ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI
COMMERCIO

Il giorno 18 dicembre 1974, in Roma, nella sede della Confederazione Generale dell’Industria
Italiana;

Tra


la Confederazione Generale dell’Industria Italiana;
l’Associazione Sindacale Intersind;
la Confederazione Cooperative Italiane;

e

la Federazione Nazionale Associazioni Agenti Rappresentanti di Commercio (FNAARC);
l’Unione Sindacati Autonomi Rappresentanti Commercio Industria (USARCI);
la Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti Viaggiatori e Piazzisti (FIARVEP); con l’intervento
della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);
L’Unione Italiana Agenti e Rappresentanti (UIAR), con l’intervento dell’Unione Italiana del Lavoro
(UIL);
si è convenuto, a chiusura delle trattative intercorse, di stipulare il presente accordo economico
collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale in sostituzione di
quello del 30/06/69.
Composizione della delegazione USARCI:

Dott. Leone ALBERTI
Dott. Enrico NICOLINI
Cav. Renzo RIGHETTI
Sig. Guido CINI
Rag. Alfredo RAGAZZONI
Avv. Giorgio BORRELLI
Dott. Umberto BRUGNARA
Avv. Antonio VINCI

ART. 1
Il presente accordo regola il rapporto fra gli agenti e rappresentanti di commercio rappresentati dalle
Associazioni contraenti e le ditte industriali rappresentate dalle Associazioni aderenti alla
Confederazione Generale dell’Industria Italiana e dall’Associazione sindacale “Intersind” nonché
gli enti cooperativi rappresentati dalla Confederazione Cooperative Italiane. Agli effetti di esso ed
in conformità agli articoli 1742 e 1752 del cod. civ., indipendentemente dalla qualifica o
denominazione usata dalle parti:
a) è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la
conclusione di contratti in una determinata zona;
b) è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere
contratti in norme delle medesime in una determinata zona.
L’agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma e indipendente, nell’osservanza
delle istruzioni impartite dalla ditta preponente, ai sensi dell’art.1746 cod. civ., istruzioni che
devono tener conto dell’autonomia operativa dell’agente o rappresentante. Gli agenti o
rappresentanti di commercio e le ditte preponenti sono tenuti all’osservanza della legge n. 316 del
12 marzo 1968. Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo
l’esercizio delle attività suddette, salve le eccezioni e deroghe espressamente previste nell’accordo
stesso, nonché – a far data dal 1° gennaio 1976 – a coloro che in qualità di agenti o rappresentanti
hanno incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori. Le norme del presente accordo –
salvo quelle di cui agli articoli 9 e 12 – non sono vincolanti nel caso di conferimento di mandato di
agenzia o rappresentanza a coloro che svolgono anche il commercio improprio nello stesso genere
di prodotti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che i rapporti tra le case editrici e i loro agenti o rappresentanti incaricati di
vendere esclusivamente a privati consumatori restano regolati dall’accordo economico collettivo del
24 settembre 1973.
ART. 2
Fermo restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi
contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o
rappresentanti, né l’agente o rappresentante può assumere l’incarico di trattarvi gli affari di più ditte
che siano in concorrenza fra di loro. Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva
per una sola ditta, all’assunzione, da parte dell’agente o rappresentante, dell’incarico di trattare gli
affari di più ditte non in concorrenza tra di loro. All’atto del conferimento dell’incarico, all’agente o
rappresentante debbono essere precisati per iscritto, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i
prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e compensi, la durata, quando questa non sia a
tempo indeterminato.
ART. 3
Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato, in
quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al
preavviso di cui all’art.8. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa
mandante comunicherà all’agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del
termine, l’eventuale disponibilità al rinnovo o proroga del mandato.
ART. 4
L’agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerente all’incarico affidatogli in conformità
delle istruzioni impartite dalla ditta. L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la
ditta; né di concedere sconti ò dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
ART. 5
L’agente o rappresentante ha diritto sugli affari andati a buon fine a una provvigione, determinata di
norma in misura percentuale. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli
accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la
provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato
all’agente o al rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, se ne dovrà
tenere conto nella determinazione della provvigione. Salvo quanto disposto dal comma successivo,
nel caso che la esecuzione dell’affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne
ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne regolarmente pagate.
