AGENTI E RAPPRESENTANTI DELLE DITTE INDUSTRIALI E COMMERCIALI


1) AGENTI AZIENDE INDUSTRIALI. Accordo 30 giugno 1938, modificato dall’accordo 14 gennaio 1953.

2) AGENTI AZIENDE COMMERCIALI. Accordo 30 giugno 1938, modificato dall’accordo 15 maggio 1951.

3) STATUTO ENTE ASSISTENZA. (E.N.A.S.A.R.C.O.).

4) REGOLAMENTO PREVIDENZA. (D.M. 2 maggio 1953 e D.M. 1 aprile 1955).

5) ACCORDO COMMISSIONI PARITETICHE 25 giugno 1951.


DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO,
17 novembre 1938, n. 1784. – Approvazione dell’Accordo economico collettivo per la
disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale(1).
ART. 1
E’ disposta la pubblicazione dell’Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di
agenzia e di rappresentanza commerciale, stipulato il 30 giugno 1938, tra la Confederazione degli
industriali, la Confederazione dei commercianti, l’Ente nazionale della cooperazione e la
Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio.
ART. 2
L’accordo suddetto, firmato in originale dai rappresentanti delle Associazioni stipulanti ed allegato
al presente decreto, visto dal Segretario generale del Consiglio Nazionale delle corporazioni entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto sarà inserito
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dello Stato.
(1) Il testo dell’Accordo pubblicato con questo decreto era unico per le aziende commerciali e industriali.
RAPPRESENTANTI E AGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI1
L’anno 1938, addì 30 giugno, in Roma, tra la Confederazione degli industriali, la Confederazione
dei commercianti; le Federazioni nazionali delle cooperative interessate, e la Federazione
nazionale agenti e rappresentanti di commercio; si è stipulato il seguente accordo economico
collettivo ai sensi del n. 3 primo comma, dell'art.12 della legge 20 marzo 1930, n. 206 - 482, da
sottoporre alla ratifica del Comitato corporativo centrale ai sensi e per gli effetti delle vigenti
disposizioni di legge.
ART. 1
Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e i rappresentanti di commercio rappresentati
dalla Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio, e le ditte industriali e
commerciali rappresentate rispettivamente dalla Confederazione degli industriali e dalla
Confederazione dei commercianti, nonché le aziende cooperative similari rappresentate dalle
Federazioni nazionali di cooperative aderenti all’Ente nazionale della cooperazione.
Agli effetti di esso, è agente di commercio, indipendentemente dalla qualifica o denominazione
usata dalle parti(2), chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di
contratti in una determinata zona; è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una
o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l’esercizio delle attività
suddette. Il presente accordo non è applicabile a coloro che svolgono le attività di cui sopra insieme
all’esercizio del commercio in proprio nello stesso genere di prodotti, salvo patto scritto in
contrario(*). Il presente accordo non è inoltre applicabile a coloro che come agenti o rappresentanti
hanno incarico da ditte industriali o commerciali di vendere merci esclusivamente a privati
consumatori. Per tali agenti o rappresentanti saranno conclusi separati accordi(3).
1 L’accordo del 1938 è qui riportato nel testo risultante a seguito dell’Accordo 14 gennaio 1953 (in vigore dal
1° gennaio 1953) che ha modificato gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12. Queste modificazioni stipulate con
la CONFINDUSTRIA, si applicano alle aziende industriali.
(2) Le parole in corsivo sono state aggiunte dall’Accordo del 1953.
(*) La Confederazione degli Industriali, con la nota, pubblicata nel suo “Notiziario del Lavoro 16 – 30 giugno
1939” ha chiarito che:
“E’ da ritenere che alla locuzione “stesso genere di prodotti” si sia voluto dare un senso restrittivo intendendo
così esclusivamente impedire ogni forma di concorrenza che avrebbe potuto verificarsi qualora si fosse
permesso all’Agente di commerciare in proprio con articoli uguali a quelli venduti dalla Ditta da esso
rappresentata. Ma quando il commercio esercitato improprio dall’Agente ha oggetto articoli che per foggia,
destinazione e valore d'uso differiscono da quelli venduti per conto della propria rappresentata, tanto da
essere diversi e infungibili con questi, è evidente che la concorrenza diviene impossibile e cade perciò il
presupposto del 4° comma dell’articolo sopracitato. Né potrebbe essere influente in merito la circostanza che
gli oggetti con il quale l’Agente esercita il commercio in proprio siano da esso acquistati direttamente presso
la propria rappresentata: anche in tal caso la concorrenza non potrebbe esistere essendo l’Agente stesso
cliente della sua rappresentata. Ciò prescindendo dalla circostanza che nell’Accordo Economico in esame
non esiste alcuna clausola che vieti agli Agenti di acquistare prodotti per il commercio improprio direttamente
dalle Ditte che essi rappresentano”.
