ACCORDO
ECONOMICO COLLETTIVO PER GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI
COMMERCIO PER IL SETTORE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Il giorno 25 luglio 1989, in Roma,
tra
la CONFAPI, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria,
e
la FILCAMS – CGIL, Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo Servizi,
la FSASCAT – CISL, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali
Affini del
Turismo,
la FNAARC, Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di
Commercio,
la UIL – Tu – C.S. UIL, Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e
Servizi,
l’USARCI, Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti Commercio Italiani,
a conclusione delle trattative è stato stipulato il presente accordo che
rinnova l’A.E.C.
28 febbraio 1975.
ART. 1
Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e rappresentanti di
commercio rappresentati dalle
Associazioni contraenti e le aziende industriali rappresentate dalle API,
associazioni piccole e
medie industrie, aderenti alla CONFAPI, confederazione italiana della piccola e
media industria.
Agli effetti di esso e in conformità agli articoli 1742 e 1752 del cod. civ.,
indipendentemente dalla
qualifica o denominazione usata dalle parti:
a) è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di
promuovere la
conclusione di contratti in una determinata zona;
b) è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più
ditte di concludere
contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
L’agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed
indipendente,
nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi
dell’articolo 1746 del cod. civ.,
senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni
di cui all’art. 1746 c.c.
devono tener conto dell’autonomia operativa dell’agente o rappresentante, il
quale, tenuto ad
informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui
opera, non è tenuto
peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue
attività.
Gli agenti o rappresentanti di commercio e le ditte preponenti sono tenuti
all’osservanza della legge
n. 204 del 3 maggio 1985. Il presente accordo si applica anche alle società
aventi per oggetto
esclusivo l’esercizio delle attività suddette, salve le eccezioni e deroghe
espressamente previste
nell’accordo stesso, nonché, - a far data dal 1° gennaio 1976 – a coloro
che in qualità di agenti o
rappresentanti hanno incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori.
Le norme del presente accordo – salvo quelle di cui agli articoli 10 e 13 –
non sono vincolanti nel
caso di conferimento di mandato di agenzia o rappresentanza a coloro che
svolgono anche il
commercio improprio nello stesso genere di prodotti.
ART. 2
Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta
non può valersi
contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più
agenti o
rappresentanti, né l’agente o rappresentante può assumere l’incarico di
trattarvi gli affari di più ditte
che siano in concorrenza tra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola
ditta, all’assunzione, da
parte dell’agente o rappresentante, dell’incarico di trattare gli affari di
più ditte non in concorrenza
tra di loro.
Nel caso che l’agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di
esclusiva per una sola ditta,
egli resta libero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in
concorrenza.
Le variazioni di zona, esclusi i casi di lieve entità, possono essere
realizzate previa comunicazione
scritta all’agente o rappresentante da darsi almeno due mesi prima (ovvero 4
mesi prima per gli
agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività
esclusivamente per una sola ditta),
salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.
Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il
contenuto economico
del rapporto, il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto
per la risoluzione del
rapporto. Qualora l’agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni, di non
accettare le
variazioni previste, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per
la cessazione del
rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.
CHIARIMENTO A VERBALE ALL’ART. 2
In relazione a quanto previsto dal primo e secondo comma del presente articolo,
le parti si danno
atto che è da escludere la possibilità di concorrenza quando l’incarico
conferito all’agente o
rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore
d’uso siano diversi e
infungibili tra loro.
ART. 3
All’atto del conferimento dell’incarico, all’agente o rappresentante
debbono essere precisati per
iscritto in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i
prodotti da trattarsi, la
misura delle provvigioni e compensi, la durata, quando questa non sia a tempo
indeterminato.
Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore
dello stesso potrà essere
addebitato all’agente o rappresentante in caso di mancata o parziale
restituzione o di
danneggiamento.
In ogni contratto individuale dovrà essere inserito l’esplicito riferimento
alle norme dell’accordo
economico collettivo in vigore e successive modificazioni.
ART. 4
Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo
determinato in
quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle
norme relative al
preavviso di cui all’art.9.
Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, la casa
mandante comunicherà
all’agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del
termine, l’eventuale
disponibilità al rinnovo o proroga del mandato.
ART. 5
L’agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all’incarico
affidatogli in conformità
delle istruzioni impartite dalla ditta.
L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di
concedere sconti o
dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
Il preponente è tenuto fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a
svolgere nella maniera più
producente il proprio mandato. Il preponente, informerà altresì l’agente o
rappresentante sul lancio
di nuovi prodotti e sulle nuove politiche di vendita.
ART. 6
L’agente rappresentante ha diritto sugli affari andati a buon fine ad una
provvigione, determinata di
norma in misura percentuale.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra
le parti; in ogni caso
non potranno essere dedotti dall’importo a cui e ragguagliata la provvigione
gli sconti di valuta
accordati per condizioni di pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico
continuativo di riscuotere per
conto della casa, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà
essere stabilita una
provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo
della riscossione.
L’obbligo di stabilire la provvigione di cui trattasi non sussiste per il caso
in cui l’agente o
rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione
dell’affare si effettui su
accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà
corrisposta sugli
importi delle singole consegne regolarmente pagate.
In deroga al principio di cui al primo comma in caso di insolvenza parziale del
compratore, qualora
la perdita subita dalla ditta sia inferiore all’importo della provvigione
relativa alla quota insoluta, la
ditta verserà all’agente o rappresentante la differenza.
La provvigione spetta all’agente o rappresentante anche per gli affari che non
hanno avuto
esecuzione per causa imputabile al preponente.
L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha
diritto alla provvigione
anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento, semprechè
rientranti nell’ambito
del mandato affidatogli.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l’agente o
rappresentante ha di ritto alla
provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del
contratto ed accettati dalla
ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi
precedenti; e salvo
l’obbligo, per l’agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di
prestare l’opera di sua competenza
per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.
Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per
l’accettazione o il rifiuto da parte del
preponente delle proposte d’ordine trasmesse dall’agente.
In assenza delle disposizioni di cui al precedente comma nel contratto
individuale, le proposte
d’ordine si intendono accettate, se non rifiutate dal preponente entro 60
giorni dalla data di
ricevimento delle proposte stesse.
NORMA TRANSITORIA ALL'ART. 6
Le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo si applicano ai
rapporti di agenzia e di
rappresentanza commerciale instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente
accordo economico collettivo. I contratti di agenzia e di rappresentanza
commerciale già in corso
alla predetta data si adegueranno alla normativa in parola entro il 1° gennaio
1990. Entro il
medesimo termine dovrà essere data attuazione a quanto previsto nel penultimo
comma dell'art.6.
ART. 7
Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni
trimestre. Entro trenta giorni
dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all'agente o
rappresentante il conto
provvigioni, nonché il relativo importo, con l'adempimento delle formalità
richieste delle vigenti
norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali
ulteriori somme non oltre 30
giorni dalla definizione della controversia.
Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre 15
giorni rispetto ai
termini di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per
tutti i giorni di ritardo
un interesse in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente o
rappresentante, essa
deve alla fine di ogni mese fornire all'agente o rappresentante le copie delle
fatture inviate
direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi,
nel corso del trimestre,
nella misura del 70% del suo credito per tale titolo. E' in facoltà dell'agente
o rappresentante, all'atto
del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui
sopra, la liquidazione di
anticipi nella misura del 50% delle provvigioni maturate, che si riferiscono ad
affari con pagamento
non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% delle provvigioni da maturare, che
si riferiscono ad
affari con pagamento oltre 90 giorni ma non oltre 120. Resta fermo che l'agente
o rappresentante
non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.
L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate
della sua attività svolta
ai sensi dell'art.1 del presente accordo, salvo patto contrario. Il patto in
contrario non potrà
determinare il rimborso o concorso spese in forma percentuale.
ART. 8
Quando sia pattuito per iscritto uno "star del credere" a carico
dell'agente o rappresentante per
insolvenza totale o parziale da parte del compratore, esso non potrà superare
il triplo della
provvigione né essere comunque superiore al 15% della perdita subita dalla
ditta.