In deroga al principio di cui al primo comma, in caso di insolvenza parziale del compratore, qualora
la perdita subita dalla ditta sia inferiore all’importo della provvigione relativa alla quota soluta, la
ditta verserà all’agente o rappresentante la differenza. La provvigione spetta all’agente o
rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al
preponente. L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla
provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento, semprechè rientranti
nell’ambito del mandato affidatogli. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia,
l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari promossi prima della risoluzione o
cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le
disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l’obbligo, per l’agente o rappresentante, a richiesta
della ditta, di prestare l’opera di sua competenza per la completa esecuzione degli affari in corso.
Dichiarazione a verbale
In relazione al principio sancito nel primo comma del presente articolo, secondo il quale la
provvigione va determinata di norma in misura percentuale, le parti stipulanti si incontreranno dopo
un anno dall’entrata in vigore del presente accordo per procedere ad una ricognizione delle
situazioni di fatto e ad una verifica della operatività della norma contrattuale.
ART. 6
Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre. Entro 30 giorni dalla
scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all’agente o rappresentante il conto
provvigioni, nonché il relativo importo, con adempimento delle formalità richieste dalle vigenti
norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30
giorni dalla definizione della controversia. Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per
tramite dell’agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all’agente o
rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti. Sulle provvigioni maturate,
l’agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70% del suo
credito per titolo, salvo che l’agente o rappresentante risulti debitore della ditta per altro titolo.
L’agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta
ai sensi dell’articolo 1 del presente accordo, salvo patto in contrario. Il patto in contrario non potrà
determinare il rimborso o concorso spese in forma percentuale.
ART. 7
Quando sia pattuito per iscritto uno “star del credere” a carico dell’agente o rappresentante per
insolvenza parziale o totale da parte del compratore, esso non potrà superare il triplo della
provvigione né essere comunque superiore al 15 % della perdita subita dalla ditta. Non sono
soggette allo star del credere le spese, ivi comprese quelle legali, sostenute per il recupero del
credito. Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso
dell’importo dello “star del credere” conteggiato sulla perita anzidetta. Tuttavia, ove l’ammontare
dell’importo anzidetto a carico dell’agente o rappresentante, in un anno, superi la metà
dell’ammontare delle provvigioni maturate nell’anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà
a carico dell’agente o rappresentante. In tal caso, se la ditta intende risolvere il rapporto, sarà
esonerata dall’obbligo del preavviso. Eventuali deroghe alle norme di cui al primo comma del
presente articolo potranno essere convenute tra le Associazioni stipulanti, qualora la misura della
provvigione superi il 12%. Per qualche caso particolare potrà essere convenuto, tra la ditta
mandante e l’agente o rappresentante, uno “star del credere” al di sopra dei limiti anzidetti, a
condizione che venga pattuito un supplemento della normale provvigione.
ART. 8
In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato dovrà essere dato
all’agente o rappresentante un preavviso di :
· 4 mesi, qualora la durata del rapporto non superi gli 8 anni;
· 5 mesi, qualora la durata del rapporto superi gli 8 anni ma non i 12;
· 6 mesi, qualora la durata del rapporto sia superiore a 12 anni.
Ove la ditta preferisca esonerare senz’altro l’agente o rappresentante dalla prestazione, dovrà
corrispondergli, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni
liquidate nell’anno solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso
spettanti all’agente o rappresentante o una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una
parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore all’anno, il detto computo
si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso. Ad
analoghi obblighi è tenuto l’agente o rappresentante nei confronti della ditta, in caso di risoluzione
del rapporto da parte dell’agente o rappresentante. In tal caso, peraltro, il preavviso sarà di quattro
mesi. La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso, può rinunciare in tutto o in parte al
preavviso, senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione.
ART. 9
All’agente o rappresentante, a norma dell’articolo 1751 del cod. civ., spetta un’indennità per lo
scioglimento del contratto. Tale indennità, che sarà accantonata dalla ditta preponente presso
l’E.N.A.S.A.R.C.O, secondo le disposizioni regolamentari allegate, è determinata nella misura
dell’1% sull’ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il corso del rapporto.
