ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO
CONFINDUSTRIA INTERSIND ASAP CONFCOOPERATIVE 19/12/1979
E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Il giorno 19 dicembre 1979, in Roma, nella sede della Confederazione Generale dell'Industria
Italiana

Tra

La Confederazione Generale dell'Industria Italiana
L'Associazione Sindacale Intersind
L'Associazione Sindacale per le Aziende petrol - chimiche e Collegate a Partecipazione
Statale (ASAP)
La Confederazione Cooperative Italiane

E

L'Unione Sindacale Autonomi Agenti Rappresentanti Commercio Industria (USARCI)
La Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi (FILCAMS/CGIL) con
l’intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)
La Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali, Affini e del Turismo
(FISASCAT/ CISL) con l’intervento Della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)
La Federazione Nazionale Associazioni Agenti Rappresentanti di Commercio (FNAARC)
L’Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi (UILCTUS)
Unione Italiana Agenti e Rappresentanti (UIAR) con l’intervento dell’Unione Italiana del
Lavoro (UIL)
Si è convenuto, a chiusura delle trattative intercorse, di stipulare il presente Accordo Economico
Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale in sostituzione di
quello del 18/12/74.
COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE USARCI
Dott. Leone ALBERTI
Dott. Enrico NICOLINI
Comm. Renzo RIGHETTI
DOTT. Umberto BRUGNARA
Sig. Guido CINI
Dott. Giuseppe D’ABBICCO
Rag. Alfredo RAGAZZONI
Dott. Giovanni ALIPRANDI
Sig. Armando IVALDI
Comm. Rodolfo LATINI
Sig. Sergio PORCELLI
ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E
RAPPRESENTANZA CPMMERCIALE

Art. 1
Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e rappresentanti di commercio rappresentati dalle Associazioni
contraenti e le ditte industriali rappresentate dalle Associazioni aderenti alla Confederazione Generale dell’Industria
Italiana, dall’Associazione sindacale “Intersind”, dall’Asap, nonché gli Enti cooperativi rappresentati dalla Confederazione
Cooperative italiane.
Agli effetti di esso e in conformità agli articoli 1742 e 1752 del codice civile, indipendentemente dalla qualifica o
denominazione usata dalle parti:
a) è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una
determinata zona;
b) è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle
medesime in una determinata zona.
L’agente o rappresentante di commercio esercita la su attività in forma autonoma ed indipendente, nell’osservanza delle
istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell’art. 1746 del Codice Civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari
predeterminati. Le istruzioni di cui all’art. 1746 c.c. devono tener conto dell’autonomia operativa dell’agente o
rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera,
non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività. Gli agenti o rappresentanti
di commercio e le ditte preponenti sono tenuti all’osservanza della legge n. 316 del 12 marzo 1968. Le norme del
presente accordo non sono applicabili agli agenti o rappresentanti non iscritti nei ruoli di cui alla legge 316 del 12 marzo
1968.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l’esercizio delle attività suddette, salve le
eccezioni e deroghe espressamente previste nell’accordo stesso, nonché – a far data dal 1° gennaio 1976 – a coloro che
in qualità di agenti o rappresentanti hanno incaricato di vendere esclusivamente a privati consumatori. Le norme del
presente accordo – salvo quelle di cui gli articoli 10 e 13 – non sono vincolati nel caso di conferimento di mandato di
agenzia o rappresentanza a coloro che svolgono anche il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che i rapporti tra le case editrici e i loro agenti o rappresentanti incaricati di vendere
esclusivamente a privati consumatori restano regolati dall’accordo economico collettivo del 24 settembre
1973 ed eventuali successive modificazioni.
Art. 2
Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi
contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né
l’agente o rappresentante può assumere l’incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza
fra di loro. Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all’assunzione, da
parte dell’agente o rappresentante, dell’incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro.
Le variazioni di zona, esclusi i casi di lieve entità, possono essere realizzate previa comunicazione scritta
all’agente o rappresentante da darsi almeno due mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti e
rappresentanti impegnati a esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo
scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare
sensibilmente il contenuto economico del rapporto, il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello
previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora l’agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni, di non
accettare le variazioni previste, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del
rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.
Art.3
All’atto del conferimento dell’incarico, all’agente o rappresentate debbono essere precisati per iscritto in un
unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle
provvigioni e compensi, la durata, quando questa non sia a tempo indeterminato. In ogni contratto
individuale dovrà essere inserito l’esplicito riferimento alle norme dell’accordo economico collettivo in vigore
e successive modificazioni.
Art.4
Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato in quanto compatibili con la
natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso di cui all'art. 9. Nei contratti a tempo
determinat di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni
prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o proroga del mandato.
Art.5
L'agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni impartite
dalla ditta. L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di concedere sconti o dilazioni, salvo
diverso accordo scritto. Il preponente è tenuto a fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera
più producente il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o
parzialmente le proposte d'ordine trasmesse.
Art.6
L'agente o rappresentante ha diritto sugli affari andati a buon fine ad una provvigione, determinata di norma in misura
percentuale. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno
essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, con
responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per
i quali sussista l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione di cui trattasi non sussiste per il caso in cui
l'agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti. Salvo quanto disposto dal comma successivo,
nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la
provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne regolarmente pagate.
In deroga al principio di cui al primo comma, in caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla
ditta sia inferiore all'importo della provvigione relativa alla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la
differenza. La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per
causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla
provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del
mandato affidatogli. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla
provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale
data, salvo in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti; e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a
richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.
