ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEL REPPORTO DI
AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

Il giorno 30 giugno 1969, in Roma.

Tra la Confederazione generale dell’industria italiana, rappresentata dal Presidente cav. del lav.
Angelo Costa, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani, dal dott. Raffaello
Melchioma e dal dott. Giampiero Bondanini,

con la partecipazione di una delegazione industriale presieduta dal prof. Mario Baruchello e
composta dai sigg.: Bajocco avv. Enzo, Baro dott. Aldo, Bellan dott. Gaetano, Boffano dott.
Giuseppe, Bonomi dott. Alberto, Bordogna dott. Ercole, Cabibbe dott. Alessandro, Cafarella dott.
Graziano, Cajone dott. Luigi, Cherini dott. Aldo, Cosentini dott. Antonio, Cristina dott. Giovanni,
Dell’Olmo dott. Biagino, Dolmetta dott. Gerolamo, Ercoli dott. Ercole, Faglioni dott. Danilo, Fassio
dott. Piero, Federici dott. Angelo, Granata rag. Luigi, Gritti dott. Alberto, Invernizzi avv. Olga,
Manassero dott. Romano, Massaglia rag. Augusto, Mastrangelo dott. Alberto, Mastruzzi dott. Ing.
Piero, Modena prof. Amleto, Montechiaro dott. Aldo, Narduzzi rag. Virgilio, Ormezzano dott.
Achille, Paltrinieri dott. Giorgio, Paradisi rag. Gianfranco, Pellegrino Aldo, Percuoco rag. Luigi,
Piccini dott. Umberto, Pomares dott. Silvio, Rinauro dott. Guido, Stefani dott. Dino, Tarditi avv.
Angelo, Vallardi dott. Gianfranco, Vitali dott. Fabrizio;

l’Associazione sindacale “Intersind”, rappresentata dal Presidente dott. Giuseppe Glisenti, assistito
dal Direttore generale dott. Piero Mecucci e dal dott. Renzo Fenoglio;
la Confederazione cooperative italiane, rappresentata dal Presidente dott. Livio Malfettani e, per sua
delega, dal Direttore avv. Federico Bruno, assistito dal capo servizio sindacale geom.
Giovannangelo Scocchera;
e in ordine alfabetico, le seguenti Associazioni nazionali in rappresentanza degli agenti e
rappresentanti di commercio:
la Federazione italiana agenti e rappresentanti viaggiatori e piazzisti (Fiarvep), rappresentata dal
Segretario generale rag. Giorgio Lombardini, dai Segretari nazionali Ferruccio Rigamonti e dott.
Maurizio Rossi, assistiti dal sig. Lionello Giannini;
con l'intervento della Confederazione generale italiana del lavoro, rappresentata dal dott. Eugenio
Giambarba;
la Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio (Fnaarc), rappresentata
dal Presidente sig. Francesco Bonfardeci, dai Vice Presidenti comm. dott. Domenico Angella,
comm. Renato Callegaris, comm. geom. Giorgio Gnudi, cav. uff. Ugo Volpi, e rag. Carlo Soldi,
assistiti dal Segretario sig. Gianfranco Gatelli;
la Federazione nazionale agenti rappresentanti viaggiatori e piazzisti (Fnarvep), rappresentata dal
Segretario generale rag. Sergio Baldi e dal dott. Silvio Costa, Segretario del Sindacato nazionale
agenti e rappresentanti;
con l’intervento della Cisnal, rappresentata dall’onorevole prof. Gianni Roberti;
il Sindaco italiano ausiliari della distribuzione, rappresentato dal sig. Eolo Salani e dai Segretari
nazionali sig. Gaetano Accardi e sig. Umberto Bronzi, nonché dai componenti il Consiglio direttivo
nazionale del Sindacato cav. Nicola Tarantino e sig. Vito Santini, dal Segretario nazionale sezione
agenti e rappresentanti di commercio sig. Domenico Maccarone e, per gli agenti di commercio ad
essa aderenti, la Sezione nazionale propagandisti scientifici in medicinali, rappresentata dal
Segretario nazionale sig. Fernando Bronzoni;
assistiti dalla Federazione italiana sindacati addetti ai servizi commerciali, affini e dl turismo,
rappresentata dal Segretario generale comm. Giulio Pettinelli, dal Segretario generale aggiunto cav.
