TESTO DELL’ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO STIPULATO IL 20 GIUGNO 1956


ART. 1
Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e rappresentanti di commercio rappresentati dalle
associazioni contraenti e le ditte industriali rappresentate dalle Associazioni aderenti alla
Confederazione Generale dell’Industria Italiana.
Agli effetti di esso ed in conformità agli articoli 1742 e 1752 del cod. civ. indipendentemente dalla
qualifica o denominazione usata dalle parti: è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da
una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona; è rappresentante
di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle
medesime in una determinata zona.
Il presente accordo si applica anche alle Società aventi per oggetto esclusivo l’esercizio delle
attività suddette, salvo le eccezioni e deroghe espressamente previste nell’accordo stesso.
Il presente accordo non è applicabile a coloro che svolgono le attività di cui sopra insieme
all’esercizio del commercio in proprio nello stesso genere di prodotti, salvo patto scritto in
contrario.
Il presente accordo non è inoltre applicabile a coloro che, come agenti o rappresentanti, hanno
incarico da ditte industriali di vendere merci esclusivamente a privati consumatori, salvo eventuali
diversi accordi tra le parti direttamente interessate.
ART. 2
Salvo patto in contrario la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo
stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l’agente o rappresentante può assumere
l’incarico di trattarvi gli affari di ditte che siano in concorrenza fra di loro.
All’atto del conferimento dell’incarico, all’agente o rappresentante debbono essere precisati per
iscritto, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, le misure delle
provvigioni e compensi, la durata, quando questa non sia a tempo indeterminato.
ART. 3
Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato, in
quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al
preavviso di cui all’articolo 8 ed alla indennità per lo scioglimento del contratto di cui all’art.9.
Agli effetti della indennità per lo scioglimento del contratto si considererà a tempo indeterminato il
contratto a termine che venga rinnovato.
ART. 4
L’agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all’incarico affidatogli in conformità
delle istruzioni impartite dalla Ditta.
L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta o di concedere sconti o dilazioni,
salvo diverso accordo scritto.
ART. 5
L’agente o rappresentante è pagato a provvigione sugli affari andati a buon fine.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso
non potranno essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta
accordati per condizioni di pagamento.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell’affare si effettui su
accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite e, la provvigione sarà corrisposta sugli
importi delle singole consegne regolarmente pagate.
Nessuna provvigione spetta all’agente o rappresentante in caso di insolvenza, anche parziale, del
compratore, ancorché dipendente da concordato giudiziario o stragiudiziario o da transazione.
Nel caso che la perdita subita dalla ditta sia inferiore all’importo delle provvigioni sulle consegne
già effettuate, la ditta verserà all’agente o rappresentante la differenza.
Salvo patto in contrario, la provvigione non spetta all’agente o rappresentante di commercio per i
contratti stornati dalla ditta. L’agente o rappresentante ha però sempre diritto, in questo caso, a
titolo di concorso nelle spese per la conclusione del contratto, al 50% delle provvigioni che gli
sarebbero spettate nel caso di esecuzione del contratto stesso, salvo patto in contrario tra le parti
direttamente interessate, che, in ogni caso, non potrà ridurre detta misura ad un limite inferiore al
30% delle provvigioni stesse e salvo che lo storno sia determinato da forza maggiore o da altre
gravi cause non imputabili alla ditta.
Nella zona in cui l’agente o rappresentante tratta in esclusiva gli affari di una ditta, egli ha diritto
alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento, salvo che sia
diversamente pattuito tra le parti interessate.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l’agente o rappresentante ha diritto alla
provvigione sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione de contratto, salvo, in ogni
caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l’obbligo, per l’agente o rappresentante, a
richiesta della Ditta, di prestare l’opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione
degli affari in corso.
ART. 6
Le ditte cureranno in quanto possibile la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre e
comunque entro il semestre; le provvigioni saranno pagate non oltre i 30 giorni dalla approvazione
del conto relativo. In caso di divergenza sul conto provvigioni, la ditta verserà entro i 30 giorni le
somme non contestate.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell’agente o rappresentante, essa
deve almeno alla fine di ogni mese fornire all’agente o rappresentante le copie delle fatture inviate
direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni maturate l’agente o rappresentante ha diritto ad un anticipo, nel corso del
semestre, non superiore al 50% del suo credito per tale titolo, salvo che l’agente o rappresentante
risulti debitore della ditta per altro titolo.
L’agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività, salvo
patto in contrario.
ART. 7
Quando sia pattuito uno “star del credere” a carico dell’agente o rappresentante per inadempienza
totale o parziale da parte del compratore, esso non potrà superare il 20% della perdita subita dalla
ditta.
Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso dell’importo
dello “star del credere” conteggiato sulla perdita anzidetta.
Tuttavia, ove l’ammontare dell’importo anzidetto a carico dell’agente o rappresentante, in un anno,
superi la metà dell’ammontare delle provvigioni maturate nell’anno medesimo a suo favore, la
eccedenza non sarà a carico dell’agente o rappresentante.
In tal caso se la ditta intendere risolvere il rapporto sarà esonerata dall’obbligo del preavviso.
Eventuali deroghe alla norma di cui al primo comma del presente articolo potranno essere
convenute tra le Associazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione superi il 12%.
Per qualche caso particolare potrà essere convenuto tra la ditta mandante e l’agente o
rappresentante, uno “star del credere” al di sopra dei limiti anzidetti, a condizione che venga
pattuito un supplemento della normale provvigione.
ART. 8
In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato dovrà essere dato
all’agente o rappresentante un preavviso di quattro mesi.
Ove la ditta preferisca esonerare senz’altro l’agente o rappresentante dalla prestazione, dovrà
corrispondergli, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni
liquidate nell’anno solare precedente, quanti sono i mesi di preavviso spettanti all’agente o
rappresentante o una somma a questa proporzionale in caso di esonero da una parte del preavviso.
Ad analogo obbligo è tenuto l’agente o rappresentante nei confronti della ditta in caso di risoluzione
del rapporto da parte dell’agente o rappresentante.
ART. 9
Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie per fatto non imputabile all’agente o
rappresentante, sarà corrisposta dalla ditta preponente, ai termini dell’articolo 1751 cod. civ. e con
le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 19, una indennità nella misura dell’1%
sull’ammontare globale delle provvigioni liquidate durante il corso del contratto.
Sulle provvigioni di ciascun anno e fino al limite annuo di lire 2.500.000 per l’agente o
rappresentante impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, e fino al limite
annuo di 2.000.000 per l’agente o rappresentante senza esclusiva, verrà corrisposta un’integrazione
del 3%, talché l’aliquota complessiva, nei limiti massimali sopra indicati, risulterà del 4%.
Sulle provvigioni di ciascun anno comprese tra i 2.500.00 e i 3.500.000 per l’agente o
rappresentante impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta o fra i due e i tre
milioni per l’agente o rappresentante senza esclusiva, verrà corrisposta una integrazione dell’1%,
talché l’aliquota complessiva, nei limiti dello scaglione sopra indicato, risulterà del 2%.
Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto
di atti di previdenza volontariamente compiuti dal precedente in agenzia al trattamento di
previdenza prevista dal presente accordo.
Non si considerano provvigioni le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di
rimborso o di concorso spese.
Non si considera imputabile all’agente o rappresentante la risoluzione del contratto da esso richiesta
in caso di sua invalidità permanente o totale ai termini dell’articolo 1751, terzo comma cod. civ.
Si presume invalido ai sensi del comma precedente l’agente o rappresentante che abbia raggiunto 65
anni di età o 60 anni di età purché, in quest’ultimo caso, il rapporto sia in atto da almeno 15 anni.
In caso di morte dell’agente o rappresentante l’indennità predetta sarà corrisposta agli eredi a norma
dell’articolo 1751, quarto comma cod. civ.
Salvo quanto disposto al successivo articolo 9 bis, fino alla data di entrata in vigore del presente
accordo, gli obblighi delle aziende per le indennità di cui al primo comma, si intendono
integralmente soddisfatti dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti in dipendenza del
trattamento E.N.A.S.A.R.C.O., ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo 30 giugno 1938 e successivi
aggiornamenti.
ART. 9 BIS
All’agente o rappresentante il cui rapporto si risolva per iniziativa del preponente, successivamente
alla entrata in vigore del presente accordo, sempre che il rapporto stesso sia in atto all’entrata in
vigore del presente accordo da almeno 10 anni, sarà riconosciuta – in via transitoria ed ai soli effetti
della applicazione delle indennità di cui al precedente articolo – una anzianità convenzionale pari a:
· Anni 4 se la risoluzione avvenga oltre il 30 giugno 1957;
· Anni 4 se la risoluzione avvenga oltre il 30 giugno 1958;
· Anni 4 se la risoluzione avvenga oltre il 30 giugno 1959;
· Anni 4 se la risoluzione avvenga oltre il 30 giugno 1960.
La media annua delle provvigioni da prendere a base per la liquidazione della predetta anzianità
convenzionale sarà quella dell’ultimo triennio anteriore alla risoluzione del rapporto.