(3) Non risulta che gli accordi qui previsti siano stati pubblicati alla data di ristampa di questo fascicolo
(ottobre 1955).
ART. 2
Salvo patto in contrario, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo
stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l’agente o rappresentante può assumere
l’incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto in contrario, alla assunzione da parte dell’agente o
rappresentante dell’incarico di trattare gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro.
L’incarico di agente o rappresentante deve essere conferito per iscritto, precisando oltre il nome
delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e compensi, e la
durata, quando questa non sia a tempo indeterminato(4).
Il presente accordo si applica anche nel caso di contratto di agenzia o rappresentanza con
prefissione di termine. Il termine deve risultare da atto scritto, in difetto di che si considera come
non opposto.
ART. 3
L’agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all’incarico affidatogli in conformità
delle istruzioni impartite dalla ditta.
L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta né di concedere sconti o dilazioni,
salvo diverso accordo scritto.
ART. 4
L’agente o rappresentante è pagato a provvigione sugli affari andati a buon fine. I criteri per il
conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno
essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per
condizioni di pagamento. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione
dell’affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione
sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne regolarmente pagate. Nessuna provvigione
spetta all’agente o rappresentante, neppure in caso di insolvenza parziale del compratore, anche se
dipendente da concordato giudiziario o stragiudiziario o da transazione. Nel caso che la perdita
subita dalla ditta sia inferiore all’importo delle provvigioni su consegne già effettuate, la ditta
verserà all’agente o rappresentante la differenza.
Salvo patto in contrario, la provvigione non spetta all’agente o rappresentante di commercio per i
contratti stornati dalla ditta. L’agente o rappresentante ha però sempre diritto, in questo caso, a
titolo di concorso delle spese per la conclusione del contratto, al 50% delle provvigioni che gli
sarebbero spettate nel caso di esecuzione del contratto stesso, salvo patto in contrario tra le parti
direttamente interessate, che, in ogni caso, non potrà ridurre detta misura ad un limite inferiore
al 30% delle provvigioni stesse e salvo che lo storno sia determinato da forza maggiore o da altre
gravi cause non imputabili alla ditta(5).
Salvo patto in contrario nella zona in cui l’agente o rappresentante tratta in esclusiva gli affari di
una ditta, egli ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo
intervento. In caso di cessazione o di risoluzione del contratto di agenzia l’agente o rappresentante
ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del contratto,
(4) Il 3° e 4° comma dell’articolo 2 sono stati aggiunti dall’Accordo del 1953.
(5) Il 5° comma dell’art.4 riportato in corsivo sostituisce il precedente che era così redatto: “Salvo patto in
contrario la provvigione non spetta all’agente o rappresentante di commercio per i contratti stornati dalla
ditta. L’agente o rappresentante ha però sempre diritto in questo caso, a titolo di concorso nelle spese per la
conclusione del contratto, al 25% delle provvigioni che gli sarebbero spettate nel caso di esecuzione del
contratto stesso, salvo che lo storno sia determinato da forza maggiore o da altre gravi cause non imputabili
alla ditta”.
salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti e salvo l’obbligo per l’agente o
rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l’opera di sua competenza per la completa e
regolare esecuzione degli affari in corso.
ART. 5
Le ditte cureranno in quanto possibile la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre e
comunque entro il semestre: le provvigioni saranno pagate non oltre i 30 giorni dall’approvazione
del conto relativo. In caso di divergenza sul conto provvigioni, la ditta verserà entro i trenta giorni
le somme non contestate(6).
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell’agente o rappresentante, essa
deve alla fine di ogni mese fornire all’agente o rappresentante le copie delle fatture inviate
direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni maturate, l’agente o rappresentante ha diritto a un anticipo nel corso del semestre,
non superiore al 40%(7) del suo credito per tale titolo, salvo che l’agente o rappresentante risulti
debitore della ditta per altro titolo.
L’agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività, salvo
patto in contrario.
ART. 6
Quando sia pattuito a titolo di penale uno “star del credere” a carico dell’agente o rappresentante
per inadempienza totale o parziale da parte del compratore, esso non potrà superare il 20% della
perdita subita dalla ditta.
Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso della penale su
di essa conteggiata. Tuttavia, ove l’ammontare della penale a carico dell’agente o rappresentante, in
un anno, superi la metà dell’ammontare delle provvigioni maturate nell’anno medesimo a suo
favore, la eccedenza non sarà a carico dell’agente o rappresentante. In tal caso se la ditta intenda
risolvere il rapporto sarà esonerata dall’obbligo del preavviso.
Eventuali deroghe alla norma di cui al primo comma del presente articolo potranno essere
convenute tra le associazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione superi il 12%.
Per singoli affari, caso per caso, fra la ditta mandante e l’agente o rappresentante, potrà essere
convenuto uno “star del credere” al disopra dei limiti anzidetti, a condizione che venga pattuito un
supplemento della normale provvigione(8).