Norma transitoria all'articolo 6
Le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo si applicano ai rapporti di agenzia e di rappresentanza
commerciale instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo economico collettivo.
Per i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale in corso alla predetta data, resta ferma la normativa di cui al 3°
comma dell'art.5 del precedente A.E.C. 18 dicembre 1974.
Art.7
Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre. Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre
considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto provvigioni, nonché il relativo importo, con
l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali
ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia.
Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre 15 giorni rispetto ai termini di cui al precedente
comma, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale di
sconto. Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante, essa deve alla fine
di ogni mese fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70%
del suo credito per tale titolo. E' in facoltà dell'agente o rappresentante, all'atto del conferimento del mandato, di chiedere,
in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50 % delle provvigioni maturate, che si
riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% delle provvigioni da maturare, che si
riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni ma non oltre 120.
Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.
L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell'articolo
1 del presente accordo, salvo patto in contrario. Il patto in contrario non potrà determinare il rimborso o concorso spese in
forma percentuale.
Norma transitoria
Per i rapporti di agenzia in atto, la facoltà di cui al 5° comma del presente articolo potrà essere esercitata entro sei mesi
dall'entrata in vigore dell' A.E.C.
Art.8
Quando sia pattuito per iscritto uno "star del credere" a carico dell'agente o rappresentante per insolvenza totale o
parziale da parte del compratore, esso non potrà superare il triplo della provvigione né essere comunque superiore al
15% della perdita subita dalla ditta.
Non sono soggette allo star del credere le spese, ivi comprese quelle legali, sostenute per il recupero del credito.
Lo "star del credere" non verrà inoltre computato sulle somme che sarebbero spettate all'agente o rappresentante a titolo
di provvigione qualora l'affare fosse andato a buon fine. Ove la ditta recuperi tutto o in parte le somme perdute, si farà
luogo al rimborso dell'importo dello "star del credere" conteggiato sulla perdita anzidetta.
Tuttavia, ove l'ammontare dell'importo anzidetto a carico dell'agente o rappresentante, in un anno, superi la metà
dell'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell'agente o
rappresentante. In tal caso, se la ditta intende risolvere il rapporto, sarà esonerata dall'obbligo del preavviso.
Eventuali deroghe alle norme di cui al primo comma del presente articolo potranno essere convenute tra le Associazioni
stipulanti, qualora la misura della provvigione superi il 12%.
Per qualche caso particolare potrà essere convenuto, tra la ditta mandante e l'agente o rappresentante, uno "star del
credere" al di sopra dei limiti anzidetti, a condizione che venga pattuito un supplemento della normale provvigione.
Art.9
In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato dovrà essere dato all'agente o
rappresentante un preavviso di:
· 4 mesi, qualora la durata del rapporto non superi gli 8 anni;
· 6 mesi, qualora la durata del rapporto superi gli 8 anni.
Per gli agenti o rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività in esclusiva per la propria ditta i termini di
preavviso di cui sopra sono aumentati di un mese.
Ove la ditta preferisca esonerare senz'altro l'agente o rappresentante dalla prestazione, dovrà corrispondergli, in
sostituzione del preavviso, una somma pari ai tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente (1°
gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso spettanti all'agente o rappresentante o una somma a questa
proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso.
Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente, saranno conteggiati i successivi mesi
dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media
mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
Ad analoghi obblighi è tenuto l'agente o rappresentante nei confronti della ditta, in caso di risoluzione del rapporto da
parte dell'agente o rappresentante. In tal caso, peraltro, il preavviso sarà di cinque mesi o di quattro mesi, a seconda che
l'agente o rappresentante sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta. La parte che
ha ricevuto la comunicazione di recesso, può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere
l'indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia,
anche se a titolo di rimborso o concorso spese.
Art.10
All'agente o rappresentante, a norma dell'art.1751 del codice civile, spetta una indennità per lo scioglimento del contratto.
Tale indennità, che sarà accantonata dalla ditta preponente presso l'ENASARCO, secondo le disposizioni regolamentari
allegate, è determinata nella misura dell'1% sull'ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il corso
del rapporto. L'aliquota base dell'1% sarà integrata dalle seguenti percentuali:
agenti o rappresentanti senza esclusiva
a) sulle provvigioni fino a 6.000.000 annue 3%
b) sulla quota di provvigioni da lire 6.000.001 a lire 9.000.000 annue 1%
agenti e rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta
a) sulle provvigioni fino a lire 12.000.000 annue 3%
b) sulla quota di provvigioni da lire 12.000.001 a lire 18.000.000 annue 1%
Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza
volontariamente compiuti dal preponente. Sono soggette all'accantonamento presso il FIRR anche le somme corrisposte
espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o concorso spese.
In caso di morte dell'agente o rappresentante l'indennità predetta sarà corrisposta agli eredi, a norma dell'art.1751, 4°
comma, del codice civile.
Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per l'indennità di cui al presente articolo si intendono
integralmente soddisfatti dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti in dipendenza del trattamento
ENASARCO, ai sensi dell'art.12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.
Art.11
Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o
rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità
di risoluzione del rapporto di cui al precedente articolo 10, un'indennità suppletiva di clientela nella misura del 3%
dell'ammontare globale delle provvigioni liquidate durante il corso del rapporto e relative ad affari conclusi dopo il 1°
gennaio 1975. Sulle provvigioni maturate dopo il primo anno compiuto di durata del rapporto verrà applicata, nel limite di
un importo annuo di 36 milioni di provvigioni, un'aliquota aggiuntiva dello 0,50%.