Tarcisio Carelli, dai Segretari nazionali cav. Salvatore Falcone, cav. Agostino Lanni e sig. Renato
Di Marco;
con l’intervento della Confederazione italiana sindacati lavoratori, rappresentata dal Segretario
confederale sig. Claudio Cruciani;
l’Unione italiana agenti e rappresentanti, viaggiatori e piazzisti (Uiarvep), rappresentata dal
Segretario generale comm. Giuseppe Raffo e dal cav. uff. Giacomo Reda, dal sig. Gustavo Damiani
e dal cav. Ugo Rossello;
con l’intervento dell’Unione italiana del lavoro, rappresentata dal Segretario confederale comm.
Giuseppe Raffo;
l’Unione sindacati autonomi rappresentanti commercio industria italiani (Usarci), rappresentata dal
Presidente nazionale sig. Adriano Pretti, dal Vice Presidente nazionale sig. Renato Scala, dai
consiglieri cav. Renzo Righetti e avv. Antonio Vinci, assistiti dal dott. Modesto Barini;
si è convenuto, a chiusura delle trattative intercorse, di stipulare il presente accordo economico
collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale in sostituzione di
quello del 2 agosto 1965.
ART. 1
Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e rappresentanti di commercio rappresentati dalle
Associazioni contraenti e le ditte industriali rappresentate dalle Associazioni aderenti alla
Confederazione Generale dell’Industria Italiana e dall’Associazione sindacale “Intersind” nonché
gli enti cooperativi rappresentati dalla Confederazione Cooperative Italiane.
Agli effetti di esso ed in conformità agli articoli 1742 e 1752 del cod. civ., indipendentemente dalla
qualifica o denominazione usata dalle parti: è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da
una o più ditte di concludere contratti in una determinata zona; è rappresentante di commercio chi è
incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in norme delle medesime in una
determinata zona.
Il presente accordo si applica anche alle Società aventi per oggetto esclusivo l’esercizio delle
attività suddette, salvo le eccezioni e deroghe espressamente previste nell’accordo stesso.
Il presente accordo non è applicabile a coloro che svolgono le attività di cui sopra insieme
all’esercizio del commercio in proprio nello stesso genere di prodotti, salvo patto scritto in
contrario.
Il presente accordo non è inoltre applicabile, salvo patto in contrario tra le parti direttamente
interessate, a coloro che, come agenti o rappresentanti, hanno incaricato di vendere esclusivamente
a privati consumatori. Per tali agenti o rappresentanti si provvederà alla stipulazione di un apposito
accordo economico.
ART. 2
Salvo patto in contrario la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo
stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l’agente o rappresentante può assumere
l’incarico di trattarvi affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all’assunzione, da
parte dell’agente o rappresentante, dell’incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza
tra di loro.
All’atto del conferimento dell’incarico, all’agente o rappresentante devono essere precisati per
iscritto, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle
provvigioni e compensi, la durata, quando questa non sia a tempo determinato.
ART. 3
Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato, in
quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al
preavviso di cui all’art.8 e alla indennità per lo scioglimento del contratto di cui all’art.9.
Agli effetti delle indennità per lo scioglimento del contratto, si considererà a tempo indeterminato il
contratto a termine che venga rinnovato.
ART. 4
L’agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all’incarico affidatogli in conformità
delle istruzioni impartite dalla ditta.
L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta; né di concedere sconti o
dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
ART. 5
L’agente o rappresentante è pagato a provvigione sugli affari andati a buon fine. I criteri per il
conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno
essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per
condizioni di pagamento. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che l’esecuzione
dell’affare si effettui su accordo tra fornitore e acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà
corrisposta sugli importi delle singole consegne regolarmente pagate.
Nessuna provvigione spetta all’agente o rappresentante in caso di insolvenza, anche parziale, del
compratore, ancorché dipendente da concordato giudiziario o stragiudiziario o da transazione.