ART. 7
In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato dovrà essere dato
all’agente o rappresentante un preavviso di almeno quattro mesi(9).
Ove la ditta preferisca esonerare senz’altro l’agente o rappresentante dalla prestazione, dovrà
corrispondergli, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni
liquidate nell’anno solare precedente, quanti sono i mesi di preavviso spettanti all’agente o
rappresentante o una somma a questa proporzionale in caso di esonero da una parte del preavviso.
(6) Il 1° comma dell’art.5 così modificato dall’accordo 1953 sostituisce il precedente che era così redatto: “Le
provvigioni saranno liquidate almeno ala fine di ogni semestre con la spedizione all’agente o rappresentante
del conto provvigioni e pagate entro i 60 giorni dall’approvazione del conto relativo”.
(7) La percentuale del 40% è stata fissata dall’Accordo del 1953; prima era del 30%.
(8) L’ultimo comma dell’art.6 è stato aggiunto dall’Accordo 1953.
(9) Il preavviso di quattro mesi è stato fissato dall’Accordo del 1953; prima era di tre mesi.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore all’anno, il detto computo si effettuerà in base
alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
Ad analogo obbligo è tenuto l’agente o rappresentante nei confronti della ditta in caso di risoluzione
del rapporto da parte dell’agente o rappresentante. La ditta può rinunciare al preavviso da parte
dell’agente o rappresentante.
ART. 8
In caso di risoluzione del rapporto(10) non provocata da fatto o colpa dell’agente o rappresentante,
sarà corrisposta dalla ditta dello stesso, una indennità secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
ART. 9
L’indennità di cui all’articolo precedente è fissata nella misura del 3% dell’ammontare delle
provvigioni liquidate dalla ditta all’agente o rappresentante durante il periodo di tempo in cui il
rapporto è rimasto in vigore. Non si considerano provvigioni le somme corrisposte espressamente o
specificatamente, sotto qualsiasi forma, a titolo di rimborso o concorso spese.
ART. 10
La indennità di cui all’articolo 8 (già in precedenza elevata con accordo 29/10/47) verrà corrisposta
sulle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante nell’anno fino a due milioni di lire(11).
Qualora l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una
sola ditta, tale limite è elevato a due milioni e mezzo.
ART. 11
L’indennità di cui agli articoli precedenti sarà corrisposta anche in caso di invalidità permanente
totale all’agente o rappresentante. L’indennità stessa sarà corrisposta in caso di morte dell’agente o
rappresentante agli eredi testamentari ed in mancanza agli eredi legittimi entro il quarto grado.
ART. 12
In relazione alla costituzione da parte della Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di
commercio, dell’Ente nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio(12) viene istituito un
trattamento di previdenza a favore degli agenti e rappresentanti i cui rapporti, a termine o non, siano
regolati dal presente accordo mediante il versamento da parte delle ditte di un contributo del 3%
sulle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante e da un pari contributo a carico dell’agente o
rappresentante che verrà trattenuto dalle ditte all’atto della liquidazione delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra sono dovuti entro i limiti di cui all’art.10 e sono versati, di volta in volta,
all’Ente menzionato, all’atto del pagamento delle provvigioni come indicato all’art.5; in caso di
omesso o ritardato versamento dei contributi fuori di detto termine, le ditte, se richieste dall’Ente,
sono tenute a versare altresì le spese e gli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso
ufficiale di sconto.
(10) Qui seguivano le parole: “ A tempo indeterminato” che sono state tolte dall’Accordo del 1953.
(11) I limiti di 2 milioni e 2 milioni e mezzo sono stati fissati dall’Accordo del 1953. I limiti originari di lire 50.000
e Lire 70.000 erano stati aumentati dall’accordo 29 ottobre 1947, con decorrenza 1° ottobre 1947 a Lire
500.000 e Lire 600.000.
(12) Vedasi lo Statuto dell’Ente (pagg. seguenti).
Le ditte hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti all’Ente di cui sopra, entro i sei
mesi dall’inizio del rapporto di agenzia e per quelli in corso entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente accordo comunicando le successive eventuali variazioni.
Il trattamento di previdenza di cui al presente articolo, assorbe il trattamento dovuto dalle ditte agli
agenti o rappresentanti in caso di risoluzione del rapporto previsto agli articoli 8, 9 ,10 e 11 del
presente accordo. Nei casi di risoluzione del rapporto da parte dell’agente o rappresentante, o per
suo fatto e colpa l’ammontare dei contributi di cui sopra, per la parte versata dalla ditta, verrà a
questa rimborsata.
Qualora il rapporto tra la ditta e l’agente o rappresentante duri ininterrottamente da 15 anni(13), ivi
compresi i periodi di guerra, e l’agente o rappresentante abbia raggiunto il 60°(14) anno di età, esso
potrà richiedere la risoluzione del rapporto, mantenendo il diritto alla liquidazione del suo conto di
previdenza. Di tale disposizione non possono beneficiare le società per azioni e le società in
accomandita per azioni(15).
