ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI
AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE CON LA CONFINDUSTRIA E
CONFCOOPERATIVE del 02/08/1965 entrato in vigore il 01/08/1965.

ART. 1
Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e rappresentanti di commercio
rappresentati dalle Associazioni contraenti e le ditte industriali rappresentate dalle Associazioni
aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana nonché gli enti cooperativi similari
rappresentati dalla Confederazione Cooperativa Italiana.
Agli effetti di esso ed in conformità agli articoli 1742 e 1752 del Cod. Civ.,
indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti: è agente di commercio chi è
incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una
determinata zona; è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di
concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l'esercizio delle
attività suddette, salvo le eccezioni e deroghe espressamente previste nell'accordo stesso.
Il presente accordo non è applicabile a coloro che svolgono le attività di cui sopra insieme
all'esercizio del commercio in proprio nello stesso genere di prodotti, salvo patto scritto in
contrario.
Il presente accordo non è inoltre applicabile a coloro che, come agenti o rappresentanti,
hanno incarico da ditte industriali di vendere merci esclusivamente a privati consumatori, salvo
eventuali diversi accordi tra le parti direttamente interessate.
ART. 2
Salvo patto in contrario la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per
lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può
assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto in contrario, all'assunzione, da parte
dell'agente o rappresentante, dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di
loro.
All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante debbono essere precisati
per iscritto, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle
provvigioni e compensi, la durata, quando questa non sia a tempo indeterminato.
ART. 3
Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato,
in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al
preavviso di cui all'art. 8 ed alla indennità per lo scioglimento del contratto di cui all'art. 9.
Agli effetti della indennità per lo scioglimento del contratto, si considera a tempo
indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato.
ART. 4
L'agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all'incarico affidatogli in
conformità delle istruzioni impartite dalla ditta.
L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta; né di concedere sconti o
dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
ART. 5
L'agente o rappresentante è pagato a provvigioni sugli affari andati a buon fine.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni
caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta
accordati per condizioni di pagamento.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si
effettui su accordo tra fornitore e acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta
sugli importi delle singole consegne regolarmente pagate.
Nessuna provvigione spetta all'agente o rappresentante in caso di insolvenza, anche parziale,
del compratore, ancorché dipendente da concordato giudiziario o stragiudiziario o da transazione.
Nel caso che la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo delle provvigioni sulle consegne
già effettuate, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza.
Salvo patto in contrario, la provvigione non spetta all'agente o rappresentante di commercio
per i contratti stornati dalla ditta. L'agente o rappresentante ha però sempre diritto, in questo caso, a
titolo di concorso nelle spese per la conclusione del contratto, al 50 per cento delle provvigioni che
gli sarebbero spettate nel caso di esecuzione del contratto stesso, salvo patto in contrario tra le parti
direttamente interessate, che, in ogni caso, non potrà ridurre detta misura ad un limite inferiore al 30
per cento delle provvigioni stesse e salvo che lo storno sia determinato da forza maggiore o da altre
gravi cause non imputabili alla ditta.
Nella zona in cui l'agente o rappresentante tratta in esclusiva gli affari di una ditta, egli ha
diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento, salvo che
sia diversamente pattuito tra le parti interessate.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha
diritto alla provvigione sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del contratto,
salvo, in ogni caso, le disposizioni in cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o
rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa e
regolare esecuzione degli affari in corso.
ART. 6
Le ditte cureranno in quanto possibile la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni
trimestre e comunque entro il semestre; le provvigioni saranno pagate non oltre i 30 giorni
dall'approvazione del conto relativo. In caso di divergenza sul conto provvigioni, la ditta verserà
entro 30 giorni le somme non contestate.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante,
essa deve almeno alla fin di ogni mese fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture
inviate direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni maturate l'agente o rappresentante ha diritto ad un anticipo, nel corso del
semestre, non superiore al 50 per cento del suo credito per tale titolo, salvo che l'agente o
rappresentante risulti debitore della ditta per altro titolo.
L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua
attività, salvo patto in contrario.
ART. 7
Quando sia pattuito uno "star del credere" a carico dell'agente o rappresentante per
inadempienza totale o parziale da parte del compratore, esso non potrà superare il 15 per cento della
perdita subita dalla ditta.
Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso
dell'importo dello "star del credere" conteggiato sulla perdita anzidetta.