L'indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta - sempreché il rapporto sia in atto da almeno un anno - in caso
di dimissioni dell'agente, dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia
(ENASARCO), nonché in caso di decesso. In quest'ultimo caso l'indennità predetta verrà corrisposta agli eredi, in
analogia a quanto previsto dall'articolo 1751, 4° comma, del codice civile.
Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte
espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di rimborso spese.
Ai fini dell'indennità di cui al presente articolo si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga
rinnovato o prorogato.
Chiarimento a verbale
L'aliquota aggiuntiva dello 0,50%, applicabile sulle provvigioni maturate a partire dal quarto anno di durata del rapporto,
decorre dal 1° gennaio 1980. Per tanto per i rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale in atto da più di tre anni
alla data suddetta, essa verrà applicata - nei limiti della fascia annua - sulle provvigioni relative ad affari conclusi
successivamente alla data del 1° gennaio 1980.
Dichiarazione a verbale
L'indennità suppletiva di clientela disciplinata dal presente articolo non è cumulabile con alcun altro trattamento a titolo
analogo che dovesse venire stabilito da disposizioni normative di carattere generale.
Art.12
In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto
di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà
sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno solare dall'inizio della malattia o dalla data
dell'infortunio, intendendosi che per tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio
del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o
rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha
ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino
oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo patto in contrario tra le parti.
A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, per i casi di infortunio e di malattia spedalizzata,
le case mandanti provvederanno alla stipulazione di una polizza assicurativa o all'adozione di forme equivalenti, atte a
garantire all'agente o rappresentante - secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che
formano parte integrante del presente articolo - il seguente trattamento, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello
eventualmente erogato dall'ENASARCO con la propria assicurazione:
a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di 20 milioni;
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di 20 milioni. Tale importo sarà
proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all'80%, in relazione alla percentuale riconosciuta secondo la
tabella INAIL ed a partire dal 6%;
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici: corresponsione.
Norma transitoria
Gli importi indicati alle lettere a), b) e c) dell'ultimo comma del presente articolo decorrono dal 1° luglio 1980.
Con la stessa decorrenza la polizza assicurativa verrà stipulata anche in favore degli agenti e rappresentanti che
svolgono la loro attività in forma di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), con ripartizione pro - capite delle prestazioni di
polizza tra gli agenti soci illimitatamente responsabili; a questo fine la società agente è tenuta a comunicare alla casa
mandante i nomi di tali soci, nonché tutte le successive variazioni.
Art.13
In relazione a quanto previsto dall'art.12 dell'accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dalla legge 2
febbraio 1973, n. 12 e dal regolamento di esecuzione (approvato con D.M. 20 febbraio 1974), il trattamento di previdenza
in favore degli agenti e rappresentanti, i cui rapporti, a termine o non, siano regolati dal presente accordo, viene attuato
mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo del 4% sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante
che verrà trattenuto dalle ditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno nel limite di 7 milioni e mezzo di lire ovvero nel
limite di 12 milioni, se l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta.
Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o
rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata.
Nell'ipotesi predetta le aziende sono però tenute al versamento di un contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte,
allo scopo di costituire un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti.
Fino alla data 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti,
unitamente a quelli per l'indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto dall'art.10, dalle competenze spettanti
agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell'art.12 dell'accordo 30 giugno 1938 e
successivi aggiornamenti.
Art.14
Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di
commercio (ENASARCO) entro i tre mesi dall'inizio del rapporto di agenzia e rappresentanza, indicando per ogni agente
o rappresentante il numero di iscrizione al ruolo di cui alla legge n. 316 del 12 marzo 1968.
Nel caso che l'agente o rappresentante inizi la sua attività, la comunicazione del numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta
non appena l'interessato abbia ottenuto l'iscrizione.
I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati all'Ente di cui sopra con periodicità trimestrale, non oltre sessanta
giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare.
Anche l'indennità di cui all'articolo 10 verrà accantonata presso l'ENASARCO con le modalità da stabilire nel regolamento
di cui all'articolo 21, a condizione che l'Istituto si impegni a corrispondere annualmente alle aziende interessate un
interesse del 4% sulle somme accantonate.
Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate
al fondo di previdenza dell'ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell'anno precedente.
Art.15
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.
Art.16
Le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo dovranno essere sottoposte per il tentativo di
conciliazione all'esame delle Associazioni stipulanti.
Art.17
In relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n. 533 le parti stipulanti, convenendo sull'utilità e sull'importanza
degli strumenti conciliativi previsti dalla stessa legge, che si propongono il risultato di ridurre l'area della conflittualità,
convengono di favorire il ricorso alla conciliazione sindacale con la costituzione di commissioni paritetiche.
Pertanto:
1) Nel caso di insorgenza di controversie, sia durante lo svolgimento sia all'atto della cessazione del rapporto di agenzia
o rappresentanza commerciale, ciascuna delle parti può adire per il tentativo di componimento della controversia una
Commissione paritetica di conciliazione, che sarà costituita a livello territoriale. La Commissione di conciliazione sarà
composta da 2 membri in rappresentanza della casa mandante e da 2 membri in rappresentanza dell'agente o
rappresentante di commercio, designati di volta in volta rispettivamente dalle Associazioni sindacali aderenti alle
Organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo (1), alle quali le parti interessate aderiscano o abbiano
conferito mandato.
2) La Commissione competente ad espletare la conciliazione è quella costituita nell'ambito territoriale in cui l'agente o
rappresentante svolge la sua attività ovvero, su accordo delle parti stipulanti o dei loro aderenti, quella costituita
nell'ambito territoriale in cui è la sede della ditta mandante.