Nei contratti a termine, in caso di anticipata risoluzione del rapporto, il trattamento di previdenza
per l’agente o rappresentante od il rimborso di cui al 5° comma del presente articolo non
pregiudicano il diritto al risarcimento del danno a carico della parte inadempiente.
Gli interessati, in base alle norme del presente accordo, a conseguire i pagamenti, liquidazioni,
restituzioni di contributi, ecc., decadono dai loro diritti in favore dell’Ente summenzionato ove non
provvedano a farli valere entro il termine di due anni.
Nel regolamento per la previdenza saranno inserite particolari norme riguardanti le modalità di
applicazione del presente articolo alla società di agenzia o rappresentanza commerciale(16).
ART. 13
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per
l’agente o rappresentante.
ART. 14
Le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo, dovranno essere
sottoposte per il tentativo di conciliazione all’esame delle associazioni stipulanti con la procedura
che verrà dalle stesse determinate(17).
Disposizione transitoria
ART. 15
Per i rapporti in atto all’entrata in vigore del presente accordo, non si terrà conto delle provvigioni
liquidate fino al 31 dicembre 1933. Per il periodo successivo le ditte dovranno, entro il quadriennio
dall’entrata in vigore del presente accordo, ed in quattro rate annuali uguali, versare in dipendenza
(13) Secondo l’Accordo del 1953: prima erano 25 anni.
(14) Secondo l’Accordo del 1953: prima era il 65° anno di età.
(15) Le parole riportate in corsivo sono state raggiunte dall’Accordo del 1953.
(16) Vedasi Regolamento previdenza (pagg. seguenti).
(17) L’Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale,
del 25 maggio 1935, pubblicato con Decreto del Capo del Governo 5 luglio 1935, n. 1203 è ora sostituito dal
presente accordo. Per coloro per cui possa interessare relativamente a rapporti di lavoro anteriori al 1938,
se ne riproduce il testo nelle pagine seguenti.
degli obblighi di cui all’art.7 dell’Accordo economico stipulato tra la Confederazione industriali, la
Confederazione dei commercianti e la Confederazione agenti e rappresentanti del commercio il 25
maggio 1935 e pubblicato con decreto del Capo del Governo in data 5 luglio 1935, n. 1203(18), nella
Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1935, n. 161, il 3% delle provvigioni liquidate dal 1° gennaio 1934
all’entrata in vigore del presente accordo. Per gli agenti o rappresentanti il cui rapporto è tuttora in
vigore e che al 1° gennaio 1934 prestavano ininterrottamente da venti o più anni, ivi compreso il
periodo di richiamo alle armi durante la guerra, la loro attività per conto della stessa ditta, questa
sarà tenuta a versare in dipendenza degli obblighi di cui all’art.10 dell’Accordo economico 25
maggio 1935, citato nel comma precedente, il 4% delle provvigioni liquidate negli anni dal 1°
gennaio 1934 al 31 dicembre 1938. Nessun versamento dovrà essere effettuato dalle ditte ai sensi
dei commi precedenti, qualora nel periodo considerato la media annuale delle provvigioni liquidate
superi le 40.000.
ART. 16
Il presente accordo entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed
avrà la durata di tre anni. Ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro
mesi, esso si intenderà rinnovato di anno in anno.
Ove non intervenga la disdetta il presente accordo manterrà tuttavia la propria efficacia fino al
perfezionamento del nuovo accordo che dovrà sostituirlo(19).
Per il periodo dal 1° gennaio 1937 alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
accordo, le parti convengono di richiamare in vigore l’accordo economico precedente del 25
maggio 1935(20), fatta eccezione per i rapporti esauriti in tale periodo.
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(18) L’accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale,
del 25 maggio 1935, pubblicato con Decreto del Capo del Governo 5 luglio 1935, n. 1203, è ora sostituito dal
presente accordo.
(19) Per l’entrata in vigore, l’efficacia e la durata delle modificazioni apportate dall’Accordo 14 gennaio 1953,
vedasi quanto dispone l’articolo 11 dello stesso accordo qui seguito riprodotto:
ART. 11 – Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1953 ed avrà la durata di due anni: ove non
venga disdetto da una delle parti con un preavviso di tre mesi si intenderà rinnovato di biennio in biennio.
(20) Vedi nota 17.
RAPPRESENTANTI E AGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI(1)
L’anno 1938, addì 30 giugno, in Roma, tra la Confederazione degli industriali; la Confederazione
dei commercianti; la Confederazione nazionale delle Cooperative interessate; e la Federazione
nazionale agenti e rappresentanti del commercio; si è stipulato il presente accordo economico
collettivo ai sensi del n. 3, primo comma, dell’articolo 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206 – 482,
da sottoporre alla ratifica del Comitato corporativo centrale ai sensi e per gli effetti delle vigenti
disposizioni di legge.