Non sono soggette allo star del credere le spese, ivi comprese quelle legali,
sostenute per il recupero
del credito. Lo "star del credere" non verrà inoltre computato sulle
somme che sarebbero spettate
all'agente o rappresentante a titolo di provvigione qualora l'affare fosse
andato a buon fine.
Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al
rimborso dell’importo
dello “star del credere” conteggiato sulla perdita anzidetta.
Tuttavia, ove l’ammontare dell’importo anzidetto a carico dell’agente o
rappresentante, in un anno,
superi la metà dell’ammontare delle provvigioni maturate nell’anno medesimo
a suo favore, la
eccedenza non sarà a carico dell’agente o rappresentante. In tal caso, se la
ditta intende risolvere il
rapporto, sarà esonerata dall’obbligo del preavviso.
Eventuali deroghe alle norme di cui al primo comma del presente articolo
potranno essere
convenute tra le Associazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione
superi il 12%.
Per qualche caso particolare potrà essere convenuto, tra la ditta mandante e
l’agente o
rappresentante, uno “star del credere” al di sopra dei limiti anzidetti, a
condizione che venga
pattuito un supplemento della normale provvigione.
ART. 9
In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente
dovrà darne
comunicazione all’altra parte con un preavviso della seguente misura:
· nel caso di agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola
ditta, 6 mesi,
qualora la durata del rapporto non superi gli 8 anni; 8 mesi, qualora la durata
del rapporto
superi gli 8 anni;
· nel caso di agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola
ditta, 4 mesi,
qualora la durata del rapporto non superi gli 8 anni; 6 mesi, qualora la durata
del rapporto
superi gli 8 anni.
Peraltro, in caso di dimissioni dell’agente o rappresentante, la durata del
preavviso sarà di 5 o 4
mesi, a seconda che l’agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività
in esclusiva per una
sola ditta.
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto
immediato al rapporto,
essa dovrà corrispondere con altra parte, in sostituzione del preavviso, una
somma pari a tanti
dodicesimi delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente (1°
gennaio – 31 dicembre)
quanti sono i mesi di preavviso dovuti o una somma a questa proporzionale, in
caso di esonero da
una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso
dell’anno solare
precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell’anno in corso per
raggiungere i dodici mesi di
riferimento. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi,
il detto computo si
effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il
rapporto stesso.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso, può rinunciare in tutto o
in parte al preavviso,
senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva, entro trenta giorni
dal ricevimento della
predetta comunicazione.
Durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto decorre
regolarmente, con tutti i diritti e
gli obblighi connessi al mandato.
L’indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme
corrisposte in dipendenza del
contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese.
ART. 10
All’agente o rappresentante, a norma dell’art.1751 del cod. civ., spetta una
indennità per lo
scioglimento del contratto.
Tale indennità è determinata nella misura dell’1% sull’ammontare globale
delle provvigioni
maturate e liquidate durante il corso del rapporto.
A decorrere dal 1° ottobre 1989, l’aliquota base dell’1% sarà integrata
nelle seguenti misure:
agenti o rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta
a) sulle provvigioni fino a lire 24.000.000 annue: 3%;
b) sulla quota di provvigione da lire 24.000.001 a lire 36.000.000 annue: 1%.
Agenti e rappresentanti senza obbligo di esclusiva per una sola ditta
a) sulle provvigioni fino a lire 12.000.000 annue: 3%;
b) sulla quota di provvigioni da lire 12.000.001 a lire 18.000.000 annue: 1%.
Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia
diritto di ottenere per effetto
di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente.
Sono computabili agli effetti dell’indennità di risoluzione del rapporto
anche le somme corrisposte
espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o concorso spese.
In caso di morte dell’agente o rappresentante l’indennità predetta sarà
corrisposta agli eredi, a
norma dell’art.1751 4° comma, del codice civile.
Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per l’indennità
di cui al presente
articolo si intendono integralmente soddisfatti dalle competenze spettanti agli
agenti o
rappresentanti in dipendenza del trattamento E.N.A.S.A.R.C.O., ai sensi
dell’articolo 12
dell’accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.
ART. 11
All’atto della risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, in aggiunta
all’indennità di cui al
precedente articolo 10, sarà corrisposta dalla ditta preponente all’agente o
rappresentante
un’indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull’ammontare globale
delle provvigioni
liquidate durante il corso del rapporto e relative comunque ad affari conclusi
dopo il 1° luglio 1989,
nel modo seguente(1):
1) 3% sulle provvigioni maturate per tutta la durata del rapporto;
2) 0,50% aggiuntivo, sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno
compiuto, nel limite
massimo annuo di lire 72 milioni di provvigione;
3) 1% aggiuntivo, sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto, sempre
nel limite
massimo annuo di lire 72 milioni di provvigione.
L’indennità suppletiva di clientela non è dovuta se il contratto si scioglie
per un fatto imputabile
all’agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all’agente
o rappresentante le
dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al
conseguimento della pensione di
vecchiaia (E.N.A.S.A.R.C.O.), semprechè tali eventi si verifichino dopo che il
rapporto sia durato
almeno un anno.
In caso di decesso dell’agente o rappresentante, anche se il rapporto sia
durato meno di un anno,
l’indennità suppletiva di clientela verrà corrisposta agli eredi, in
analogia a quanto previsto
dall’articolo 1751, 4° comma, cod. civ.
Agli effetti della liquidazione dell’indennità suppletiva di clientela
saranno computate anche le
somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o
concorso spese.
Ai fini dell’indennità di cui al presente articolo si considera a tempo
indeterminato il contratto a
termine che venga rinnovato o prorogato.
Qualora la casa mandante non corrisponda l’indennità di clientela per fatto
imputabile all’agente o
rappresentante, ne darà motivazioni nella lettera di revoca.
Chiarimento a verbale
Le aliquote aggiuntive dello 0,50% e dell’1% applicabili sulle
provvigioni maturate a partire dal 4°
al 7° anno di durata del rapporto, decorrono dal 1° luglio 1989. Pertanto per
i rapporti di agenzia e
di rappresentanza commerciale in atto da più di tre anni dalla data suddetta,
esse verranno applicate
– nei limiti della fascia annua – sulle provvigioni relative ad affari
conclusi successivamente alla
data del 1° luglio 1989.
(1) Fino alla data del
30 giugno 1989 resta ferma la disciplina di cui all’art.10 dell’A.E.C. 28
febbraio 1975:
Art.10 – Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della
casa mandante per fatto non
imputabile all’agente o rappresentante sarà corrisposta direttamente dalla
ditta preponente all’agente o
rappresentante, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto di cui
al precedente art.9,
un’indennità suppletiva di clientela nella misura del 3% dell’ammontare
globale delle provvigioni liquidate
durante il corso del contratto e relativo ad affari conclusi successivamente
all’entrata in vigore del
presente accordo. Qualora la casa mandante non corrisponda l’indennità di
clientela per fatto imputabile
all’agente o rappresentante, ne darà motivazione nella lettera di revoca.
L’indennità suppletiva di
clientela sarà altresì corrisposta – semprechè il rapporto sia in atto da
almeno un anno – in caso di
dimissioni dell’agente, dovuta a sua invalidità permanente e totale, nonché
in caso di decesso. In
quest’ultimo caso, l’indennità predetta verrà corrisposta agli eredi, in
analogia a quanto previsto
dall’art.9, comma 6. Agli effetti della liquidazione dell’indennità
suppletiva di clientela, saranno computate
anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso
o concorso spese. Ai
fini dell’indennità di cui al presente articolo si considera a tempo
indeterminato il contratto a termine che
venga rinnovato o prorogato.
Dichiarazione a verbale
L’indennità suppletiva di clientela disciplinata dal presente articolo non è
cumulabile con alcun altro
trattamento a titolo analogo che dovesse venire stabilito da disposizioni
normative di carattere generale.