Tuttavia, ove l'ammontare dell'importo anzidetto a carico dell'agente o rappresentante, in un
anno, superi la metà dell'ammontare delle provvigioni nell'anno medesimo a suo favore, la
eccedenza non sarà a carico dell'agente o rappresentante. In tal caso se la ditta intende risolvere il
rapporto sarà esonerata dall'obbligo del preavviso.
Eventuali deroghe alle norme di cui al 1° comma del presente articolo potranno essere convenute tra
le Associazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione superi il 12 per cento.
Per qualche caso particolare potrà essere convenuto tra la ditta mandante e l'agente o
rappresentante, uno "star del credere" al di sopra dei limiti anzidetti, a condizione che vanga
pattuito un supplemento della normale provvigione.
ART. 8
In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato dovrà essere
dato all'agente o rappresentante un preavviso di almeno 4 mesi.
Ove la ditta preferisca esonerare senz'altro l'agente o rappresentante dalla prestazione, dovrà
corrispondergli, in sotituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni
liquidate nell'anno solare precedente, quanti sono i mesi di preavviso spettanti all'agente o
rappresentante o una somma a questa proporzionale in caso di esonero da una parte del preavviso.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore l'anno, il detto computo si effettuerà in base alla
media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
Ad analogo obbligo è tenuto l'agente o rappresentante nei confronti della ditta in caso di
risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante. La ditta può rinunciare al preavviso
da parte dell'agente o rappresentante.
ART. 9
Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie per fatto non imputabile all'agente o
rappresentante, sarà corrisposta dalla ditta preponente, ai termini dell'art. 1751 Cod. Civ. e con le
modalità indicate dal Regolamento di cui all'art. 20, una indennità nella misura dell'1 per cento
sull'ammontare globale delle provvigioni di ciascun anno e fino al limite di 3 milioni per l'agente o
rappresentante impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, o di 2 milioni e
mezzo per l'agente o rappresentante senza esclusiva, verrà corrisposta una integrazione del 3 per
cento, talché l'aliquota complessiva, nei limiti dei massimali sopra indicati, risulterà del 4 per cento.
Sulle provvigioni di ciascun anno comprese tra i 3 ed i 4 milioni e mezzo per l'agente o il
rappresentante impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta o tra i 2 milioni
e mezzo e i 4 milioni per l'agente o rappresentante senza esclusiva, verrà corrisposta un'integrazione
dell'1 per cento talché l'aliquota complessiva, nei limiti dello scaglione sopra indicato, risulterà del
2 per cento (vedi tabella allegato A).
Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per
effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di
previdenza previsto dal presente accordo.
Non si considerano provvigioni le somme corrisposte espressamente e specificatamente a
titolo di rimborso o di concorso spese.
Non si considera imputabile all'agente o rappresentante la risoluzione del contratto da esso
richiesta in caso di sua invalidità permanente e totale ai termini dell'art. 1751, 3° comma, Cod. Civ.
Si presume invalido ai sensi del comma precedente l'agente o rappresentante che abbia
raggiunto 65 anni di età o 60 anni di età purché, in quest'ultimo caso, il rapporto sia in atto da
almeno 15 anni.
Non si considera altresì imputabile all'agente o rappresentante la risoluzione del contratto
richiesta, quando il suo rapporto sia in atto da almeno 15 anni ed in tale ipotesi l'agente o
rappresentante dimissionario ha diritto al 50 per cento di indennità di rapporto accantonata. Se il
rapporto con la stessa ditta preponente ha raggiunto la durata di 20 anni, all'agente o rappresentante
dimissionario compete l'intera indennità di rapporto accantonata.
In caso di morte dell'agente o rappresentante l'indennità predetta sarà corrisposta agli eredi a
norma dell'art. 1751, 4° comma, Cod. Civ.
Salvo quanto disposto al successivo art. 10 dell'Accordo 1956, fino alla data di entrata in
vigore del presente accordo gli obblighi delle aziende per l'indennità di cui al primo comma si
intendono integralmente soddisfatti dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti in
dipendenza del trattamento Enasarco, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi
aggiornamenti.
ART. 10
In caso di malattia o di infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere
il mandato affidatogli il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o
dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di tre
mesi nell'anno solare dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, periodo questo
prorogabile per accordo delle parti, per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi, intendendosi
che per tale periodo predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a
dare ad altri l’incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato
od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha
ricevuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agenzia
senza che a questa derivi oneri, e non ha diritti a compensi sui proventi degli affari conclusi nel
periodo stesso, salvo patto in contrario tra le parti.