ART. 1
Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e i rappresentanti di commercio rappresentati
dalla Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio, e le ditte industriali e
commerciali, rappresentate rispettivamente dalla Confederazione industriale e dalla Confederazione
dei commercianti, nonché le aziende cooperative similari rappresentate dalle Federazioni nazionali
di cooperative aderenti all’Ente Nazionale della cooperazione.
Agli effetti di esso è agente di commercio, anche se impropriamente chiamato produttore o
procacciatore d’affari(2), chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la
conclusione di contratti in una determinata zona; è rappresentante di commercio chi è incaricato
stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata
zona. Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l’esercizio delle
attività suddette. Il presente accordo non è applicabile a coloro che svolgono le attività di cui sopra
insieme all’esercizio del commercio in proprio nello stesso genere di prodotti, salvo patto scritto in
contrario(*). Il presente accordo non è inoltre applicabile a coloro che come agenti o rappresentanti
hanno incarico da ditte commerciali di vendere merci esclusivamente a privati consumatori.
Per tali agenti o rappresentanti saranno conclusi separati accordi(3).
ART. 2
Salvo patto in contrario, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo
stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l’agente o rappresentante può assumere
l’incarico di trattare gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro.
Il divieto di cui sopra non si intende, salvo patto in contrario, alla assunzione da parte dell’agente o
rappresentante dell’incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro.
L’incarico dell’agente o rappresentante deve essere conferito per iscritto precisando, oltre al nome
delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e compensi e, la
durata, quando questa non sia a tempo indeterminato. Il presente accordo si applica anche nel caso
di contratto di agenzia o rappresentanza con prefissione di termine. Il termine deve risultare da
atto scritto, in difetto di che si considera come non apposto(4).
(1) L’Accordo del 1938 è qui riportato nel testo risultante a seguito dell’Accordo 15 maggio 1951 che ha
modificato gli articoli 1, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 10 e 12. Queste modificazioni stipulate con la Conf-commercio, si
applicano alle aziende commerciali.
(2) Le parole in corsivo sono state aggiunte dall’Accordo del 1951.
(*) Vedi nota (*) pagina 2.
(3) Non risulta che gli accordi qui previsti siano stati pubblicati.
(4) Comma aggiunto dall’Accordo del 1951.
ART. 3
L’agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all’incarico affidatogli in conformità
delle istruzioni impartite dalla ditta.
L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta né di concedere sconti o dilazioni,
salvo diverso accordo scritto.
ART. 4
L’agente o rappresentante è pagato a provvigione sugli affari andati a buon fine. I criteri per il
conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno
essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per
condizioni di pagamento.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell’affare si effettui su
accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli
importi delle singole consegne regolarmente pagate.
Nessuna provvigione spetta all’agente o rappresentante, neppure in caso di insolvenza parziale del
compratore, anche se dipendente da concordato giudiziario o stragiudiziario o da transazione.
Nel caso che la perdita subita dalla ditta sia inferiore all’importo delle provvigioni sulle consegne
già effettuate, la ditta verserà all’agente o rappresentante la differenza.
Salvo patto in contrario la provvigione non spetta all’agente o rappresentante di commercio per i
contratti stornati dalla ditta.
L’agente o rappresentante ha però sempre diritto in questo caso, a titolo di concorso nelle spese per
la conclusione del contratto, al 50%(5) delle provvigioni che gli sarebbero spettate nel caso di
esecuzione del contratto stesso, salvo che lo storno sia determinato da forza maggiore o da altre
gravi cause non imputabili alla ditta
Salvo patto in contrario nella zona in cui l’agente o rappresentante tratta in esclusiva gli affari di
una ditta, egli ha diritto a una provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo
intervento.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia l’agente o rappresentante ha diritto alla
provvigione sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del contratto, salvo, in ogni
caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l’obbligo per l’agente o rappresentante, a
richiesta della ditta, di prestare l’opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione
degli affari in corso.
ART. 5
Le provvigioni saranno liquidate preferibilmente alla fine di ogni trimestre e comunque entro il
semestre, e pagate non oltre i trenta giorni dall’approvazione del conto relativo. In caso di
divergenza sul conto provvigioni, la casa è tenuta a versare entro trenta giorni le somme non
contestate(6).
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell’agente o rappresentante, essa
deve almeno alla fine di ogni mese fornire all’agente o rappresentante le copie delle fatture inviate
direttamente ai clienti.
(5) La percentuale era del 25% è stata portata al 50% dall’Accordo del 1951.
(6) Il 1° comma dell’art.5, così modificato dall’accordo del 1953 sostituisce il precedente che era cosi redatto:
“Le provvigioni saranno liquidate almeno alla fine di ogni semestre con la spedizione all’agente o
rappresentante del conto provvigioni e pagate entro i 60 giorni dall’approvazione del conto relativo”.