L’aliquota base dell’1% sarà integrata dalle seguenti percentuali:
agenti o rappresentanti senza esclusiva
a) sulle provvigioni fino a L. 4.500.000 annue 3%
b) sulla quota di provvigioni da L.4.500.001 a L. 6.000.000 annue 1%
agenti o rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta
a) sulle provvigioni fino a L. 6.000.000 annue 3%
b) sulla quota di provvigione da L. 6.000.001 a L. 8.000.000 annue 1%
Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto
di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente. Sono soggette ad accantonamento
presso il FIRR anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o
concorso spese. In caso di morte dell’agente o rappresentante l’indennità predetta sarà corrisposta
agli eredi, a norma dell’art.1751, 4° comma, del codice civile. Fino alla data del 30 giugno 1956 gli
obblighi delle aziende per l’indennità di cui al presente articolo si intendono integralmente
soddisfatte dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti in dipendenza del trattamento
E.N.A.S.A.R.C.O, ai sensi dell’art.12 dell’accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.
ART. 10
Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non
imputabile all’agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente
all’agente o rappresentante, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente
art.9, una indennità suppletiva di clientela nella misura del 3% dell’ammontare globale delle
provvigioni liquidate durante il corso del contratto e relative ad affari conclusi successivamente
all’entrata in vigore del presente accordo. L’indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta
– semprechè il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell’agente, dovute a
sua invalidità permanente e totale, nonché in caso di decesso. In quest’ultimo caso, l’indennità
predetta verrà corrisposta agli eredi, in analogia a quanto previsto dall’art.1751, 4° comma, cod. civ.
Agli effetti della liquidazione dell’indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le
somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese.
Ai fini dell’indennità di cui al presente articolo si considera a tempo indeterminato il contratto a
termine che venga rinnovato o prorogato.
Dichiarazione a verbale
L’indennità suppletiva di clientela disciplinata dal presente articolo non è cumulabile con alcun
altro trattamento a titolo analogo che dovesse venire stabilito da disposizioni normative di carattere
generale.
ART: 11
In caso di malattia o infortunio dell’agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il
mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o
dell’agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei
mesi nell’anno solare dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, intendendosi che per tale
periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è
riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l’esercizio
del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico di esercitarlo. Il titolare del
mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del
predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico, di sostituirlo provvisoriamente,
si avvalga della organizzazione dell’agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a
compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo patto in contrario tra le parti.
A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, per i casi di infortunio e di
malattia spedalizzata, le case mandanti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
accordo, provvederanno alla stipulazione di una polizza assicurativa o all’adozione di forme
equivalenti, atte a garantire all’agente o rappresentante – secondo le condizioni e i limiti delle
disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo – il seguente
trattamento indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato
dall’E.N.A.S.A.R.C.O. con la propria assicurazione:
a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di lire 10 milioni;
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di lire 10
milioni. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all’80%, in
relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6%;
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici: corresponsione
di una diaria giornaliera di lire 5 mila, dal primo giorno di degenza e fino ad un massimo di 60
giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la
diaria stessa.
ART.12
In relazione a quanto previsto dall’art.12 dell’accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme
dettate dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12 e dal regolamento di esecuzione (approvato con D.M. 20
febbraio 1974), il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, i cui rapporti, a
termine o non, siano regolati dal presente accordo, viene attuato mediante il versamento, da parte
delle ditte, di un contributo del 3% sulle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante che verrà
trattenuto dalle ditte all’atto della liquidazione delle provvigioni stesse. I contributi di cui sopra
sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell’anno nel limite di 7 milioni e mezzo di lire ovvero nel
limite di nove milioni, se l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua
attività per una sola ditta. Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli
effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società
per azioni o da società a responsabilità limitata. Nella ipotesi predetta le aziende sono però tenute al
versamento di un contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di costituire un
Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti. Fino alla data del 30 giugno 1956 gli
obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli
per l’indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto dall’art.9, dalle competenze
spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento E.N.A.S.A.R.C.O, ai sensi
dell’art.12 dell’accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.