Nel caso che la perdita subita dalla ditta sia inferiore all’importo delle provvigioni sulle consegne
già effettuate, la ditta verserà all’agente o rappresentante la differenza. Per i contratti stornati dalla
ditta, l’agente o rappresentante ha diritto a una provvigione pari al 60% di quella che gli sarebbe
spettata nel caso di regolare esecuzione del contratto stesso, salvo che lo storno sia determinato da
forza maggiore o da altre gravi cause non imputabili alla ditta. Nella zona in cui l’agente o
rappresentante tratta in esclusiva gli affari di una ditta, egli ha diritto alla provvigione anche per gli
affari conclusi dalla medesima senza suo intervento, salvo che sia diversamente pattuito tra le parti
interessate. In caso di cessazione o risoluzione del contratto d’agenzia, l’agente o rappresentante ha
diritto alla provvigione sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del contratto,
salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l’obbligo, per l’agente o
rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l’opera di sua competenza per la completa e
regolare esecuzione degli affari in corso.
ART.6
Le ditte cureranno, in quanto possibile, la liquidazione delle provvigione alla fine di ogni trimestre,
e comunque entro il semestre. Con il conto provvigioni, sarà inviato all’agente o rappresentante
anche il relativo importo. Qualora l’agente o rappresentante non sollevi contestazioni entro 30
giorni dal ricevimento del conto, questo s’intenderà definitivamente approvato. In caso di
contestazioni avanzate entro il termine predetto, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non
oltre 30 giorni dalla definizione della controversia.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite l’agente o rappresentante, essa deve
almeno alla fine di ogni mese fornire all’agente o rappresentante le copie delle fatture inviate
direttamente ai clienti. Sulle provvigioni maturate l’agente o rappresentante ha diritto ad un
anticipo, nel corso del semestre, non inferiore al 50% del suo credito per tale titolo, salvo che
l’agente o rappresentante risulti debitore della ditta per altro titolo.
L’agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta
ai sensi dell’articolo 1 del presente accordo, salvo patto in contrario. Il patto in contrario non potrà
determinare il rimborso o concorso spese in forma percentuale.
NORMA TRANSITORIA ALL’ART. 6, ULTIMO COMMA
Per i contratti individuali di agenzia in atto al momento dell’entrata in vigore del seguente accordo,
i quali contengano clausole che prevedono rimborsi spese in forma percentuale, le parti direttamente
interessate provvederanno ad adeguare tali clausole alla nuova disciplina stabilita dall’ultimo
comma dell’art.6, entro il termine massimo del 30 giugno 1971.
ART. 7
Quando sia pattuito uno “star del credere” a carico dell’agente o rappresentante per insolvenza
totale o parziale da parte del compratore, esso non potrà superare il 15% della perdita subita dalla
ditta. Ove la ditta recuperi tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso dell’importo
dello “star del credere” conteggiato sulla perdita anzidetta. Tuttavia, ove l’ammontare dell’importo
anzidetto a carico dell’agente o rappresentante, in un anno, superi la metà dell’ammontare delle
provvigioni maturate nell’anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell’agente o
rappresentante. In tal caso se la ditta intende risolvere il rapporto sarà esonerata dall’obbligo di
preavviso. Eventuali deroghe alle norme di cui al primo comma del presente articolo potranno
essere convenute tra le Associazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione superi il 12%.
Per qualche caso particolare potrà essere convenuto tra la ditta mandante e l’agente o
rappresentante, uno “star del credere” al di sopra dei limiti anzidetti, a condizione che venga
pattuito un supplemento della normale provvigione.
ART. 8
In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato dovrà essere dato
all’agente o rappresentante un preavviso di almeno 4 mesi. Ove la ditta preferisca esonerare
senz’altro l’agente o rappresentante dalla prestazione, dovrà corrispondergli, in sostituzione del
preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell’anno solare
precedente, quanti sono i mesi di preavviso spettanti all’agente o rappresentante o una somma a
questa proporzionale in caso di esonero da una parte del preavviso.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore all’anno, il detto computo si effettuerà in base
alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso. Ad analogo obbligo è
tenuto l'agente o rappresentante nei confronti della ditta in caso di risoluzione del rapporto da parte
dell’agente o rappresentante. La Ditta può rinunciare in tutto o in parte al preavviso dell’agente o
rappresentante, senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di recesso.