Sulle provvigioni maturate l’agente o rappresentante ha diritto ad un anticipo nel corso del semestre
non superiore al 50%(7) del suo credito per tale titolo, salvo che l’agente o rappresentante risulti
debitore della ditta per altro titolo.
L’agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività, salvo
patto in contrario.
ART. 6
Quando sia pattuito a titolo di penale uno “Star del credere” a carico dell’agente o rappresentante
per inadempienza totale o parziale da parte del compratore, esso non potrà superare il 20% della
perdita subita dalla ditta.
Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso della penale a
carico dell’agente o rappresentante, in un anno, superi la metà dell’ammontare delle provvigioni
maturate nell’anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell’agente o
rappresentante. In tal caso se la ditta intenda risolvere il rapporto sarà esonerata dall’obbligo del
preavviso.
Eventuali deroghe alla norma di cui al primo comma del presente articolo potranno essere
convenute tra la Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti e le singole Federazioni
Nazionali di categoria aderenti alle associazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione
superi il 12%.
ART. 7
In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato dovrà essere dato
all’agente o rappresentante un preavviso di tre mesi se la durata del rapporto è inferiore a 5 anni, e
di 6 mesi se la durata del rapporto è superiore a 5 anni(8).
Ove la ditta preferisca esonerare senz’altro l’agente o rappresentante dalla prestazione, dovrà
corrispondergli, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni
liquidate nell’anno solare precedente, quanti sono i mesi di preavviso spettante all’agente o
rappresentante o una somma a questa proporzionale in caso di esonero da una parte del preavviso.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore all’anno, il detto computo si effettuerà in base
alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
Ad analogo obbligo è tenuto l’agente o rappresentante nei confronti della ditta nel caso di
risoluzione del rapporto da parte dell’agente o rappresentante.
La ditta può rinunciare al preavviso da parte dell’agente o rappresentante.
ART. 8
In caso di risoluzione del rapporto non provocata da colpa dell’agente o rappresentante, sarà
corrisposta dalla ditta agli stessi una indennità secondo le disposizioni degli articolo seguenti(9).
(7) La percentuale che era del 30% e stata portata al 50% dell’Accordo del 1951.
(8) Le parole in corsivo sono state aggiunte dall’Accordo del 1951.
(9) Così modificato dall’Accordo del 1951. Il testo originario era il seguente: “In caso di risoluzione del
rapporto a tempo indeterminato non provocata da fatto e colpa dell’agente o rappresentante, sarà
corrisposta dalla ditta allo stesso, una indennità secondo le disposizioni degli articoli seguenti”.
ART. 9
L’indennità di cui all’articolo precedente è fissata nella misura del 3% dell’ammontare delle
provvigioni liquidate dalla ditta all’agente o rappresentante durante il periodo di tempo in cui il
rapporto è rimasto in vigore.
Non si intendono provvigioni le somme corrisposte espressamente e specificatamente, sotto
qualsiasi forma, a titolo di rimborso o di concorso spese.
ART. 10
L’indennità di cui all’articolo 8 verrà corrisposta sulle provvigioni liquidate all’agente o
rappresentante nell’anno fino al limite di due milioni di lire. Qualora l’agente o rappresentante sia
impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, tale limite è elevato a due
milioni e mezzo(10).
ART. 11
L’indennità di cui agli articoli precedenti sarà corrisposta anche in caso di invalidità permanente
totale all’agente o rappresentante.
L’indennità stessa sarà pure corrisposta in caso di morte dell’agente o rappresentante agli eredi
testamentari ed in mancanza agli eredi legittimi entro il quarto grado.
ART. 12
In relazione alla costituzione da parte della Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di
commercio, dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, viene
istituito un trattamento di previdenza a favore degli agenti e rappresentanti i cui rapporti, a termine
o non, siano regolati dal presente accordo mediante il versamento da parte delle ditte di un
contributo del 3% sulle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante e da un pari contributo a
carico dell’agente o rappresentante che verrà trattenuto dalle ditte all’atto della liquidazione delle
provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra sono dovuti entro i limiti di cui all’articolo 10 e sono versati, di volta in
volta, all’Ente menzionato, all’atto del pagamento delle provvigioni come indicato all’art.5; in caso
di omesso e ritardato versamento dei contributi fuori di detto termine; le ditte, se richieste dall’Ente,
sono tenute a versare altresì le spese e gli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso
ufficiale di sconto.
Le ditte hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti all’Ente di cui sopra, entro i sei
mesi dall’inizio del rapporto di agenzia e per quelli in corso entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente accordo comunicando le successive eventuali variazioni.
Il trattamento di previdenza di cui al presente articolo, assorbe il trattamento dovuto dalle ditte agli
agenti o rappresentanti in caso di risoluzione del rapporto previsto agli articoli 8, 9, 10, 11 del
presente accordo.