ART.13
Le ditte hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all’Ente nazionale assistenza
agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O) entro i tre mesi dall’inizio del rapporto di
agenzia e rappresentanza, indicando per ogni agente o rappresentante il numero di iscrizione al
ruolo di cui alla legge n. 316 del 12 marzo 1968. Nel caso che l’agente o rappresentante inizi la sua
attività, la comunicazione del numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena l’interessato
abbia ottenuto l’iscrizione. I contributi di cui all’articolo precedente saranno versati all’Ente di cui
sopra con periodicità trimestrale, non oltre 60 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare.
Anche l’indennità di cui all’art.9 verrà accantonata presso l’E.N.A.S.A.R.C.O con le modalità da
stabilire nel regolamento di cui all’art.20, a condizione che l’Istituto si impegni di corrispondere
annualmente alle aziende interessate un interesse del 4% sulle somme accantonate.
ART.14
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per
l’agente o rappresentante.
ART.15
Le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo dovranno essere
sottoposte per il tentativo di conciliazione all’esame delle Associazioni Stipulanti.
ART.16
In relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n. 533 le parti stipulanti, convenendo
sull’utilità e sull’importanza degli strumenti conciliativi previsti dalla stessa legge, che si
propongono il risultato di ridurre l’area della conflittualità, convengono di favorire il ricorso alla
conciliazione sindacale con la costituzione di commissioni paritetiche. Pertanto:
1) nel caso di insorgenza di controversie, sia durante lo svolgimento sia all’atto della cessazione
del rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale, ciascuna delle parti può adire per il
tentativo di componimento della controversia una Commissione paritetica di conciliazione, che
sarà costituita a livello territoriale. La Commissione di conciliazione sarà composta da due
membri in rappresentanza della casa mandante e da due membri in rappresentanza dell’agente o
rappresentante di commercio, designati di volta in volta rispettivamente dalle Associazioni
sindacali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo (1), alle quali le
parti interessate aderiscono o abbiano conferito mandato.
2) La Commissione competente ad espletare la conciliazione è quella costituita nell’ambito
territoriale in cui è la sede della ditta mandante ovvero, su accordo delle parti stipulanti o dei
loro aderenti, quella costituita nell’ambito territoriale in cui l’agente o rappresentante svolge la
sua attività.
3) La Commissione espleterà il tentativo di conciliazione entro e non oltre 30 giorni dal
ricevimento della richiesta delle parti.
4) Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, resta inteso che l’accordo
intervenuto non è impugnabile, giusta quanto previsto dal combinato disposto degli artt.411, 3°
comma, c.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civ., come risultano sostituiti dagli artt.1 e 6 della legge
11 agosto 1973, n. 533.
5) Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano libere di adire l’Autorità
giudiziaria.
6) In ogni caso, trovano applicazione le norme di cui all’art.411, ultimo comma, e all’art.412 del
codice di procedura civile, così come risultano sostituiti dall’art.1 della legge 11 agosto 1973, n.
533.
7) Le spese per il funzionamento della Commissione sindacale paritetica di conciliazione saranno
sostenute in proprio dalle parti tra le quali intercorre la conciliazione.
________________________________
(1) Per le case mandanti aderenti all’Associazione Sindacale Intersind i due membri in rappresentanza della
casa mandante saranno designati dalla Delegazione Intersind competente per l’ambito territoriale nel
quale viene espletata la conciliazione.
ART. 17
Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1975 e, salvo quanto disposto dall’art.18, scadrà il
31 dicembre 1977; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si
intenderà rinnovato di anno in anno. In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che
non sia sostituito da un successivo accordo.
ART.18
Qualora, in qualunque momento della durata del presente accordo, venisse intrapresa una azione
legislativa tendente a modificare le clausole dell’accordo stesso, o che comunque comporti oneri
nuovi per le ditte preponenti, le parti si impegnano – su invito di una di esse – a riunirsi
immediatamente per concentrarsi sui provvedimenti da adottare perché la sostanza e lo spirito del
presente accordo, ed in particolare il complesso degli oneri da esso derivanti, non subiscano
modificazioni. Ove non sia possibile raggiungere un accordo prima della data della eventuale
entrata in vigore della nuova norma, da tale ultima data il presente accordo si intenderà decaduto.