Le provvidenze di cui agli artt. 9 e 10 decorrono dall’1/1/1975.
Dichiarazione a verbale
L’indennità suppletiva di clientela disciplinata dal
presente articolo non è cumulabile con alcun
altro trattamento a titolo analogo che dovesse venire stabilito da disposizioni
normative di carattere
generale. Per gli agenti o rappresentanti incaricati da case editrici di vendere
esclusivamente a
privati consumatori si conferma che l’ammontare annuo delle provvigioni
eccedenti la misura del
12% viene preso in considerazione per il calcolo dell’indennità suppletiva di
clientela nel limite del
65%.
ART. 12
In caso di malattia o infortunio dell’agente o rappresentante che gli
impedisca di svolgere il
mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della
ditta preponente o
dell’agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per
la durata massima di sei
mesi nell’anno solare dall’inizio della malattia o dalla data
dell’infortunio, intendendosi che per tale
periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per
il periodo predetto ad
assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad
altri l’incarico di
esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od
infortunato, deve
consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha
ricevuto l’incarico di
sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agenzia
senza che a questa
derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi
nel periodo stesso, salvo
patto in contrario tra le parti.
A favore degli agenti e rappresentanti che operano in forma individuale o che
siano soci
illimitatamente responsabili di società di persone (S.n.c. e S.a.s.) aventi per
oggetto esclusivo
l’esercizio dell’attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, si
provvederà alla stipulazione
di una polizza assicurativa, tramite l’E.N.A.S.A.R.C.O., per coprire i rischi
derivanti da infortunio e
ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dall’E.N.A.S.A.R.C.O. secondo
le condizioni e i
limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante
del presente articolo, e
garantirà il seguente trattamento, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello
eventualmente erogato
dall’E.N.A.S.A.R.C.O. con la propria assicurazione:
1) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di lire 65
milioni;
2) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un
capitale di lire 80
milioni. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità
inferiore all81%, in
relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL, purché
superiore al minimo
del 6%;
3) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti
diagnostici ovvero di
degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero
per infortunio,
che abbia comportato l’applicazione di gessatura: corresponsione di una diaria
giornaliera di lire
25.000, dal primo giorno di degenza e fino ad un massimo di 60 giorni per anno
assicurativo,
fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria
stessa.
Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte
dell’E.N.A.S.A.R.C.O.
restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l’utilizzo di una
quota parte dell’interesse
del 4% di spettanza delle case mandanti, di cui all’art.14, 2° comma, del
presente accordo.
Norma transitoria
La polizza di cui al terzo comma del presente articolo sarà stipulata
dall’E.N.A.S.A.R.C.O. con
effetto dal 1° gennaio 1990. Fino alla data del 31 dicembre 1989 continueranno
a trovare
applicazione le norme di cui all’art.11 dell’A.E.C. 28 febbraio 1975 e alle
relative disposizioni
regolamentari allegate al predetto accordo.
ART. 13
In relazione a quanto previsto dall’art.12 dell’accordo economico 30 giugno
1938 e alle norme
dettate dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12 e dal regolamento di esecuzione
(approvato con D.M. 20
febbraio 1974), il trattamento di previdenza in favore degli agenti e
rappresentanti, i cui rapporti, a
termine o non, siano regolati dal presente accordo, viene attuato mediante il
versamento, da parte
delle ditte, di un contributo del 5% sulle provvigioni liquidate all’agente o
rappresentante e da un
pari contributo a carico dell’agente o rappresentante che verrà trattenuto
dalle ditte all’atto della
liquidazione delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell’anno e
nel limite di venti
milioni e mezzo di lire ovvero nel limite di 34 milioni, se l’agente o
rappresentante sia impegnato
ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta.
Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli
effetti, nei casi in cui le
attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società
per azioni o da società a
responsabilità limitata.
Nell’ipotesi predetta le aziende sono però tenute al versamento di un
contributo del 2% su tutte le
provvigioni corrisposte, allo scopo di costituire un Fondo di assistenza in
favore degli agenti e
rappresentanti.