3) La Commissione espleterà il tentativo di conciliazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta delle
parti.
4) Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, resta inteso che l'accordo intervenuto non è
impugnabile, giusta quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 411, 3° comma, c.p.c. e 2113, 4° comma,
cod. civ., come risultano sostituiti dagli articoli 1 e 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
5) Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano libere di adire l'Autorità giudiziaria.
6) In ogni caso, trovano applicazione le norme di cui all'articolo 411, ultimo comma, e all'art.412 del codice di procedura
civile, così come risultano sostituiti all'art.1 della legge 11 agosto 1973n. 533.
7) Le spese per il funzionamento della Commissione sindacale paritetica di conciliazione saranno sostenute in proprio
dalle parti tra le quali intercorre la conciliazione.
Art.18
Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1980, e salvo quanto disposto dall'art.19, scadrà il 31 dicembre 1982; ove
non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno.
In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.
Art.19
Qualora, in qualunque momento della durata del presente accordo, venisse intrapresa una azione legislativa tendente a
modificare le clausole dell'accordo stesso, o che comunque comporti oneri nuovi per le ditte preponenti, le parti si
impegnano - su invito di una di esse - a riunirsi immediatamente per concentrarsi sui provvedimenti perché la sostanza e
lo spirito del presente accordo, ed in particolare il complesso degli oneri da esso derivanti, non subiscano modificazioni.
Ove non sia possibile raggiungere un accordo prima della data della eventuale entrata in vigore della nuova norma, da
tale ultima data il presente accordo si intenderà decaduto.
Art.20
Fermo restando quanto disposto dall'articolo precedente, le disposizioni del presente accordo relative alla indennità di
scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun
altro trattamento.
Art.21
Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposito regolamento per l'accantonamento
ed il versamento agli aventi diritto dell'indennità per la risoluzione del rapporto.
Dichiarazione a verbale
Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all'altra parte contraente che l'accordo
economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e
rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze della
categoria rappresentata. Esse assumono pertanto impegno, anche in relazione alla norma di cui all'art.19 dell'accordo, in
caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro
apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo strumento più idoneo per la
regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.
TABELLA ALLEGATO A)
Indennità per lo scioglimento del contratto
Classi di importo annuo Aliquote
delle provvigioni
Indennità Indennità
base integrativa Totale
A) agenti e rappresentanti non impegnati per una sola ditta
I - Sulle provvigioni fino a L. 6.000.000 1% 3% 4%
II - Sulla quota di provvigione da lire
6.000.001 a lire 9.000.000 1% 1% 2%
III - Sulla quota eccedente le L.9.000.000
Annue 1% ___ 1%
B) agenti e rappresentanti in esclusiva per una sola ditta
I - Sulle provvigioni fino a L.12.000.000
annue 1% 3% 4%
II - Sulla quota di provvigione da lire
6000.001 a lire 9.000.000 annue 1% 1% 2%
III - Sulla quota eccedente le L. 18.000.000
annue 1% __ 1%
TABELLA ALLEGATO B)
Indennità suppletiva di clientela
Durata del rapporto
Provvigioni annue per i primi dal quarto
tre anni anno
Sulla quota fino a 36 milioni 3% 3,5%
Sulla quota oltre 36 milioni 3%
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI AGLI ARTT.12 E 21 DELL'ACCORDO
ECONOMICO 19 DICEMBRE 1979 PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI
AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
Il giorno 19 dicembre 1979, in Roma,
tra le stesse parti stipulanti che hanno sottoscritto in data odierna l'accordo che rinnova l'accordo economico collettivo 18
dicembre 1974; si è stipulato il seguente accordo per provvedere alla redazione delle disposizioni regolamentari di cui
agli artt.12 e 21 dell'accordo economico 19 dicembre 1979 in sostituzione del regolamento stipulato con accordo del 18
dicembre 1974. Le seguenti disposizioni regolamentari hanno la stessa decorrenza e durata dell'accordo economico
collettivo del 19 dicembre 1979.
I - Disposizioni regolamentari per l'accantonamento dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia o
rappresentanza commerciale.
Art.1
L'accantonamento dell'indennità dovuta a norma dell'art.10 dell'accordo economico collettivo del 19 dicembre 1979 in
caso di scioglimento del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale verrà effettuato in costanza di rapporto
presso il "Fondo per la risoluzione del rapporto" gestito dall'ENASARCO. Sull'ammontare delle somme versate dalle ditte
l'Ente corrisponderà alle ditte medesime l'interesse annuo del 4%.
Il Fondo provvede alla erogazione agli agenti o rappresentanti dell'indennità per la risoluzione del rapporto.
Art.2
Le ditte tenute all'applicazione dell'accordo del 19 dicembre 1979 hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti o
rappresentanti al Fondo entro tre mesi dall'inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza, comunicando la data di inizio
del rapporto stesso e le generalità dell'agente o rappresentante opportunamente documentate da certificati anagrafici,
forniti dall'interessato, ed il relativo domicilio, specificando, quando l'agente o rappresentante sia in una società per
azioni, o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione di essa.
Le ditte sono tenute a comunicare la variazione del domicilio ed i dati anagrafici dell'agente o rappresentante in base ai
documenti forniti dall'interessato.
Nel caso in cui l'agente o rappresentante sia in una Associazione di fatto, una Società semplice, collettiva o in
accomandita semplice, l'iscrizione di essa all'Ente deve essere effettuata dalla ditta mentre i dati relativi ai singoli soci e la
precisazione delle percentuali dei versamenti da accreditare ad ognuno di essi debbono essere forniti a cura della
Società agente o rappresentante.