ART. 19
Fermo restando quanto disposto dall’articolo precedente, le disposizioni del presente accordo
relative alla indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed
inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
ART. 20
Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposito regolamento
per l’accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell’indennità per la risoluzione del
rapporto.


Dichiarazione a verbale
Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all’altra parte
contraente che l’accordo economico scritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e
previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali
possibilità dell’economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata. Esse assumono
pertanto impegno, anche in relazione alla norma di cui all’art.18 dell’accordo, in caso di
presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi
questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo
strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI AGLI ARTT. 11 E 20 DELL’ACCORDO
ECONOMICO 18 DICEMBRE 1974 PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI
AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
Il giorno 18 dicembre 1974, in Roma,
tra le stesse parti stipulanti che hanno sottoscritto in data odierna l’accordo che rinnova l’accordo
economico collettivo 30 giugno 1969;
si è stipulato il presente accordo per provvedere alla redazione delle disposizioni regolamentari di
cui agli artt. 11 e 20 dell’accordo economico 18 dicembre 1974 in sostituzione del regolamento
stipulato con accordo 30 giugno 1969.
Le seguenti disposizioni regolamentari hanno la stessa decorrenza e durata dell’accordo economico
collettivo del 18 dicembre 1974.
I – Disposizioni regolamentari per l’accantonamento dell’indennità per lo scioglimento del
contratto di agenzia o rappresentanza commerciale.
ART. 1
L’accantonamento dell’indennità dovuta a norma dell’art.9 dell’accordo economico collettivo del
18 dicembre 1974 in caso di scioglimento del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale
verrà effettuato in costanza di rapporto presso il “Fondo per la risoluzione del rapporto”, gestito
dall’E.N.A.S.A.R.C.O. Sull’ammontare delle somme versate dalle ditte l’Ente corrisponderà alle
ditte medesime l’interesse annuo del 4%. Il Fondo provvede alla erogazione agli agenti o
rappresentanti dell’indennità per la risoluzione del rapporto.
ART. 2
Le ditte tenute all’applicazione dell’accordo del 18 dicembre 1974 hanno l’obbligo di iscrivere i
propri agenti o rappresentanti al Fondo entro tre mesi dall’inizio del rapporto di agenzia o
rappresentanza, comunicando la data di inizio del rapporto stesso e le generalità dell’agente o
rappresentante opportunamente documentate da certificati anagrafici, forniti dall’interessato, ed il
relativo domicilio, specificando, quando l’agente o rappresentante sia in una società per azioni, o in
accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione di essa. Le ditte sono tenute a
comunicare la variazione del domicilio ed i dati anagrafici dell’agente o rappresentante in base ai
documenti forniti dall’interessato. Nel caso in cui l’agente o rappresentante sia un’Associazione di
fatto, una Società semplice, collettiva o in accomandita semplice, l’iscrizione di essa all’Ente deve
essere effettuata dalla ditta mentre i dati relativi ai singoli soci e la precisazione delle percentuali dei
versamenti da accreditare ad ognuno di essi debbono essere forniti a cura della Società agente o
rappresentante. I soci delle Società indicate nel comma precedente possono esercitare
individualmente i diritti derivanti dall’iscrizione all’Ente, che darà comunicazione alla Società a cui
l’interessato partecipa di tutti i provvedimenti adottati. Le ditte comunicheranno all’Ente la
cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza entro un mese dalla cessazione stessa.
