 22102).
Art. 1745 Rappresentanza dell'agente
Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i
reclami relativi alle inadempienze contrattuali (1495
1, 15121, 2226) sono validamente fatti
all'agente (1752, 1903, 2212).
L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari (669 bis ss. c.p.c.) nell'interesse del preponente e
presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1746 Obblighi dell'agente
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà
e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni
ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona
assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo
ogni patto contrario
(1).
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di
cui all'articolo 1736
(2) (1731 e seguenti), in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di
agenzia.
E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per
l'inadempienza del terzo. E' però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in
volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purchè ciò avvenga con
riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo
di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per
quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito
corrispettivo"
(3).
(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2 del D.L.vo 15 febbraio1999, n. 65.
(2) Le parole: “ad eccezione di quelli di cui all’articolo 1736” sono state inserite dall’art. 28, comma 1, della
L. 21 dicembre 1999, n. 526.
(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 28 comma 2, della L. 21 dicembre 1999, n. 526.
Art. 1747 Impedimento dell'agente
L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al
preponente (1710). In mancanza è obbligato al risarcimento del danno (1223, 1727).
Art. 1748
(1) Diritti dell'agente
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando
l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva
in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla
categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto
se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono
conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è
da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo
all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra
gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura
in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto
concluso con il terzo.
La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui
il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire al prestazione qualora il preponente avesse
eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente ed il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto,
l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata
dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia
certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al
preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
(1) Questo articolo, già modificato dall’art. 2 del D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303, è stato così sostituito
dall’art. 3 del D.L.vo 15 febbraio 1999, n.65.
Art. 1749 (1) Obblighi del preponente
Il preponente, nei rapporti con l'agente deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a
disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire
all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente,
entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali
sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il
preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del
rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo
giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto
indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il
medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare
l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 4 del D.L.vo 15 febbraio 199, n. 65.
Art. 1750 (1) Durata del contratto o recesso
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti
successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto
stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata
del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a
quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e
per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può
osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con
l'ultimo giorno del mese di calendario.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 3 del D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303, recante
attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli
agenti commerciali indipendenti. A norma dell’art. 6, primo comma, dello stesso provvedimento la
presente disposizione si applica ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1°
gennaio 1994.
Il testo precedente disponeva: “(Recesso dal Contratto). Se il contratto di agenzia è a tempo
indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso all’altra nel termine
stabilito dalle norma corporative o (*) dagli usi.
“Il termine di preavviso può essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennità”.
(*) L’espressione “dalle norme corporative” è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n.721.
Art. 1751 (1) Indennità in caso di cessazione del rapporto
All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente
un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni
(2):
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con
i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali
clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso in particolare
delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente la quale, per la
sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze
attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per
le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi
che ha in virtù del contratto d'agenzia.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata
sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se
il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento
dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno
dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i
propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente
(3).
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 4 del D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303, recante
attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli
agenti commerciali indipendenti. A norma dell’art. 6, secondo comma, dello stesso provvedimento la
presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993. Per le ulteriori modifiche v. note che
seguono.
(2) Alinea così sostituita dall’art. 5, comma 1, del D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65.
(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 5, comma 2, del D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65
Art. 1751 bis (1) Patto di non concorrenza
Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi
per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i
quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni
successivi all'estinzione del contratto.
L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del
rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvisionale.
L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto,
alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione
dell’indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le
parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è
determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1)alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza
sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;
2)alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3)all’ampiezza della zona assegnata all’agente;
4)all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente
(2).
(1) Questo articolo è stato aggiunto dall’art. 5 del D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303, recante attuazione
della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti. A norma dell’art. 6, primo comma, dello stesso provvedimento la presente
disposizione si applica ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio
1994.
(2) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 23 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422, a decorrere dal 1°
giugno 2001.
Art. 1752 Agente con rappresentanza
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal
preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti (1387, 1388, 1745).
Art. 1753 Agenti di assicurazione
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non
siano derogate
(1) dalle norme corporative o (2) dagli usi e in quanto siano compatibili con la
natura dell'attività assicurativa (1903).
(1) Si vedano, al riguardo: Legge 7 febbraio 1979, n. 48, istituzione e funzionamento dell’albo nazionale
degli agenti di assicurazione; Legge 28 novembre 1984, n. 792, istituzione e funzionamento dell’albo dei
mediatori di assicurazione.
(2) L’espressione “dalle norma corporative” è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.