Fino alla data del 30giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la previdenza si
intendono
integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l’indennità per lo
scioglimento del contratto, come
previsto dall’articolo 10, dalle competenze spettanti agli agenti e
rappresentanti, in dipendenza del
trattamento E.N.A.S.A.R.C.O., ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo 30
giugno 1938 e successivi
aggiornamenti.
ART. 14
Le ditte hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti
all’Ente nazionale assistenza
agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) entro i tre mesi
dall’inizio del rapporto di
agenzia e rappresentanza, indicando per ogni agente e rappresentante il numero
di iscrizione al
ruolo di cui alla legge 204/1985. Nel caso che l’agente o rappresentante inizi
la sua attività, la
comunicazione del numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena
l’interessato abbia ottenuto
l’iscrizione.
I contributi di cui all’articolo precedente saranno versati all’Ente di cui
sopra con periodicità
trimestrale, secondo la normativa vigente.
Anche l’indennità di cui all’articolo 10 verrà accantonata presso
l’E.N.A.S.A.R.C.O. con le
modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 21, a condizione che
l’istituto si impegni a
riconoscere annualmente alle aziende un interesse del 4% sulle somme accantonate
nonché a
rivalutare i conti individuali degli agenti.
Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all’agente o
rappresentante un riepilogo
delle somme versate al fondo di previdenza dell’E.N.A.S.A.R.C.O. e di quelle
accantonate presso il
FIRR, di competenza dell’anno precedente.
Dichiarazione a verbale dell’articolo 14
Le modifiche al meccanismo di gestione del FIRR stabilite in sede di
definizione delle disposizioni
regolamentari di cui all’art.21 del presente accordo hanno effetto dal 1°
gennaio 1980.
Ove per quella data, peraltro, l’E.N.A.S.A.R.C.O. non fosse in grado di
rendere operativo il nuovo
sistema di gestione dei fondi accantonati dalle aziende, le parti stipulanti si
impegnano ad
incontrarsi immediatamente per definire eventuali diverse soluzioni entro il
termine ultimo del 31
marzo 1990.
Tali diverse soluzioni potranno prevedere l’accantonamento diretto in azienda
delle somme in
parola, con meccanismi di rivalutazione da definirsi o la stipulazione di
polizze assicurative per
garantire la corresponsione agli agenti dell’indennità rivalutata o il
versamento delle quote annuali
presso appositi Fondi, anche di nuova istituzione, che assicurino la
rivalutazione o ancora altri
sistemi da concordarsi.
Le parti si danno atto che fino alla data dell’entrata in funzione del nuovo
sistema di gestione del
FIRR (e comunque non oltre il 31 dicembre 1989) salvo impedimento obiettivo
continueranno a
trovare applicazione le disposizioni regolamentari allegate all’accordo
economico collettivo del 28
febbraio 1975.
ART. 15
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più
favorevoli per
l’agente o rappresentante.
ART. 16
Le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente
accordo dovranno essere
sottoposte per il tentativo di conciliazione all’esame delle Associazioni
stipulanti.
ART. 17
In relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n. 533 le parti
stipulanti, convenendo
sull’utilità e sull’importanza degli strumenti conciliativi previsti dalla
stessa legge, che si
propongono il risultato di ridurre l’area della conflittualità, convengono di
favorire il ricorso alla
conciliazione sindacale con la costituzione di commissioni paritetiche.
Pertanto:
1) nel caso di insorgenza di controversie, sia durante lo svolgimento sia
all’atto della cessazione
del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ciascuno delle parti può
adire pere il
tentativo di componimento della controversia una Commissione paritetica di
conciliazione, che
sarà costituita a livello territoriale. La Commissione di conciliazione sarà
composta da 2 membri
in rappresentanza della casa mandante e da 2 membri in rappresentanza
dell’agente o
rappresentante di commercio, designati di volta in volta rispettivamente dalle
Associazioni
sindacali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo,
alle quali le parti
interessate aderiscono o abbiano conferito mandato.