ART.3
Le somme dovute per l’indennità per la risoluzione del rapporto sulle provvigioni liquidate nel
corso di ogni anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) saranno trasmesse al Fondo entro il 31 marzo
successivo. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno solare gli scaglioni di
cui all’art.9 dell’accordo del 18 dicembre 1974 saranno ridotti in proporzione ai mesi di durata del
rapporto nell’anno solare stesso. I versamenti dovranno essere accompagnati con una distinta da cui
risulti chiaramente la causale del versamento riferita a ciascun agente o rappresentante. Qualora il
versamento sia effettuato con vaglia postale o sul c.c. postale dell’E.N.A.S.A.R.C.O., debbono
essere riportati sulla distinta gli estremi del bollettino postale. La ricevuta dei versamenti viene
rilasciata direttamente dall’Ente a meno che essi non siano effettuati con vaglia postale o sul c.c.
postale dell’Ente stesso, nel qual caso le relative ricevute tengono luogo di quelle dell’Ente. Gli
obblighi derivanti all’Ente per effetto del versamento sorgono dalla data di ricezione dei singoli
versamenti. Il versamento al Fondo delle somme dovute esaurisce gli obblighi posti a carico delle
ditte dall’art.9 dell’accordo economico collettivo del 18 dicembre 1974.
ART. 4
Le ditte che omettono l’iscrizione dei propri agenti o rappresentanti a norma del precedente art.2
rimangono responsabili dei versamenti relativi alle provvigioni liquidate dall’inizio del rapporto
fino alla data di iscrizione dell’agente o rappresentante all’Ente, gravati degli interessi di mora in
misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto. Sono altresì tenute alla corresponsione degli
interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto le ditte che effettuino il
versamento oltre il termine previsto dal precedente art.3. La corresponsione degli interessi decorre
dalla data in cui le somme avrebbero dovuto essere versate e viene effettuata su richiesta dell’Ente.
E’ tuttavia in facoltà dell’Ente di dispensare dal pagamento degli interessi di mora quando la
mancata tempestiva iscrizione degli agenti o rappresentanti e il ritardo nel versamento dipenda
obiettivamente da causa non imputabile alle ditte.
ART. 5
L’Ente istituisce nella gestione “indennità per la risoluzione del rapporto” per ciascun agente o
rappresentante conti individuali in cui annota i versamenti effettuati dalle ditte sotto la data della
avvenuta ricezione di essi. Su detti conti devono essere annotati altresì tutti gli accreditamenti
derivanti da attribuzioni di utili o da altre cause nonché gli eventuali addebiti posti a carico di
ciascun agente o rappresentante.
ART.6
L’Ente, all’atto della istituzione del primo conto di ciascun agente o rappresentante, rilascia
all’interessato un certificato di iscrizione. Nel trimestre successivo alla data di approvazione del
bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario, l’Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo
dei conti ad esso intestati nella gestione “Indennità per la risoluzione del rapporto” da cui risultino,
in relazione a ciascuna ditta mandante, i versamenti accreditati alla data di chiusura dell’esercizio
stesso. Entro la stessa data l’Ente provvederà ad inviare alle ditte un estratto conto delle somme
versate per l’indennità di risoluzione del rapporto ed a comunicare l’ammontare degli interessi di
cui al precedente art.1. Trascorsi tre mesi dall’invio del riepilogo, ove non pervengano reclami, esso
si intende approvato dagli interessi.
II - Disposizioni regolamentari per la stipulazione delle polizze assicurative di malattia ed
infortunio.
In relazione da quanto stabilito dall’art.11 dell’accordo economico collettivo, valgono le seguenti
disposizioni regolamentari per la stipulazione delle polizze assicurative.
1) Persone assicurate
Si intendono comprese nell’assicurazione tutte le persone che, operando in forma individuale,
abbiano un mandato di agenzia o di rappresentanza commerciale, senza alcuna limitazione di
anzianità e cioè dal momento in cui viene conferito il mandato, ma con le limitazioni previste dalle
condizioni generali di assicurazione. Resta fermo il termine iniziale di sei mesi, di cui all’art.11, per
la stipulazione della polizza, per i rapporti in atto o per quelli che si instaureranno in tale periodo.
2) Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione copre i seguenti rischi derivanti da infortunio professionale ed extra professionale:
a) in caso di morte: liquidazione di L. 10 milioni;
b) in caso di invalidità permanente totale o comunque non inferiore all’80%: liquidazione di L. 10
milioni.
Nel caso b) il capitale sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale d’invalidità
riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire da un minimo del 6%.