ART. 9
Se il contratto a tempo determinato si scioglie per fatto non imputabile all’agente o rappresentante,
sarà corrisposta dalla ditta preponente, ai termini dell’articolo 1751 cod. civ. e con le modalità
indicate dal Regolamento di cui all’art.20, una indennità nella misura dell’1% sull’ammontare
globale delle provvigioni liquidate durante il corso del contratto. Sulle provvigioni di ciascun anno
e fino al limite di Lire 3 milioni per l’agente o rappresentante impegnato ad esercitare in esclusiva
la sua attività per una sola ditta, o di Lire 2 milioni e mezzo per l’agente o rappresentante senza
esclusiva, verrà corrisposta una integrazione del 3%, talché l’aliquota complessiva, nei limiti dei
massimali sopra indicati, risulterà del 4%. Sulle provvigioni di ciascun anno comprese tra i 3 e i 4
milioni e mezzo per l’agente o rappresentante impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per
una sola ditta o fra i 2 milioni e mezzo e i 4 milioni per l’agente o rappresentante senza esclusiva,
verrà corrisposta una integrazione dell’1% talché l’aliquota complessiva, nei limiti dello scaglione
sopra indicato, risulterà del 2% (cfr. tabella illustrativa all. A). Da tale indennità deve detrarsi
quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza
volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal
presente accordo. Non si considerano provvigioni le somme corrisposte espressamente e
specificatamente a titolo di rimborso o concorso spese. Non si considera imputabile all’agente o
rappresentante la risoluzione del contratto da esso richiesta in caso di sua invalidità permanente e
totale ai termini dell’articolo 1751, terzo comma, cod. civ.
Si presume invalido ai sensi del comma precedente l’agente o rappresentante che abbia raggiunto 65
anni di età o 60 anni di età purché, in quest’ultimo caso, il rapporto sia in atto da almeno 15 anni.
Non si considera altresì imputabile all’agente o rappresentante la risoluzione del contratto richiesta
quando il suo rapporto sia in atto da almeno 15 anni ed in tale ipotesi l’agente o rappresentante
dimissionario ha diritto al 50% della indennità della risoluzione del rapporto.
Se il rapporto con la stessa ditta preponente ha raggiunto la durata di 20 anni, all’agente o
rappresentante dimissionario compete l'intera indennità di risoluzione del rapporto accantonata.
In caso di morte dell’agente o rappresentante l’indennità predetta sarà corrisposta agli eredi a norma
dell’articolo1751, quarto comma, cod. civ.
Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per l’indennità di cui al primo comma si
intendono integralmente soddisfatti dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti in
dipendenza del trattamento E.N.A.S.A.R.C.O., ai sensi dell’art.12 dell’accordo 30 giugno 1938 e
successivi aggiornamenti.
ART. 10
In caso di malattia o infortunio dell’agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il
mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o
dell’agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di tre
mesi nell’anno solare dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, periodo questo
prorogabile per accordo delle parti per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi, intendendosi
che per tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponete è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad
assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico di
esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato, od infortunato, deve
consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, si avvalga della organizzazione dell’agenzia
senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel
periodo stesso, salvo patto in contrario tra le parti.
ART.11
In relazione a quanto già previsto dall’art.12 dell’accordo economico 30 giugno 1938, il trattamento
di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, i cui rapporti, a termine o non, siano regolati
dal presente accordo, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo del
3% sulle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante e da un pari contributo a carico
dell’agente o rappresentante che verrà trattenuto dalle ditte all’atto della liquidazione delle
provvigioni stesse. I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell’anno nel
limite di 2 milioni e mezzo di lire e nel limite di 4 milioni se l’agente o rappresentante sia
impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta.
Anche a tali effetti non si considerano provvigioni le somme corrisposte espressamente e
specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese. Il trattamento previdenziale di cui sopra
non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza
commerciale siano esercitate da società per azioni, da società in accomandita per azioni, o da
società a responsabilità limitata.
Nella ipotesi predetta le aziende sono però tenute al versamento di un contributo dell’1,50% sulle
provvigioni, (sempre entro il limite annuo di 4 milioni e 2 milioni e mezzo, rispettivamente per
l’agente o rappresentante senza esclusiva) allo scopo di costituire un Fondo di assistenza in favore
degli agenti e rappresentanti.