I soci delle Società indicate nel comma precedente possono esercitare individualmente i diritti derivanti dall'iscrizione
all'Ente, che darà comunicazione alla Società a cui l'interessato partecipa di tutti i provvedimenti adottati.
Le ditte comunicheranno all'Ente la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza entro un mese dalla cessazione
stessa.
Art.3
Le somme dovute per l'indennità per la risoluzione del rapporto sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare
(1° gennaio - 31 dicembre) saranno trasmesse al Fondo entro il 31 marzo successivo.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno solare gli scaglioni di cui all'art.10 dell'accordo del 19
dicembre 1979 saranno ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell'anno solare stesso.
I versamenti dovranno essere accompagnati con una distinta da cui risulti chiaramente la causale del versamento riferita
a ciascun agente o rappresentante.
Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul c.c. postale dell'ENASARCO, debbono essere riportati sulla
distinta gli estremi del bollettino postale.
La ricevuta dei versamenti viene rilasciata direttamente dall'Ente, a meno che essi non siano effettuati per vaglia postale
o sul c.c. postale dell'Ente stesso, nel qual caso le relative ricevute tengono luogo di quelle dell'Ente.
Gli obblighi derivanti all'Ente per effetto del versamento sorgono dalla data di ricezione dei singoli versamenti.
Il versamento al Fondo delle somme dovute esaurisce gli obblighi posti a carico delle ditte dall'art.10 dell'accordo
economico collettivo del 19 dicembre 1979.
Art.4
Le ditte che omettono l'iscrizione dei propri agenti o rappresentanti a norma del precedente art.2 rimangono responsabili
dei versamenti relativi alle provvigioni liquidate dall'inizio del rapporto fino alla data di iscrizione dell'agente o
rappresentante all'Ente, gravati degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto, ma comunque
non superiore al 20% annuo.
Sono altresì tenute alla corresponsione degli interessi di mora in misura pari a quella suddetta le ditte che effettuino il
versamento oltre il termine previsto dal precedente art.3.
La corresponsione degli interessi decorre dalla data in cui le somme avrebbero dovute essere versate e viene effettuata
su richiesta dell'Ente.
E' tuttavia in facoltà dell'Ente di dispensare dal pagamento degli interessi di mora quando la mancata tempestiva
iscrizione degli agenti o rappresentanti e il ritardo nel versamento dipenda obiettivamente da causa non imputabile alle
ditte.
Art.5
L'Ente istituisce nella gestione "Indennità per la risoluzione del rapporto" per ciascun agente o rappresentante conti
individuali in cui annota i versamenti effettuati dalle ditte sotto la data della avvenuta ricezione di essi.
Su detti conti devono essere annotati altresì tutti gli accreditamenti derivanti da attribuzione di utili o da altre cause
nonché gli eventuali addebiti posti a carico di ciascun agente o rappresentante.
Art.6
L'Ente, all'atto della istituzione del primo conto di ciascun agente o rappresentante, rilascia all'interessato un certificato di
iscrizione. Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario,
l'Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo dei conti ad esso intestati nella gestione "Indennità per la risoluzione del
rapporto" da cui risultino, in relazione a ciascuna ditta mandante, i versamenti accreditati alla data di chiusura
dell'esercizio stesso. Entro la stessa data l'Ente provvederà ad inviare alle ditte un estratto conto delle somme versate per
l'indennità di risoluzione del rapporto ed a comunicare l'ammontare degli interessi di cui al precedente art.1.
Trascorsi tre mesi dall'invio del riepilogo, ove non pervengano reclami, esso si intende approvato dagli interessati.
II - Disposizioni regolamentari per la stipulazione delle polizze assicurative di infortunio e ricoveri ospedalieri.
In relazione a quanto stabilito dall'art.12 dell'accordo economico collettivo, valgono le seguenti disposizioni regolamentari
per la stipulazione delle polizze assicurative.
1) Persone assicurate
Si intendono comprese nell'assicurazione tutte le persone che, operando in forma individuale, abbiano un mandato di
agenzia o di rappresentanza commerciale, senza alcuna limitazione di anzianità e cioè dal momento in cui viene conferito
il mandato, ma con le limitazioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.
A decorrere dal 1° luglio 1980 verranno ricompresi nell'assicurazione gli agenti soci illimitatamente responsabili delle
società di persone (S.n.c. e S.a.s.), che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività di agenzia e di
rappresentanza commerciale.
2) Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione copre i seguenti rischi derivanti da infortunio professionale ed extra professionale:
a) in caso di morte: liquidazione di lire 20 milioni;
b) in caso di invalidità permanente totale o comunque non inferiore all'80%: liquidazione di lire 20 milioni.
Nel caso b) il capitale sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale d'invalidità riconosciuta secondo la
tabella INAIL ed a partire da un minimo del 6%.
L'assicurazione, inoltre, garantisce la corresponsione di una diaria giornaliera di lire 8.000 per 60 giorni per l'anno
assicurativo, nei casi di ricovero ospedaliero (sia in cliniche pubbliche che private) dovuto ad infortunio, a malattia o ad
accertamenti diagnostici, seguito o non da intervento, senza alcun periodo di franchigia, fatta comunque salva la
decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.