ART. 10
In relazione a quanto già previsto dall’articolo 12 dell’accordo economico 30 giugno 1938, il
trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, i cui rapporti a termine o non,
siano regolati dal presente accordo, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un
contributo del 3% sulle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante e da un pari contributo a
carico dell’agente o rappresentante che verrà trattenuto dalle ditte all’atto della liquidazione delle
provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell’anno nel limite di 2.000.000 di
lire e nel limite di 2.500.000 se l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la
sua attività per una sola ditta.
Anche a tali effetti non si considerano provvigioni le somme corrisposte espressamente e
specificatamente a titolo di rimborso o concorso spese.
Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le
attività di Agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni, da società in
accomandita per azioni, o da società a responsabilità limitata.
Nella ipotesi predetta le aziende sono però tenute al versamento di un contributo dell’1,50% sulle
provvigioni (sempre entro il limite annuo di 2.500.000 e di 2000.000, rispettivamente per l’agente o
rappresentante in esclusiva e per l’agente o rappresentante senza esclusiva) allo scopo di costituire
un Fondo di Assistenza in favore degli agenti e rappresentanti.
I versamenti effettuati dalla ditta ai sensi del presente articolo non sono ripetibili in qualsiasi caso di
risoluzione del rapporto.
Fermo restando quanto disposto all’articolo 9 bis, fino alla data di entrata in vigore del presente
accordo gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti,
unitamente a quelli per la indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto dall’articolo 9
dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento
E.N.A.S.A.R.C.O., ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo 30 giugno 1938 e successivi
aggiornamenti.
ART. 11
Le ditte hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all’Ente Nazionale Assistenza
Agenti e Rappresentanti di Commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) entro i sei mesi dall’inizio del rapporto
di agenzia o rappresentanza.
I contributi di cui all’articolo precedente saranno versati all’Ente di cui sopra all’atto della
liquidazione delle provvigioni, o comunque, non oltre tre mesi dalla data della liquidazione stessa;
in caso di omesso o mancato versamento dei contributi fuori di detto ultimo termine, le ditte, se
richieste dall’Ente, sono tenute a versare altresì le spese e gli interessi di mora in misura pari al
doppio del tasso ufficiale di sconto.
Anche la indennità di cui all’articolo 9 verrà accantonata presso l’E.N.A.S.A.R.C.O. con le
modalità da stabilire nel regolamento di cui l’articolo 19 a condizione che l’Istituto si impegni di
corrispondere annualmente alle aziende interessate un interesse del 4% sulle somme accantonate.
ART. 12
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per
l’agente o rappresentante.
ART. 13
Le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo, dovranno essere
sottoposte per il tentativo di conciliazione all’esame delle associazioni stipulanti.
ART. 14
Il presente accordo entra in vigore il 1° luglio 1956 e, salvo quanto disposto dall’articolo 15, avrà la
durata di tre anni; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di mesi quattro si
intenderà rinnovato di anno in anno.
ART. 15
Qualora, in qualunque momento della durata del presente accordo, venisse intrapresa un’azione
legislativa tendente a modificare le clausole dell’accordo stesso, o che comunque comporti oneri
nuovi, le parti si impegnano – su invito di una di esse – a riunirsi immediatamente per concentrarsi
sui provvedimenti da adottare perché la sostanza e lo spirito del presente accordo, ed in particolare
il complesso degli oneri da esso derivanti, non subiscano modificazioni.
Ove non sia possibile raggiungere un accordo prima della data della eventuale entrata in vigore
della nuova norma, da tale ultima data il presente accordo si intenderà decaduto.
ART. 16
Fermo restando quanto disposto dall’articolo precedente, le disposizioni del presente accordo
relative alla indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed
inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Disposizione transitoria
ART. 17
Si intende di richiamare la disposizione transitoria di cui all’articolo 15 dell’accordo 30 giugno
1938, disposizione che forma parte integrante del presente accordo.
Disposizioni finali
ART. 18
Le parti si riservano di procedere con separato accordo alla revisione del regolamento della
previdenza per adeguarlo alle nuove norme previste dal presente accordo.
ART. 19
Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposito regolamento
per l’accantonamento ed il versamento agli aventi diritto della indennità per la risoluzione del
rapporto.
Dichiarazione a verbale
Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all’altra parte
contraente che l’accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e
previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali
possibilità dell’economia nazionale con le esigenze della Categoria rappresentata.
Esse assumono pertanto impegno, anche in relazione alla norma di cui all’articolo 15 dell’accordo,
di portare a conoscenza dei presentatori dei disegni di legge attualmente all’esame del Parlamento,
questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo
strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.