I versamenti effettuati dalle ditte ai sensi del presente articolo non sono ripetibili in qualsiasi caso di
risoluzione del rapporto.
Fino alla data 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono
integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l’indennità per lo scioglimento del contratto, come
previsto dall’art.9, dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti, in dipendenza del
trattamento E.N.A.S.A.R.C.O., ai sensi dell’art.12 dell’accordo 30 giugno 1938 e successivi
aggiornamenti.
ART.12
Le Ditte hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all’Ente nazionale assistenza
agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) entro i sei mesi dall’inizio del rapporto di
agenzia o di rappresentanza.
I contributi di cui all’articolo precedente saranno versati all’Ente di cui sopra all’atto del pagamento
delle provvigioni, o comunque, non oltre tre mesi dalla data della liquidazione; in caso di omesso o
ritardato versamento dei contributi fuori di detto ultimo termine, le ditte, se richieste dall’Ente, sono
tenute a versare altresì le spese e gli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di
sconto. Anche la indennità di cui all’art.9 verrà accantonata presso l’E.N.A.S.A.R.C.O. con le
modalità da stabilire nel regolamento di cui all’articolo 20 a condizione che l’Istituto si impegni di
corrispondere annualmente alle aziende interessate un interesse del 4% sulle somme accantonate.
ART.13
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per
l’agente o rappresentante.
ART. 14
Le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo dovranno essere
sottoposte per il tentativo di conciliazione all’esame delle Associazioni stipulanti
ART. 15
Il presente accordo entra in vigore il 1° luglio 1969 e, salvo quanto disposto dall'art.16, scadrà il 30
giugno 1973; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi si
intenderà rinnovato di anno in anno. In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che
non sia sostituito da un successivo accordo.
ART. 16
Qualora, in qualunque momento della durata del presente accordo, venisse intrapresa una azione
legislativa tendente a modificare le clausole dell'accordo stesso, o che comunque comporti oneri
nuovi per le ditte preponenti, le parti si impegnano - su invito di una di esse - a riunirsi
immediatamente per concertarsi sui provvedimenti da adottare perché la sostanza e lo spirito del
presente accordo, ed in particolare il complesso degli oneri da essi derivanti, non subiscano
modificazioni. Ove non sia possibile raggiungere un accordo prima della data della eventuale
entrata in vigore della nuova norma, da tale ultima data il presente accordo si intenderà decaduto.
ART. 17
Fermo restando quanto disposto dall'articolo precedente, le disposizioni del presente accordo
relative all'indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed inscindibili
tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
ART. 18
Si intende richiamare la disposizione transitoria di cui all'art.15 dell'accordo 30 giugno 1938,
disposizione che forma parte integrante del presente accordo.
ART. 19
Le parti si riservano di procedere con separato accordo alla revisione del Regolamento della
previdenza per adeguarlo alle nuove norme previste dal presente accordo.
ART. 20
Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposito regolamento
per l'accantonamento ed il versamento agli aventi diritto della indennità per la risoluzione del
rapporto.


DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all'altra parte
contraente che l'accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e
previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali
possibilità dell'economia nazionale delle esigenze della categoria rappresentata.
Esse assumono pertanto impegno, anche in relazione alla norma di cui all'art.16 dell'accordo, di
portare a conoscenza dei presentatori dei disegni di legge attualmente all'esame del Parlamento
questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale che esse considerano lo
strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI AGLI ARTT. 19 E 20 DELL'ACCORDO
ECONOMICO 30 GIUGNO 1969 PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E
RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
Il giorno 30 giugno 1969, in Roma
Tra le stesse parti stipulanti che hanno sottoscritto in data odierna l'accordo che rinnova l'accordo
economico collettivo 2 giugno 1965;
si è stipulato il presente accordo per provvedere alla redazione delle disposizioni regolamentari di
cui agli articoli 19 e 20 dell'accordo economico30 giugno 1969 in sostituzione del regolamento
stipulato con accordo del 2 agosto 1965.