Nel caso delle società di agenzia (S.n.c. e S.a.s.) le prestazioni di cui sopra verranno ripartite pro-capite tra i vari agenti
soci illimitatamente responsabili. Gli importi di cui sopra decorrono dal 1° luglio 1980. Fino a quella data restano fermi gli
importi di cui all'art.11 dell'A.E.C. 18 dicembre 1974 e relative disposizioni regolamentari.
Per la definizione degli eventi coperti da assicurazione e per la regolamentazione del rapporto assicurativo, vale quanto
disposto dalle condizioni generali di assicurazione e dalle relative deroghe e condizioni particolari, di cui allo schema di
polizza allegato al presente regolamento.
3) Adempimenti delle parti
All'atto del conferimento del mandato, l'agente o rappresentante comunicherà, su richiesta della casa mandante, l'entità
numerica di eventuali altri mandati di agenzia o rappresentanza con aziende industriali o cooperative, che applicano il
presente accordo. L'agente è altresì tenuto a comunicare le successive variazioni inerenti alla situazione
precedentemente dichiarata, con riferimento a quella in essere al 31 dicembre di ciascun anno.
Ad analoghi obblighi sono tenute le società di agenzia ricomprese nell'assicurazione, le quali comunicheranno, altresì i
nominativi dei soci illimitatamente responsabili nonché tutte le successive variazioni.
La casa mandante, dal momento dell'instaurazione del rapporto, provvederà alla stipulazione della polizza, ovvero
all'inserimento nella polizza già in atto del nominativo dell'agente da assicurare, dando comunicazione del conferimento
del mandato all'impresa assicuratrice nei modi e termini convenuti con la stessa. Contemporaneamente, la casa
mandante indicherà all'agente l'impresa presso la quale egli è stato assicurato.
In caso di evento indennizzabile l'agente o chi per lui provvederà direttamente, nei confronti dell'impresa assicuratrice,
alle incombenze dalla stessa dettate e comunicategli per il conseguimento delle prestazioni assicurative.
4) Determinazione del premio assicurativo
Il premio, riferito a tutti i rischi sopra indicati, è determinato in misura annua pro - capite.
Nel caso che uno stesso agente abbia più mandati di agenzia con imprese industriali e cooperative (con esclusione,
pertanto, delle ditte commerciali), il premio viene proporzionalmente ridotto nel modo seguente:
· caso di 2 mandati: premio ridotto al 50% a carico di ciascuna casa mandante;
· caso di 3 mandati: premio ridotto al 33% a carico di ciascuna casa mandante;
· caso di 4 mandati: premio ridotto al 25% a carico di ciascuna casa mandante;
· caso di 5 mandati: premio ridotto al 20% a carico di ciascuna casa mandante;
e cosi via.
A fronte della suddetta riduzione del premio corrisponde una riduzione della garanzia, in quanto la garanzia globale viene
cumulativamente raggiunta dal versamento pro quota delle diverse case mandanti.
5) Pagamento e frazionamento del premio assicurativo
Il premio annuo pro capite dovrà essere versato nella misura intera dovuta per tutti gli agenti operanti per conto della
casa mandante alla data del 1° gennaio.
Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio, con clausola di validità provvisoria della polizza
nella misura di tale versamento.
Per i mandati conferiti e per quelli venuti a cessare nel corso dell'anno si provvederà mediante conguaglio annuale entro
la stessa data del 31 gennaio, ovviamente per i movimenti dell'anno precedente.
Ai fini di tale conguaglio il premio annuo pro capite sarà frazionato in dodicesimi per tener conto dei mesi in cui l'agente
ha effettivamente operato per conto della mandante.
Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno computate come mese intero.
Nella fase di prima applicazione, il premio sarà computato pro rata dalla data di stipulazione della polizza fino al 31
dicembre successivo.
6) Cumulabilità
Le garanzie prestate in forza della polizza di cui al presente regolamento sono indipendenti da qualsiasi altra
assicurazione. In particolare, è escluso il diritto di rivalsa dell'impresa assicuratrice, nel caso di indennizzo dovuto da
parte di terzi all'agente o rappresentante assicurato.
SCHEMA DI POLIZZA TIPO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART.1 - Definizione di infortunio. - L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle
occupazioni professionali dichiarate dal Contraente e nello svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia
carattere professionale.
Sono considerati infortuni gli eventi dovuti a causa fortuita violenta ed esterna, che producano lesioni corporali
obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità
temporanea.
ART.2 - Delimitazione dell'assicurazione. - L'assicurazione vale altresì durante il servizio militare in tempo di pace in
seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni; è invece sospesa durante il servizio di leva, l'arruolamento volontario, il
richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale e riprende vigore non appena cessate le anzidette cause
di sospensione.
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla guida ed uso di motoveicoli azionati di cilindrata superiore a 50 cmc.;
b) dalla guida di veicoli a motore che non siano autovetture ad uso privato;
c) dalla guida ed uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
d) dall'esercizio dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, caccia a cavallo, polo, pelota,
alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai, sci con salti dal trampolino, guidoslitta, calcio, rugby, baseball,
caccia (o pesca) subacquea, idrosci, speleologia, ascensioni aeree, volo a motore ed a vela, paracadutismo, giochi
ed attività sportive speciali;
e) dalla partecipazione a corse o gare ed alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di corse podistiche, gare
bocciofile, pesca non subacquea, tiro a segno, tiro a volo e simili, scherma, tennis.