2) La Commissione competente ad espletare la conciliazione è quella costituita
nell’ambito
territoriale in cui l’agente o rappresentante svolge la sua attività ovvero,
su accordo delle parti
stipulanti o dei loro aderenti, quella costituita nell’ambito territoriale in
cui è la sede della ditta
mandante.
3) La Commissione espleterà il tentativo di conciliazione entro e non oltre 30
giorni dal
ricevimento della richiesta delle parti. Ove il tentativo di conciliazione in
sede locale non abbia
esito positivo, potrà essere esperito un ulteriore tentativo a livello
nazionale, presso una
commissione paritetica, costituita di volta in volta dalle Associazioni
stipulanti, e composta da
tre membri in rappresentanza dell’agente o rappresentante e da tre membri in
rappresentanza
del preponente. La richiesta di costituzione della commissione nazionale dovrà
essere avanzata
dalle parti entro dieci giorni dall’esaurimento della procedura in sede
locale. La commissione
nazionale espleterà il tentativo di conciliazione entro i 30 giorni successivi
alla richiesta.
4) Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, resta
inteso che l’accordo
intervenuto non è impugnabile, giusta quanto previsto dal combinato disposto
dagli articoli 411,
3° comma, c.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civ., come risultano sostituiti dagli
articoli 1 e 6 della
legge 11 agosto 1973, n. 533.
5) Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano libere di
adire l’Autorità
giudiziaria.
6) In ogni caso, trovano applicazione le norme di cui all’art.411, ultimo
comma, e all’art.412 del
codice di procedura civile, così come risultano sostituiti dall’art.1 della
legge 11 agosto 1973, n.
533.
7) Le spese per il funzionamento della Commissione sindacale paritetica di
conciliazione saranno
sostenute in proprio dalle parti tra le quali intercorre la conciliazione.
ART. 18
Il presente accordo entra in vigore il 1° luglio 1989, ferme restando le
diverse decorrenze
specificatamente previste per determinati istituti, e scadrà il 31 dicembre
1991, salvo quanto
disposto dall’articolo 19; ove non venga disdetto da una delle parti con un
preavviso di quattro
mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno.
In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia
sostituito da un successivo
accordo.
ART. 19
Qualora, in qualunque momento della durata del presente accordo, venisse
intrapresa una azione
legislativa tendente a modificare le clausole dell’accordo stesso, o che
comunque comporti oneri
nuovi per le ditte preponenti, le parti si impegnano – su invito di una di
esse – a riunirsi
immediatamente per concentrarsi sui provvedimenti da adottare perché la
sostanza e lo spirito del
presente accordo, ed in particolare il complesso degli oneri da esso derivanti,
non subiscano
modificazioni. Ove non sia possibile raggiungere un accordo prima della data
della eventuale
entrata in vigore della nuova norma, da tale ultima data il presente accordo si
intenderà decaduto.
ART. 20
Fermo restando quanto disposto dall’articolo precedente, le disposizioni del
presente accordo
relative alla indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono
correlative ed
inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
ART. 21
Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un
apposito regolamento
per l’accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell’indennità
per la risoluzione del
rapporto.
ART. 22
Qualora l’agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega, la casa
mandante verserà in
apposito conto corrente indicato nella delega la trattenuta nell’importo ivi
determinato dalle
Associazioni e Federazioni stipulanti il presente accordo. La delega avrà
vigore 12 mesi e dovrà
essere rinnovata annualmente.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio
danno atto all’altra parte
contraente che l’accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una
disciplina normativa e
previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che
contempera le attuali
possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria
rappresentata.
Esse assumono pertanto impegno, anche in relazione alla norma di cui
all’art.19 dell’accordo, in
caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a
conoscenza dei presentatori
stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che
esse considerano
lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri
associati con le case
mandanti.
Le parti stipulanti assumono altresì l’impegno di incontrarsi, su richiesta
di una di esse, durante il
periodo di vigenza del presente accordo, per esaminare lo stato del settore, le
sue prospettive
nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi
sulle condizioni
economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e
rappresentanti di commercio.