ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 1992

Il giorno 30 ottobre 1992 in Roma,

tra

la Confederazione Generale dell’Industria Italiana (Confindustria)

l’Associazione Sindacale Intersind

l’Associazione Sindacale per le aziende Petrolchimiche e collegate a Partecipazione Statale (ASAP)

la Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative);

e

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Servizi (FINCAMS)

la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT)

la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio (FNAARC)

l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio Servizi (UILTUCS)

l’Unione Sindacati Agenti Rappresentanti di Commercio Italiani (USARCI)

1) Considerato che, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 4 del D. Lgs 10 settembre 1991n.
303, viene innovata la disciplina prevista dal precedente articolo 1751 C.C. in materia di
trattamento di fine rapporti;
2) Visti gli articoli 10, 11, e 19 dell’AEC 16/11/88;
3) Ritenuta l’opportunità di eliminare temporaneamente la situazione di incertezza che s’è
venuta a creare in seguito all’emanazione del nuovo testo dell’articolo 1751 C.C., fino a
quando le parti non raggiungeranno un più ampio accordo volto a dare a quello stesso
articolo attuazione piena ed esaustiva;
ad esito delle trattative intercorse si è concordata la normativa che segue, che varrà soltanto
per il periodo di tempo necessario affinché le parti concordemente individuino criteri e
modalità di applicazione del nuovo articolo 1751 C.C.:
I. In tutti i casi di cessazione del rapporto di agenzia, e quindi anche se lo stesso cessi
per alcune delle ipotesi previste dal terzo comma dell’art. 1751 così come modificato
dall’articolo 4 del D.L. 10/9/91 n. 303, ed indipendentemente dal fatto che in
concreto sussistano o non sussistano le condizioni di cui al primo comma di quello
stesso articolo, verrà corrisposta all’agente o rappresentante un’indennità, le misure
della quale sarà pari all1% sull’ammontare globale delle provvigioni maturate e
liquidate dall’inizio del rapporto. La suddetta aliquota base sarà integrata nelle
seguenti misure:

A. Agenti e Rappresentanti con l’obbligo di esclusiva per una sola ditta:
- 3% sulle provvigioni fino a lire 24.000.000 annui;
- 1% sulla quota di provvigioni tra lire 24.000.001 e lire
36.000.000 annui.

B. Agenti e Rappresentanti senza obbligo di esclusiva per una sola ditta:
- 3% sulle provvigioni fino a lire 12.000.000 annui;
- 1% sulla quota di provvigioni tra lire 12.000.001 e lire 18.000.000 annui.
Per tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto
di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente. Sono computabili agli effetti
dell’indennità di risoluzione del rapporto anche le somme corrisposte espressamente e
specificatamente a titolo di rimborso o concorso spese.
Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate all’Enasarco secondo quanto previsto
dalle norme regolamentari allegate all’A.E.C. 16 novembre 1988.

II. In aggiunta alle somme di cui al precedente punto I della presente normativa, quando
il rapporto di agenzia cessi per cause diverse da quelle infra indicate, ed
indipendentemente dal fatto che in concreto sussistano o non sussistano le condizioni
di cui al primo comma dell’art. 1751 del C.C. come modificato dall’articolo 4 del
D.L. 10/9/91 n. 303, l’agente o rappresentante avrà diritto a percepire un ulteriore
importo così calcolato:

- 3% su tutte le provvigioni maturate;
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal 4° al 6° anno
compiuto (nel limite massimo annuo di lire 72.000.000 di
provvigioni;

- ulteriore 0,50 % aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il
6° anno compiuto (nel limite massimo annuo di lire
72.000.000 di provvigioni;

III. Le parti si danno atto che il sistema come sopra concordato in materia di aliquote e
scaglioni soddisfa il principio di cui al terzo comma dell’articolo 1751 del C.C.
IV. In casi di decesso dell’agente o rappresentante, l’indennità di cui ai precedenti punti I
e II sarà corrisposta agli eredi.

Dichiarazione a verbale
Le parti confermano che le presenti disposizioni collettive in materia di trattamento di fine rapporto
di agenzia sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro
trattamento. Le stesse valgono come temporanea attuazione dell’articolo 1751 del codice civile, così
come modifica dell’articolo 4 del D.L. 10/9/91 n. 303, e resteranno in vigore soltanto per il tempo
necessario affinché le parti medesime concordemente individuino i criteri e le modalità con cui dare
concreta attuazione a quella stessa norma. In ogni caso cesseranno di avere efficacia dal giorno
successivo al 26 novembre 1992.
E da quel giorno in avanti se non sarà raggiunto un nuovo accordo la situazione ritornerà qual’era
anteriormente alla loro sottoscrizione.

Norma transitoria
La presente disciplina sostituisce quella contenuta negli artt. 10 e 11 dell’A.E.C. 16 novembre 1988,
con effetto dal 1° gennaio 1993 per i rapporti di agenzia instaurati dal 1° gennaio 1990 in avanti e
con effetto dal 1° gennaio 1994 per i rapporti di agenzia già in atto alla data del 1° gennaio 1990.
Per l’anzianità maturata dagli agenti e rappresentanti fino alle date del 31 dicembre 1992 o del 31
dicembre 1993 resta confermata la regolamentazione dettata dai citati artt. 10 e 11 dell’A.E.C. 16
novembre 1988.

Roma, addì 30 ottobre 1992

Le sottoscritte Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali si sono incontrate per un esame del
vigente Accordo Economico Collettivo per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio alla luce
dell’intervenuta modifica dell’art. 1751 del C.C. che viene sostituito dall’art. 4 del Decreto
Legislativo 10 settembre 1991 n. 303.

Letto, confermato e sottoscritto.

Confederazione Generale dell’Industria Italiana (Confindustria)

Associazione Sindacale Intersind

Associazione Sindacale per le aziende Petrolchimiche e collegate a Partecipazione Statale (ASAP)

Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative);

Federazione Italiana Lavoratori Commercio Servizi (FINCAMS)

Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT)

Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio (FNAARC)

Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio Servizi (UILTUCS)

Unione Sindacati Agenti Rappresentanti di Commercio Italiani (USARCI)