Sono pure esclusi dall'assicurazione:
a) gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, tumulti popolari; da aggressioni, od atti violenti, che abbiano movente
politico; da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche; da influenze termiche od atmosferiche;
b) gli infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni
provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, di malore o di incoscienza da qualunque da qualunque causa determinati
e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, imprudenze o negligenze gravi nonché di partecipazione
ad imprese temerarie, salvo il caso di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima
difesa;
d) gli infortuni dovuti ad ingestione od assorbimento di sostanze, le ernie, le conseguenze di sforzi muscolari, il
carbonchio, la malaria od altre manifestazioni morbose causate da punture di insetti, gli avvelenamenti e le infezioni
che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione ai sensi dell'art.1, le conseguenze di operazioni
chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio e delle pratiche riguardanti la cura della propria persona.
ART.3 - Persone non assicurabili. - L'assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 70 anni e cessa dalla
prossima scadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale limite di età.
Non sono assicurabili le persone colpite da apoplessia od affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium
tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete o da altre infermità gravi e permanenti e
l'assicurazione cessa col manifestarsi di una di queste malattie.
Le persone con difetti fisici o mutilazioni rilevanti sono assicurabili solo con patto speciale.
ART.4 - Limiti territoriali. - L'assicurazione vale per l'Europa e per i territori degli Stati africani ed asiatici del Mediterraneo
e del Mar Nero entro una fascia costiera di 50 km.
Vale anche durante i viaggi marittimi su navi in servizio regolare per passeggeri, effettuati fra i porti europei e fra questi e
i porti africani ed asiatici del Mediterraneo e del Mar Nero.
ART.5 - Prova del contratto. - Validità delle variazioni. La proposta scritta diretta della Società e la polizza firmata dalla
Società stessa per mezzo delle persone all'uopo autorizzate e dal Contraente sono i soli documenti che fanno prova delle
condizioni regolatrici dei rapporti fra le Parti. Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da
appendice sottoscritta dalle Parti come sopra.
ART.6 - Pagamento del premio. - Decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione. Il Contraente è tenuto a
pagare, presso la Direzione della Società o la Sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive
scadenze e per tutta la durata del contratto, i premi e gli accessori stabiliti nella polizza medesima.
L'esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio del Contraente non può in alcun modo invocarsi come
deroga a tale obbligo.
La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive vengono pagate contro rilascio di
regolari quietanze emesse dalla Società, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote
l'importo. L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento i premi e gli
accessori sono stati pagati; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme
restando le scadenze stabilite nel contratto.
Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta
sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e delle spese, ferme
restando le scadenze contrattualmente stabilite.
Trascorso il termine di 15 giorni di cui sopra, la Società ha il diritto di chiarire, con lettera raccomandata, la risoluzione del
contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, o di esigenze giudizialmente l'esecuzione.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è
dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate.
ART.7 - Variazioni nella persona del Contraente. - Il Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente
obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o con gli
eredi cui siano state assegnate le attività alle quali sono addette le persone assicurate.
In caso di alienazione dell'azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente,
fermo l'onere del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbligo
di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.
Nel caso di fusione della Società contraente continua con la Società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società
nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società
contraente o della sua messa in liquidazione il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.
Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, suoi eredi od aventi causa, entro il
termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla società, la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto
dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.
ART.8 - Variazioni nelle mansioni delle persone assicurate. - Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni di
rischio per cambiamento delle mansioni professionali dichiarate per i singoli assicurati o delle condizioni nelle quali dette
mansioni sono esercitate, il Contraente deve darne immediata comunicazione scritta alla società.
Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione, essa ha
diritto con effetto immediato di recedere dal contratto o di escludere dall'assicurazione gli assicurati ai quali
l'aggravamento si riferisce.
Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione
delle condizioni in corso.
Se invece la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre correlativamente il premio, a
partire dalla scadenza annuale successiva, notificando al Contraente le condizioni di assicurazione e la misura del nuovo
premio ridotto.
ART.9 - Variazioni nelle persone assicurate. - L'assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto
permanga rispetto ad esse il rapporto in considerazione del quale fu fatta l'assicurazione.
Le variazioni nel personale assicurato devono essere comunicate per iscritto alla Società, la quale ne prende atto con
appendice.
L'assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore ventiquattro del giorno del perfezionamento dell'appendice, con
pagamento del maggior premio che risulti dovuto.
La cessazione di singoli assicurati, non seguita da sostituzione, dà luogo a corrispondente riduzione di premio a partire
dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione.
ART.10 - Altre assicurazioni. - Prima di stipulare altre assicurazioni per le stesse persone o categorie di persone
assicurate con la presente polizza, il Contraente deve darne comunicazione scritta alla Società sotto pena di decadenza.
Questa entro quindici giorni dalla comunicazione può recedere dal contratto, dandone avviso al Contraente.
ART.11 - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi. - La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno e ora
dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla
Direzione della Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dall'infortunio o dal momento
in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.
Successivamente l'Assicurato deve inviare a periodi non superiore a quindici giorni e sino a guarigione avvenuta
certificati medici sul decorso delle lesioni.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura,
deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Società.
L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine
od accertamento che questa ritenga necessari.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente
comprese nell'assicurazione.
Se dolosamente non viene adempiuto l'obbligo della denuncia e degli altri obblighi indicati nei commi precedenti,
l'Assicurato e i suoi aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la
Società ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
ART.12 - Criteri di indennizzabilità. - La società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive
dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza
che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure che il pregiudizio che esse possono portare all'esito
delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole
conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza
riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art.15.
ART.13 - Prova. - E' a carico di chi domanda l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a
costituire il suo diritto a termini di polizza.
ART.14 - Morte. - Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro un anno dal giorno
nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte.