L’assicurazione, inoltre, garantisce la corresponsione di una diaria giornaliera di lire 5.000 per 60
giorni per anno assicurativo, nei casi di ricovero ospedaliero (sia in cliniche pubbliche che private)
dovuto ad infortunio, a malattia o ad accertamenti diagnostici, seguito o non da intervento, senza
alcun periodo di franchigia, fatta comunque salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa
per la diaria stessa. Per la definizione degli eventi coperti da assicurazione e la regolamentazione
del rapporto assicurativo, vale quanto disposto dalle condizioni generali di assicurazione e dalle
relative deroghe e condizioni particolari, di cui allo schema di polizza allegato al presente
regolamento.
3) Adempimenti delle parti
All’atto del conferimento del mandato, l’agente o rappresentante comunicherà, su richiesta della
casa mandante, l’entità numerica di eventuali altri mandati di agenzia o rappresentanza con aziende
industriali o cooperative, che applicano il presente accordo. L’agente è altresì tenuto a comunicare
le successive variazioni inerenti alla situazione precedentemente dichiarata, con riferimento a quella
in essere al 31 dicembre di ciascun anno. La casa mandante, dal momento dell’instaurazione del
rapporto, provvederà alla stipulazione della polizza, ovvero all’inserimento nella polizza già in atto
del nominativo dell’agente da assicurare, dando comunicazione del conferimento del mandato
all’impresa assicuratrice nei modi e termini convenuti con la stessa. Contemporaneamente, la casa
mandante indicherà all’agente l’impresa presso la quale egli è stato assicurato. In caso di evento
indennizzabile l’agente o chi per lui provvederà direttamente, nei confronti dell’impresa
assicuratrice, alle incombenze dalla stessa dettate e comunicategli per il conseguimento delle
prestazioni assicurative.
Norma transitoria
Per i rapporti in atto il 30 aprile 1975 gli adempimenti di cui al 1° comma del presente punto 3)
saranno effettuati dalle case mandanti entro il 15 maggio 1975, con obbligo di risposta da parte
dell’agente o rappresentante entro il 15 giugno 1975, al fine di consentire l’osservanza della
decorrenza fissata nell’art.11 dell’A.E.C.
4) Determinazione del premio assicurativo
Il premio, riferito a tutti i rischi sopra ricordati, è determinato in misura annua pro – capite.
Nel caso che uno stesso agente abbia più mandati di agenzia con imprese industriali e cooperative,
il premio viene proporzionalmente ridotto nel periodo seguente:
· Caso di 2 mandati: premio ridotto al 50% a carico di ciascuna casa mandante;
· Caso di 3 mandati: premio ridotto al 33% a carico di ciascuna casa mandante;
· Caso di 4 mandati: premio ridotto al 25% a carico di ciascuna casa mandante;
· Caso di 5 o più mandati: premio ridotto al 20% a carico di ciascuna casa mandante.
A fronte della suddetta riduzione del premio corrisponde una riduzione della garanzia, in quanto la
garanzia globale viene cumulativamente raggiunta dal versamento pro-quota delle diverse case
mandanti.
5) Pagamento e frazionamento del premio assicurativo
Il premio annuo pro – capite dovrà essere versato nella misura intera dovuta per tutti gli agenti
operanti per conto della casa mandante alla data del 1° gennaio. Il versamento dovrà essere
effettuato entro e non oltre il trentun gennaio, con la clausola di validità provvisoria della polizza
nella misura di tale versamento. Per i mandati conferiti e per quelli venuti a cessare nel corso
dell’anno si provvederà mediante conguaglio annuale entro la stessa data del 31 gennaio,
ovviamente per i movimenti dell’anno precedente. Ai fini di tale conguaglio il premio annuo pro –
capite sarà frazionato in dodicesimi per tener conto dei mesi in cui l’agente ha effettivamente
operato per conto della mandante. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno computate
come mese intero. Nella fase di prima applicazione, il premio sarà computato pro – rata dalla data
di stipulazione della polizza fino al 31 dicembre successivo.
6) Cumulabilità
Le garanzie prestate in forza della polizza di cui al presente regolamento sono indipendenti da
qualsiasi altra assicurazione. In particolare, è escluso il diritto di rivalsa dell’impresa assicuratrice,
nel caso di indennizzo dovuto da parte di terzi all’agente o rappresentante assicurato.