ART.1
L'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (E.N.A.S.A.R.C.O) provvede,
secondo le norme del presente Regolamento, alla separata gestione de:
1) il Fondo "Previdenza";
2) il Fondo "Indennità per la risoluzione del rapporto";
3) il Fondo assistenza"
1. - Il Fondo "Previdenza" è costituito dai contributi dovuti da ciascuna ditta individuale o azienda
cooperativa (indicate in seguito con la parola "ditta") e dai rispettivi agenti e rappresentanti
(indicati in seguito con la parola "agenti") previsti dall'art.11, primo e secondo comma
dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1969. Il Fondo provvede alla erogazioni delle
prestazioni previdenziali le quali consistono in pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti con
un sistema di capitalizzazione, o di ripartizione, o con un sistema misto ripartizione e di
capitalizzazione. In ogni caso dovrà essere assicurata all'agente la facoltà di optare per una
liquidazione in capitale, la cui entità non potrà essere inferiore all'ammontare del conto
individuale costituito dai contributi previdenziali e dagli interessi corrisposti in misura non
inferiore al 2%.
2. - Il Fondo "Indennità per la risoluzione del rapporto" è costituito dalle somme dovute a norma
dell'art.9 dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1969. Sull'ammontare delle somme
versate dalle ditte l’Ente corrisponderà alle ditte medesime l’interesse annuo del 4%. Il Fondo
provvede alla erogazione agli agenti della indennità per la risoluzione del rapporto.
3. – Il Fondo “Assistenza” e costituito dai contributi dovuti da ciascuna ditta, previsti dall’art.11,
quinto comma dell’accordo economico collettivo 30 giugno 1969 e dagli accreditamenti di cui
all’art.8 del presente Regolamento. Il Consiglio di amministrazione dell’Ente fissa annualmente
le prestazioni del Fondo in relazione alla disponibilità del fondo stesso.
ART. 2
Le ditte tenute all’applicazione dell’accordo 30 giugno 1969 hanno l’obbligo di iscrivere i propri
agenti all’Ente entro i sei mesi dall’inizio del rapporto di agenzia, comunicando la data di inizio del
rapporto stesso e le generalità dell’agente opportunamente documentate da certificati anagrafici,
forniti dall’interessato ed il relativo domicilio, specificando, quando l’agente sia una Società per
azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione di essa.
Le ditte comunicheranno all’Ente la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza entro un
mese dalla cessazione stessa, specificando se dovuta a dimissioni dell’agente o ad iniziativa della
ditta, e, in quest’ultimo caso, se la risoluzione del rapporto è dipesa da fatto imputabile all’agente.
Sempre entro il termine di un mese dalla cessazione del rapporto la ditta dovrà avanzare all’Ente
domanda per ottenere il rimborso di cui al successivo art.10. Le ditte sono tenute a comunicare la
variazione del domicilio e dei dati anagrafici dell’agente in base ai documenti forniti
dall’interessato. Nel caso in cui l’agente sia una Associazione di fatto, una Società semplice,
collettiva o in accomandita semplice, l’iscrizione di essa all’Ente deve essere effettuata dalla ditta,
mentre i dati relativi ai singoli soci e la precisazione delle percentuali dei versamenti da accreditare
ad ognuno di essi debbono essere forniti a cura della Società agente. I soci delle società indicate nel
comma precedente possono esercitare individualmente i diritti derivanti dall’iscrizione all’Ente, che
darà comunicazione alla Società a cui l’interessato partecipa di tutti i provvedimenti adottati.
ART. 3
Le ditte trasmettono all’Ente gli importi dei contributi previsti dall’art.11 dell’accordo economico
30 giugno 1969 trattenuti sulle provvigioni liquidate ai propri agenti e quelli di propria competenza
in una unica soluzione all’atto del pagamento delle provvigioni, e comunque non oltre tre mesi dalla
data dell’avvenuta liquidazione di esse.