ART. 11
In relazione a quanto già previsto dall’art.12 dell’accordo economico 30 giugno 1938, il trattamento
di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, i cui rapporti, a termine o non, siano regolati
dal presente accordo, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo del
3% sulle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante e da un pari contributo a carico
dell’agente o rappresentante che verrà trattenuto dalle ditte all’atto della liquidazione delle
provvigioni stesse. I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell’anno nel
limite di due milioni di lire e nel limite di due milioni e mezzo se l’agente o rappresentante sia
impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta. Anche a tali effetti non si
considerano provvigioni le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso
o di concorso spese. Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti,
nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per
azioni, da società in accomandita per azioni, o da società responsabilità limitata. Nella ipotesi
predetta le aziende sono però tenute al versamento di un contributo dell’1,50% sulle provvigioni
(sempre entro il limite annuo di 2 milioni e mezzo e due milioni rispettivamente per l’agente o
rappresentante in esclusiva e per l’agente o rappresentante senza esclusiva) allo scopo di costituire
un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti. I versamenti effettuati dalle ditte ai
sensi del presente articolo non sono ripetibili in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto. Fermo
restando quanto dall’art.10 dell’A.E.C. 1956, fino alla data di entrata in vigore del presente accordo
gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a
quelli per la indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto dall’art.9, dalle competenze
spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento E.N.A.S.A.R.C.O, ai sensi
dell’art.12 dell’accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.
ART.12
Le ditte hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all’Ente Nazionale Assistenza
Agenti e Rappresentanti di Commercio (E.N.A.S.A.R.C.O) entro i sei mesi dall’inizio del rapporto
di agenzia o di rappresentanza. I contributi di cui all’articolo precedente saranno versati all’Ente di
cui sopra all’atto della liquidazione delle provvigioni, o, comunque, non oltre tre mesi dalla data
della liquidazione stessa; in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi fuori di detto
ultimo termine, le ditte, se richieste dall’Ente, sono tenute a versare altresì le spese e gli interessi di
mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto. Anche le indennità di cui all’art.9 verrà
accantonata presso l’E.N.A.S.A.R.C.O. con le modalità da stabilire nel regolamento di cui all’art.20
a condizione che l’Istituto si impegni di corrispondere annualmente alle aziende interessate un
interesse del 4% sulle somme accantonate.
ART.13
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per
l’agente o rappresentante.
ART.14
Le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accodo dovranno essere
sottoposte per il tentativo di conciliazione all’esame delle Associazioni stipulanti.
ART.15
Il presente accordo entra in vigore il 1° agosto 1965 e, salvo quanto disposto dall’art.16, avrà la
durata di tre anni; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di mesi quattro si
intenderà rinnovato di anno in anno.
ART.16
Qualora, in qualunque momento della durata del presente accordo, venisse intrapresa un’azione
legislativa tendente a modificare le clausole dell’accordo stesso, o che comunque comporti oneri
nuovi per le ditte preponenti, le parti si impegnano – su invito di una di esse – a riunirsi
immediatamente per concentrarsi sui provvedimenti da adottare perché la sostanza e lo spirito del
presente accordo, ed in particolare il complesso degli oneri da essi derivanti, non subiscano
modificazioni. Ove non sia possibile raggiungere un accordo prima della data della eventuale
entrata in vigore della nuova norma, da tale ultima data il presente accordo si intenderà decaduto.
ART.17
Fermo restando quanto disposto dall’articolo precedente, le disposizioni del presente accordo
relative alla indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed
inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
ART.18
Si intende richiamare la disposizione transitoria di cui all’art.15 dell’accordo 30 giugno 1938,
disposizione che forma parte integrante del presente accordo.
ART.19
Le parti si riservano di procedere con separato accordo alla revisione del Regolamento della
previdenza per adeguarlo alle nuove norme previste dal presente accordo.
ART.20
Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposito regolamento
per l’accantonamento ed il versamento agli aventi diritto della indennità per la risoluzione del
rapporto.


DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all’altra parte
contraente che l’accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e
previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali
possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata. Esse assumono
pertanto impegno, anche in relazione alla norma di cui all’art.16 dell’accordo, di portare a
conoscenza dei presentatori dei disegni di legge attualmente all’esame del Parlamento questo loro
apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale che esse considerano lo strumento più
idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI AGLI ARTT.19 E 20 DELL’ACCORDO
ECONOMICO COLLETTIVO 2 AGOSTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI
AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
ENTRATE IN VIGORE IL 1° AGOSTO 1965
ART.1
L’Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) provvede,
secondo le norme del presente Regolamento, alla separata gestione de:
1° il Fondo “Previdenza”;
2° il Fondo “Indennità per la risoluzione del rapporto”;
3° il Fondo “Assistenza” .
1. – Il Fondo “Previdenza” è costituito dai contributi dovuti da ciascuna ditta industriale o azienda
cooperativa (indicata in seguito con la parola “ditta”) e dai rispettivi agenti e rappresentanti
(indicati in seguito con la parola “agenti”) previsti dall’articolo 11, primo e secondo comma
dell’accordo economico collettivo 20 giugno 1956. Il fondo provvede alla erogazione delle
prestazioni previdenziali le quali consistono in pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti con
un sistema di capitalizzazione, o di ripartizione, o con sistema misto di ripartizione e di
capitalizzazione. In ogni caso dovrà essere assicurata all’agente la facoltà di optare per una
liquidazione in capitale, la cui entità non potrà essere inferiore all’ammontare del conto
individuale costituito dai contributi previdenziali e dagli interessi corrisposti in misura non
inferiore al 2%.
2. – Il Fondo “Indennità per la risoluzione del rapporto” è costituito dalle somme dovute a norma
dell’art.9 dell’accordo economico collettivo 20 giugno 1956. Sull’ammontare delle somme
versate dalle ditte l’Ente corrisponderà alle ditte medesime l’interesse annuo del 4%. Il Fondo
provvede alla erogazione agli agenti delle indennità per la risoluzione del rapporto.
3. – Il Fondo “Assistenza” è costituito dai contributi dovuti da ciascuna ditta, previsti dall’art.11,
quinto comma dell’accordo economico collettivo 20 giugno 1956 e dagli accreditamenti di cui
all’art.8 del presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente fissa annualmente
le prestazioni del Fondo in relazione alle disponibilità del Fondo stesso.
ART.2
Le ditte tenute all’applicazione dell’accordo 20 giugno 1956 hanno l’obbligo di iscrivere i propri
agenti all’Ente entro sei mesi dall’inizio del rapporto di agenzia, comunicando la data di inizio del
rapporto stesso e le generalità dell’agente opportunamente documentate dai certificati anagrafici,
forniti dall’interessato, ed il relativo domicilio, specificando, quando l’agente sia una Società per
azioni, o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione di essa.
Le ditte comunicheranno all’Ente la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza entro un
mese dalla cessazione stessa, specificando se dovuta a dimissioni dell’agente o ad iniziativa della
ditta, e, in quest’ultimo caso, se la risoluzione del rapporto è dipesa da fatto imputabile all’agente.
Sempre entro il termine di un mese dalla cessazione del rapporto la ditta dovrà avanzare all’Ente
domanda per ottenere il rimborso di cui al successivo art.10. Le ditte sono tenute a comunicare la
variazione del domicilio e dei dati anagrafici dell’agente in base ai documenti forniti
dall’interessato. Nel caso in cui l’agente sia una Associazione di fatto, una Società semplice,
collettiva o in accomandita semplice, l’iscrizione di essa all’Ente deve essere effettuata dalla ditta,
mentre i dati relativi ai singoli soci e la precisazione delle percentuali dei versamenti da accreditare
ad ognuno di essi debbono essere forniti a cura della società agente. I soci delle Società indicate nel
comma precedente possono esercitare individualmente i diritti derivanti dall’iscrizione all’Ente, che
darà comunicazione alla Società a cui l’interessato partecipa di tutti i provvedimenti adottati.