Nei casi di risoluzione del rapporto per colpa dell'agente o rappresentante la parte dei contributi
versati dalla ditta verrà a questa rimborsata(11).
(10) I limiti di due milioni e due milioni e mezzo sono stati fissati dall’Accordo del 1951. I limiti originari di lire
50.000 e lire 70.000 erano stati aumentati dall’Accordo 29 ottobre 1947, con decorrenza 1° ottobre 1947 a
lire 500.000 e lire 700.000.
(11) Comma così modificato dall'Accordo del 1951; il testo originario era il seguente: "Nei casi di risoluzione
del rapporto da parte dell'agente o rappresentante o per suo fatto e colpa l'ammontare dei contributi di cui
sopra, per la parte versata dalla ditta, verrà a questa rimborsata".
Qualora il rapporto tra la ditta e l'agente o rappresentante duri ininterrottamente da 25 anni, ivi
compresi i periodi di guerra, e l'agente o rappresentante abbia raggiunto il 65° anno di età, esso
potrà richiedere la risoluzione del rapporto mantenendo il diritto alla liquidazione del suo conto di
previdenza.
Nei contratti a termine, in caso di anticipata risoluzione del rapporto, il trattamento di previdenza
per l'agente o rappresentante od il rimborso di cui al 5° comma del presente articolo non
pregiudicano il diritto al risarcimento del danno a carico della parte inadempiente.
Gli interessati, in base alle norme del presente accordo, a conseguire i pagamenti, liquidazioni,
restituzioni di contributi, ecc., decadono dai loro diritti in favore dell'Ente summenzionato ove non
prevedano a farli valere entro il termine di due anni.
Nel regolamento per la previdenza saranno inserite particolari norme riguardanti le modalità di
applicazione del presente articolo alla società di agenzia o rappresentanza commerciale(12).
ART. 13
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli all'agente
o rappresentante.
ART.14
Le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo dovranno essere
sottoposte per il tentativo di conciliazione all'esame delle associazioni stipulanti con la procedura
che verrà dalle stesse determinata(13).
Disposizione transitoria
ART. 15
Per i rapporti in atto all'entrata in vigore del presente accordo non si terrà conto delle provvigioni
liquidate fino al 31 dicembre 1933. Per il periodo successivo le ditte dovranno, entro il quadriennio
dalla entrata in vigore del presente accordo ed in quattro rate annuali uguali versare in dipendenza
degli obblighi di cui all'art.7 dell'Accordo economico stipulato tra la Confederazione degli
industriali, la Confederazione dei commercianti e la Federazione nazionale agenti e rappresentanti
di commercio il 25 maggio 1035 e pubblicato con decreto del Capo del Governo in data 5 luglio
1935, n. 1203(14), nella Gazzetta Ufficiale del 12 lugli 1935, n. 161, il 3% delle provvigioni liquidate
dal 1° gennaio 1934 alla entrata in vigore del presente accordo.
Per gli agenti o rappresentanti il cui rapporto è tuttora in vigore e che al 1° gennaio 1934 prestavano
ininterrottamente da venti o più anni, ivi compreso il periodo di richiamo alle armi durante la
guerra, la loro attività per conto della stessa ditta, questa sarà tenuta a versare in dipendenza degli
obblighi di cui all'art.10 dell'accordo economico 25 maggio 1935, citato nel comma precedente,
all'Ente di cui all'art.12 del presente accordo, entro i termini e con le modalità di cui al comma
precedente, il 4% delle provvigioni liquidate negli anni dal 1° gennaio 1934 al 31 dicembre 1938.
(12) Vedasi regolamento della Previdenza pagg. seguenti.
(13) Vedasi l'Accordo 25 giugno 1951 che ha istituito commissioni paritetiche per la conciliazione delle
controversie.
(14) L'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentazione
commerciale, del 25 maggio 1935, pubblicato con decreto del Capo del Governo 5 luglio 1935, n. 1203, è
ora sostituito dal presente accordo. Per coloro cui possa interessare, relativamente a rapporti di lavoro
anteriori al 1938, se ne riproduce il testo ai capitoli successivi.
Nessun versamento dovrà essere effettuato dalle ditte ai sensi dei comma precedenti, qualora nel
periodo considerato la media annuale delle provvigioni liquidate superi le L. 40.0000.
ART. 16
Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed
avrà la durata di tre anni. Ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro
mesi, esso si intenderà rinnovato di anno in anno.
Ove intervenga la disdetta il presente accordo manterrà tuttavia la propria efficacia fino al
perfezionamento del nuovo accordo che dovrà sostituirlo(15).
Per il periodo dal 1° gennaio 1937 alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
accordo, le parti convengono di richiamare in vigore l'accordo economico precedente del 25 maggio
1936(16) fatta eccezione per i rapporti esauriti in tale periodo.