Le somme dovute per la ” Indennità per la risoluzione del rapporto” sulle provvigioni liquidate nel
corso dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) saranno trasmesse all’Ente entro il 31 marzo
successivo. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno solare i massimali di cui
agli articoli 9 e 11 dell’accordo economico collettivo 30 giugno 1969 saranno ridotti in proporzione
ai mesi di durata del rapporto nell’anno solare stesso. Tutti i versamenti dovranno essere
accompagnati da una distinta da cui risulti chiaramente la causale del versamento riferita a ciascun
agente. Qualora il versamento sia effettuato con un vaglia postale o con un versamento sul c/c
postale dell’Ente, debbono essere riportati sulla distinta gli estremi del bollettino postale. La
ricevuta dei versamenti viene rilasciata direttamente all’Ente, a meno che essi non siano effettuati
per vaglia postale o con versamento sul c/c postale dell’Ente stesso, nel qual caso le relative
ricevute tengono luogo di quella dell’Ente. Gli obblighi derivanti all’Ente per effetto del versamento
dei contributi sorgono alla data di ricezione dei singoli versamenti. Il versamento dei contributi
dovuti esaurisce gli obblighi posti a carico delle ditte dagli articoli 9 e 11 dell’accordo economico
collettivo 30 giugno 1969.
ART. 4
Le ditte che omettono l’iscrizione dei propri agenti a norma del precedente articolo rimangono
responsabili del versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate, di spettanza propria e
dei propri mandatari, maturate dall’inizio del rapporto fino alla data di iscrizione dell’agente
all’Ente, gravati degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto.
Sono altresì tenute alla corresponsione degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso
ufficiale di sconto le ditte che effettuino il versamento dei contributi oltre i termini previsti dal
precedente articolo 3. La corresponsione degli interessi decorre dalla data in cui i contributi
dovrebbero essere versati e viene effettuata su richiesta dell’Ente. E’ tuttavia in facoltà dell’Ente di
dispensare dal pagamento degli interessi di mora quando la mancata tempestiva iscrizione degli
agenti e il ritardo nel versamento dei contributi dipenda obiettivamente da causa non imputabile alle
ditte.
ART. 5
L’Ente istituisce nelle singole gestioni “Previdenza” e “Indennità per la risoluzione del rapporto”
per ciascun agente conti individuali in cui annota i versamenti effettuati dalle ditte sotto la data
dell’avvenuta ricezione di essi. Su detti conti devono essere annotati altresì tutti gli accreditamenti
derivanti da attribuzioni di utili o da altre cause, nonché gli eventuali addebiti posti a carico di
ciascun agente.
ART. 6
L’Ente, all’atto della istituzione del primo conto di ciascun agente, rilascia all’interessato un
certificato di iscrizione. Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo
di ciascun esercizio finanziario, l’Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo dei conti ad esso
intestati nelle gestioni “Previdenza” e “Indennità per la risoluzione del rapporto” da cui risultino, in
relazione a ciascuna ditta mandante i versamenti accreditati alla data di chiusura dell’esercizio
stesso. Entro la stessa data l’Ente provvederà ad inviare alle ditte un estratto conto delle somme
versate per la previdenza e per l’indennità di risoluzione del rapporto ed a comunicare l’ammontare
degli interessi di cui al punto 2 del precedente art.1.
Trascorsi tre mesi dall’invio del riepilogo, ove non pervengano reclami, esso si intende approvato
dagli interessati.
ART. 7
I fondi rappresentanti dal versamento dei contributi e dalle altre entrate, dedotte le spese necessarie
per la gestione dell’Ente, saranno impiegati secondo un piano determinato, anno per anno, dal
Consigli di amministrazione, il quale fissa le relative quote, nelle seguenti forme:
a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) annualità dovute allo Stato;
c) cartelle o titoli equiparati emessi dagli istituti esercenti il credito fondiario;
d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;
e) mutui a Istituti per le case popolari e alle cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato; mutui a
cooperative edilizie di iscritti all’Ente;
f) beni immobili;
g) mutui ipotecari.
Il piano annuale è sottoposto all’approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Gli investimenti diversi dall’acquisto di titoli di Stato devono in ogni caso garantire un utile
superiore a quello che si ricaverebbe dall’acquisto di essi. In ogni caso deve essere destinata a
depositi sui conti correnti di cui al punto d), la percentuale dei contributi di ciascun anno ritenuta
necessaria, dal Consiglio di amministrazione, per assicurare in ogni momento la disponibilità dei
fondi per le liquidazioni spettanti agli agenti. Per quanto riguarda la gestione del Fondo
“Assistenza” i fondi disponibili possono essere impiegati esclusivamente nelle forme previste ai
punti a), b), c), d).