ART.3
Le ditte trasmetteranno all’Ente gli importi dei contributi previsti dall’art.11 dell’Accordo
economico 20 giugno 1956 trattenuti sulle provvigioni liquidate ai propri agenti e quelli di propria
competenza in una unica soluzione all’atto del pagamento delle provvigioni, e comunque non oltre
tre mesi dalla data dell’avvenuta liquidazione di esse. Le somme dovute per l’ “Indennità per la
risoluzione del rapporto” sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare (1° gennaio – 31
dicembre) saranno trasmesse all’Ente entro il 31 marzo successivo. Nel caso di inizio o cessazione
del rapporto nel corso dell’anno solare i massimali di cui agli artt.9 e 11 dell’accordo economico
collettivo 20 giugno 1956 saranno ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell’anno
solare stesso. Tutti i versamenti dovranno essere accompagnati con una distinta da cui risulti
chiaramente la causale del versamento riferita a ciascun agente. Qualora il versamento sia effettuato
con vaglia postale o con versamento sul c/c postale dell’Ente, debbono essere riportati sulla distinta
gli estremi del bollettino postale. La ricevuta dei versamenti viene rilasciata direttamente dall’Ente,
a meno che essi non siano effettuati per vaglia postale o con versamento sul c/c postale dell’Ente
stesso, nel qual caso le relative ricevute tengono luogo di quella dell’Ente. Gli obblighi derivanti
all’Ente per effetto del versamento dei contributi sorgono alla data di ricezione dei singoli
versamenti. Il versamento dei contributi dovuti esaurisce gli obblighi posti a carico delle ditte degli
articoli 9 e 11 dell’accordo economico collettivo 20 giugno 1956.
ART.4
Le ditte che omettono l’iscrizione dei propri agenti a norma del precedente articolo rimangono
responsabili del versamento relativi alle provvigioni liquidate, di spettanza propria e dei propri
mandatari, maturate dall’inizio del rapporto fino alla data di iscrizione dell’agente all’Ente, gravati
dagli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto. Sono altresì tenute alla
corresponsione degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto le ditte
che effettuino il versamento dei contributi oltre i termini previsti dal precedente art.3.
La corresponsione degli interessi decorre dalla data in cui in cui i contributi avrebbero dovuto
essere versati e viene effettuata su richiesta dell’Ente. E’ tuttavia in facoltà dell’Ente di dispensare
dal pagamento degli interessi di mora quando la mancata tempestiva iscrizione degli agenti e il
ritardo nel versamento dei contributi dipenda obiettivamente da causa non imputabile alle ditte.
ART.5
L’Ente istituisce nelle singole gestioni “Previdenza” e “Indennità per la risoluzione del rapporto”
per ciascun agente conti individuali in cui annota i versamenti effettuati dalle ditte sotto la data
dell’avvenuta ricezione di essi. Su detti conti devono essere annotati altresì tutti gli accreditamenti
derivanti da attribuzioni di utili o da altre cause, nonché gli eventuali addebiti posti a carico di
ciascun agente.
ART.6
L’Ente, all’atto della istituzione del primo conto di ciascun agente, rilascia all’interessato un
certificato di iscrizione. Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo
di ciascun esercizio finanziario l’Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo dei conti ad esso
intestati nelle gestioni “Previdenza” e “Indennità per la risoluzione del rapporto” da cui risultino, in
relazione a ciascuna ditta mandante, i versamenti accreditati alla data di chiusura dell’esercizio
stesso. Entro la stessa data l’Ente provvederà ad inviare alle ditte un estratto conto delle somme
versate per la previdenza e per l’indennità di risoluzione del rapporto ed a comunicare l’ammontare
degli interessi di cui al punto 2 del precedente art.1. Trascorsi tre mesi dall’invio del riepilogo, ove
non pervengano reclami, esso si intende approvato dagli interessati.
ART.7
I fondi rappresentati dal versamento dei contributi e dalle altre entrate, dedotte le spese necessarie
per la gestione dell’Ente, saranno impiegati secondo un piano determinato anno per anno dal
consiglio di Amministrazione, il quale fissa le relative quote, nelle seguenti forme:
a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) annualità dovute dallo stato;
c) cartelle o titoli equiparati emessi dagli istituti esercenti il credito fondiario;
d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;
e) mutui a istituti per le case popolari e alle cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato; mutui a
cooperative edilizie di iscritti all’Ente;
f) beni immobili;
g) mutui ipotecari.
Il piano annuale è sottoposto all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Gli investimenti diversi dall’acquisto di titoli di Stato devono in ogni caso garantire un utile
superiore a quello che si ricaverebbe dall’acquisto di essi.
In ogni caso deve essere destinata a depositi sui conti correnti di cui al punto d) la percentuale dei
contributi di ciascun anno ritenuta necessaria dal Consiglio di Amministrazione per assicurare in
ogni momento la disponibilità dei fondi per le liquidazioni spettanti agli agenti.