In difetto di designazione, la Società liquida la detta somma, in parti uguali, agli eredi nonché, se già non compreso tra gli
eredi, al coniuge non legalmente separato al momento della morte dell'Assicurato.
ART.15 - Invalidità permanente. - Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro
un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo secondo le disposizioni e percentuali
seguenti una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta.
Destro Sinistro
Per la perdita totale di un arto superiore 70% 60%
Idem idem della mano o dell'avambraccio 60% 50%
Idem idem di un arto inferiore al di sopra del ginocchio 60% 60%
Idem idem di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio 50% 50%
Idem idem di un piede 40% 40%
Idem idem del pollice 18% 16%
Idem idem dell'indice 14% 12%
Idem idem del mignolo 12% 10%
Idem idem del medio 8% 6%
Idem idem dell'anulare 8% 6%
Idem idem di un alluce 5%
Idem idem di ogni altro dito del piede 3%
Per la sordità completa di un orecchio 10%
Idem idem di ambedue gli orecchi 40%
Per la perdita totale della facoltà visiva d'un occhio 25%
Per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100%
La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica
dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità
perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti l'indennità viene stabilita mediante l'addizione
delle percentuali corrispondente ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione
totale. L'indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita
anatomica di una falange dell'alluce nella metà, e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della
percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo
alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad
un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate
sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
ART.16 - Inabilità temporanea. – Se l’infortunio ha per conseguenza una inabilità dell’Assicurato ad attendere alle sue
occupazioni, la Società liquida la diaria assicurata:
a) integralmente, per tutto il tempo in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle
occupazioni dichiarate;
b) parzialmente, per tutto il tempo in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni, in
relazione al grado che egli ha conservato o che è andato riacquistando, della sua capacità fisica. L’indennità per
inabilità temporanea, che è corrisposta per il periodo della necessaria cura medica, decorre dal giorno successivo a
quello dell’infortunio regolarmente denunciato o, in caso di ritardo, dal giorno successivo a quello della denuncia e
cessa col giorno precedente a quello dell’avvenuta guarigione. Nel caso che l’Assicurato non abbia inviato successivi
certificati medici nel termine prescritto dall’art.11, la liquidazione della indennità viene fatta considerando data di
guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una
data anteriore. Detta indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni da quello dell’infortunio.
ART17 - Cumulo di indennità - L'indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o invalidità
permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio
ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi la
differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso
nel caso contrario. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibili agli
eredi. Tuttavia se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o
comunque offerta in misura determinata, la società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.
ART.18 - Liquidazione - Ricevuto il certificato medico di guarigione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida
l'indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuto notizia della loro accettazione, provvede al
pagamento.
ART.19 – Controversie sulla natura e conseguenza delle lesioni – In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze
delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata della inabilità temporanea, le Parti si obbligano a
conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di
polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge.
La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall’Assicurato, o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello
in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l’indicazione delle norme del
medico designato, dopo di che la Società comunica all’Assicurato, entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua
volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di
disaccordo lo designa il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio
medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l’Assicurato a presentarsi.
Il Collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la sede della Società stessa o presso la sede dell’Agenzia alla
quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e rimunera il medico da essa designato,
contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità
permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni, nel quale caso il Collegio può intanto concedere una
provvisionale sulla indennità.
La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
ART.20 – Competenza territoriale – Per ogni controversia diversa da quelle previste dall’articolo precedente è
competente esclusivamente, a scelta della Parte attrice, l’Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Società ovvero
quello dove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.
Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.
ART.21 – Responsabilità del Contraente – Qualora l’infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all’art.14 o soltanto
qualcuno di essi non accettino, a completa tacitazione per l’infortunio, l’indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed
avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità nella sua totalità viene
accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o
transazione. Qualora l’infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile, o rimangano in
essa soccombenti, l’indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese
di causa da lui sostenute.
ART:22 – Recesso dal contratto ed anticipata risoluzione – Dopo ogni denuncia di infortunio e fino al trentesimo giorno
dal pagamento o rifiuto dell’indennità, la Società ha la facoltà di far cessare l’assicurazione relativa alla persona
infortunata od anche di risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, con rimborso del premio in proporzione del
tempo che decorre dal momento della cessazione al termine del periodo di assicurazione in corso.
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione
anticipata per le ipotesi previste dagli articoli 3, 8 secondo comma e 10, spettano alla Società, oltre le rate di premio
scadute e rimaste insoddisfatte:
a) l’intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa
che ha provocato la risoluzione;
b) la rifusione degli sconti di poliennalità, dal cui ammontare si dedurranno tanti decimi quanti anni la polizza sia stata in
vigore, semprechè essa abbia avuto corso per almeno 5 anni. Analoga disciplina sarà osservata nell’ipotesi prevista
dal capoverso dell’art.9, relativamente alla quota di premio corrispondente a ciascun assicurato cessato e non
sostituito.
ART.23 – Proroga del contratto – In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno tre
mesi prima della scadenza, il contratto è prorogato per una data eguale a quella originaria esclusa la frazione d’anno, ma
non superiore a due anni, e cosi successivamente.
ART:24 – Imposte e tasse – Le spese di bollo, tasse, imposte e diritti dipendenti dalla presente assicurazione sono a
carico del Contraente o dell’Assicurato e suoi aventi diritto, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART.25 – Forma delle comunicazioni del Contraente o dell’Assicurato, o degli aventi diritto, alla Società – Tutte le
comunicazioni alle quali il Contraente o Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere fatte, perché siano valide,
con lettera raccomandata alla Direzione della Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.