I singoli investimenti, nei limiti del piano annuale di cui sopra, sono deliberati dal Consiglio di
amministrazione dell’Ente – previo parere di apposito Comitato espresso dallo stesso Consiglio di
amministrazione – che determinerà, di volta in volta, le modalità e il tasso di interesse per le
operazioni di credito e la misura del canone annuo da realizzare per ciascun immobile che venga
acquistato. Il Consiglio di amministrazione può peraltro delegare al Presidente la facoltà di
deliberare, su conforme parere del Comitato di cui al comma precedente, per gli investimenti
concernenti:
· depositi sui conti correnti fruttiferi presso istituti di credito;
· mutui ipotecari inferiori a 20 milioni di lire.
ART. 8
Gli utili netti della gestione, dedotta la quota che sarà accreditata sui conti individuali degli
agenti e che non potrà essere inferiore al 2% del relativo saldo alla fine dell’esercizio
precedente, saranno destinati al finanziamento del Fondo per la corresponsione delle pensioni.
Al Fondo assistenza verrà accreditato, alla fine di ciascun anno, l’utile dell’esercizio della
gestione “Indennità per la risoluzione del rapporto”.
ART. 9
L’Ente non potrà procedere alla liquidazione della parte di contributi versati a carico della ditta
sul conto individuale “Previdenza” per le provvigioni maturate sino al 30 giugno 1956 e alla
liquidazione del conto individuale “Indennità per la risoluzione del rapporto” senza
l’attestazione della ditta da cui risulti, oltre la data di cessazione del rapporto, che la cessazione
del rapporto stesso non è dipesa da fatto imputabile all’agente. L’attestazione di cui al primo
comma non occorre nei casi di risoluzione del rapporto contemplati da commi quarto, quinto e
sesto dell’art.9 dell’accordo collettivo 30 giugno 1969 oppure nel caso in cui la liquidazione
venga richiesta dagli eredi e la morte del dante causa sia intervenuta in pendenza di rapporto di
agenzia o rappresentanza. La sentenza passa in giudicato, che esclude la cessazione del rapporto
sia dipesa da fatto imputabile all’agente, tiene luogo della attestazione della ditta.
ART. 10
Salvo quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, se la risoluzione del rapporto
avviene per fatto imputabile all’agente, la quota parte dei contributi “Previdenza” versati dalle
ditte a proprio carico per le provvigioni maturate sino al 30 giugno 1956, nonché i contributi
accumulati sul conto individuale “indennità per la risoluzione del rapporto” verranno rimborsati
alla ditta, su richiesta della stessa. L’agente, per opporsi ai rimborsi alla ditta di cui al comma
precedente, deve dimostrare che esiste contestazione circa le cause di risoluzione del rapporto.
L’opposizione perderà peraltro efficacia dopo otto mesi dalla data di risoluzione del rapporto,
se entro detto termine, persistendo la contestazione, l’agente non avrà adito l’Autorità
giudiziaria per la definizione della controversia sulle cause della risoluzione del rapporto.
Qualora la ditta non abbia avanzato domanda di rimborso entro il termine stabilito dall’art.2,
comma secondo, il termine di otto mesi per adire l’Autorità giudiziaria decorrerà dalla data di
presentazione della domanda di rimborso.
Qualora sia stata adita l’Autorità giudiziaria nel termine previsto nel comma precedente, l’Ente
non procederà alle liquidazioni di cui al comma primo fino a che la vertenza sulle cause della
risoluzione del rapporto non sia stata definita con sentenza passata in giudicato.
Se la risoluzione del rapporto è avvenuta per dimissioni dell’agente, la quota parte dei
contributi versati dalle ditte a proprio carico nel conto individuale di previdenza ed afferente a
provvigioni maturate anteriormente al 1° luglio 1956, non spettante all’agente in quanto
dimissionario, sarà accantonata in un Fondo speciale presso l’Ente per essere utilizzata in
conformità di quanto sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione dell’Ente. Qualora l’agente
rivendichi il versamento, eccependo che la causa della risoluzione non è imputabile a sue
dimissioni, valgono le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo.
ART. 11
Il presente regolamento entra in vigore dal 1° luglio 1969 ed avrà la stessa durata dell’accordo
economico 30 giugno 1969.