Per quanto riguarda la gestione del Fondo “Assistenza” i fondi disponibili possono essere impiegati
esclusivamente nelle forme previste ai punti a), b), c), d).
I singoli investimenti, nei limiti del piano annuale di cui sopra, sono deliberati dal Consiglio di
Amministrazione dell’Ente – previo parere di apposito Comitato espresso dallo stesso Consiglio di
Amministrazione – che determinerà di volta in volta le modalità e il tasso di interesse per le
operazioni di credito e la misura del canone annuo da realizzare per ciascun immobile che venga
acquistato. Il Consiglio di Amministrazione può peraltro delegare al Presidente la facoltà di
deliberare, su conforme parere del Comitato di cui al comma precedente, per gli investimenti
concernenti:
- depositi sui conti correnti fruttiferi presso Istituti di credito;
- mutui ipotecari inferiori a 20 milioni di lire.
ART.8
Gli utili netti della gestione, dedotta la quota che sarà accreditata sui conti individuali degli agenti e
che non potrà essere inferiore al 2% del relativo saldo alla fine dell’esercizio precedente, saranno
destinati al finanziamento del fondo per la corresponsione delle pensioni.
Al fondo assistenza verrà accreditato, alla fine di ciascun anno, l’utile dell’esercizio della gestione
“indennità per la risoluzione del rapporto”.
ART.9
L’Ente non potrà procedere alla liquidazione della parte di contributi versati a carico della ditta sul
conto individuale “Previdenza” per le provvigioni maturate sino al 30 giugno 1956 e alla
liquidazione del conto individuale “Indennità per la risoluzione del rapporto” senza l’attestazione
della ditta da cui risulti, oltre la data di cessazione del rapporto, che la cessazione del rapporto
stesso non è dipesa da fatto imputabile all’agente. L’attestazione di cui al primo comma non occorre
nei casi di risoluzione del rapporto contemplato dai commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 9
dell’accordo economico collettivo 2 agosto 1965 oppure nel caso in cui la liquidazione venga
richiesta dagli eredi e la morte del dante causa sia intervenuta in pendenza di rapporto di agenzia o
rappresentanza. La sentenza passata in giudicato, che esclude che la cessazione del rapporto sia
dipesa da fatto imputabile all’agente, tiene luogo della attestazione della ditta.
ART.10
Salvo quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo, se la risoluzione del rapporto avviene
per fatto imputabile all’agente, la quota parte dei contributi “Previdenza “ versati dalle ditte a
proprio carico per le provvigioni maturate sino al 30 giugno 1956, nonché i contributi accumulati
sul conto individuale “Indennità per la risoluzione del rapporto” verranno rimborsati alla ditta, su
richiesta della stessa. L’agente per opporsi ai rimborsi alla ditta di cui al comma precedente deve
dimostrare che esiste contestazione circa le cause di risoluzione del rapporto. L’opposizione perderà
peraltro efficacia dopo otto mesi dalla data di risoluzione del rapporto, se entro detto termine,
persistendo la contestazione, l’agente non avrà adito l’Autorità giudiziaria per la definizione della
controversia sulle cause della risoluzione del rapporto. Qualora la ditta non abbia avanzato domanda
di rimborso entro il termine stabilito dall’art.2 comma 2° il termine di otto mesi per adire l’Autorità
giudiziaria decorrerà dalla data di presentazione della domanda di rimborso.
Qualora sia stata adita l’Autorità giudiziaria nel termine previsto nel comma precedente, l’Ente non
procederà alle liquidazioni di cui al comma primo fino a che la vertenza sulle cause della
risoluzione del rapporto non sia stata definita con sentenza passata in giudicato.
Se la risoluzione del rapporto è avvenuta per dimissione dell’agente, la quota parte dei contributi
versati dalle ditte a proprio carico nel conto individuale di previdenza ed afferente a provvigioni
maturate anteriormente al 1° luglio 1956, non spettante all’agente in quanto dimissionario, sarà
accantonata in un fondo speciale presso l’Ente per essere utilizzata in conformità di quanto sarà
stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Qualora l’agente rivendichi il versamento,
eccependo che la causa della risoluzione non è imputabile a sue dimissioni, valgono le norme di cui
al 2°, 3°, 4° comma del presente articolo.
ART.11
Il presente regolamento entra in vigore dal 1° agosto 1965 ed avrà la stessa durata dell’accordo
economico stipulato alla stessa data del 2 agosto 1965.