ACCORDO 25 GIUGNO 1951
ISTITUZIONE DI COMMISSIONI PARITETICHE PER LA CONCILIAZIONE DELLE
CONTROVERSIE TRA AGENTI E RAPPRESENTANTI E CASE MANDANTI
(Stipulato in Roma tra la Confederazione Gen. It. del Commercio e la Federazione Naz. Agenti e
Rappresentanti).
ART. 1
Per l’esame e il tentativo di amichevole componimento delle controversie sorte in costanza e alla
fine del rapporto tra Agenti e Rappresentanti di Commercio e Case commerciali mandanti, sono
istituite presso le associazioni provinciali dei Commercianti aderenti alla Confederazione Gener.
Italiana del Commercio, Commissioni paritetiche composte di rappresentanti dei commercianti e
degli agenti. I membri delle Commissioni di cui al comma precedente, il numero non inferiore a
quattro (due per ognuna delle parti) e non superiore a otto (quattro per ognuna delle parti), saranno
nominati dalle Associazioni provinciali dei Commercianti aderenti alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio e dalle Associazioni provinciali di Agenti e Rappresentanti aderenti alla
Federazione Nazionale di categoria stipulante. La Segreteria delle Commissioni sarà affidata a un
funzionario delle Associazioni di Commercianti designato dal rispettivo Presidente. Nel corso
dell’esame delle vertenze le Commissioni potranno udire il parere di esperti designati dalle parti o
scelti di comune accordo dai membri delle Commissioni stesse.
(15) Per l'entrata in vigore, l'efficacia e la durata delle modificazioni apportate dall'accordo 18 luglio 1951,
vedasi quanto dispone l'art.10 dello stesso accordo qui di seguito riprodotto:
ART.10 - Il presente accordo, la cui efficacia è limitata agli iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti
(Confederazione del Commercio e Federazione Nazionale Agenti e Rappresentanti di Commercio),
entra in vigore il 1° luglio 1951, e avrà la durata di un anno; ove non venga disdetto da una delle parti con un
preavviso di tre mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno. Ove intervenga la disdetta, il presente accordo
manterrà tuttavia la propria efficacia fino al perfezionamento del nuovo accordo che dovrà sostituirlo.
(16) Vedasi nota 14.
ART. 2
Nella procedura di conciliazione sarà seguito il criterio della competenza territoriale e pertanto
l’esame delle singole controversie sarà demandato dalla Commissione istituita nel capoluogo della
provincia in cui risiede la Casa mandante. I verbali di conciliazione o di mancato accordo saranno
redatti in quattro copie, e rimessi alle parti interessate e alle rispettive Associazioni sindacali.
Di ogni vertenza esaminata dovrà essere data notizia alla Confederazione Generale Italiana del
Commercio e alla Federazione Nazionale delle Associazioni Agenti e Rappresentanti di commercio.
ART. 3
I soci delle organizzazioni stipulanti sono tenuti, prima di adire le vie legali, a sottoporre le
controversie all’esame e alla decisione delle Commissioni di cui al presente accordo.
ART. 4
Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 1952, e s’intenderà tacitante rinnovato di anno in anno
ove non ne sia intimata regolare disdetta a mezzo di lettera raccomandata, tre mesi prima della
scadenza.
ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 25 MAGGIO 1935 PER LA DISCIPLINA DEL
RAPPORTO DI AGENZIA E DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE(1)
ART. 1
Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti ed i rappresentanti di commercio, e le ditte
industriali e i commercianti, rappresentate rispettivamente dalla Confederazione degli industriali e
dalla Confederazione dei commercianti.
Agli effetti di esso, è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di
promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona.
Il presente accordo si applica anche alle società, regolarmente costituite, aventi per oggetto
esclusivo l’esercizio della attività suddetta.
Non si considera agente di commercio, agli effetti del presente accordo, colui che svolge l’attività di
cui sopra insieme all’esercizio del commercio in proprio nello stesso genere di prodotti.
ART. 2
Salvo patto in contrario, la ditta non può valersi contemporaneamente della stessa zona e per lo
stesso ramo di commercio di più agenti, né l'agente può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di
più ditte che siano in concorrenza fra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende salvo patto in contrario all'assunzione da parte dell'agente
dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro.
ART. 3
L'agente deve assolvere gli obblighi inerenti all'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni
impartite dalla ditta. L'agente non ha facoltà di riscuotere per la ditta né di concedere sconti o
dilazioni salvo speciale autorizzazione.
(1) Sostituito dall’Accordo del 1938; si riporta per coloro cui possa interessare relativamente a rapporti di
lavoro iniziati prima del 1938.
ART. 4
L’agente è pagato a provvigione sugli affari andati a buon fine. In caso di esecuzione parziale
dell’affare da parte del cliente, corrispondente ad esecuzione parziale da parte della ditta, l’agente
ha diritto alla provvigione in proporzione della somma incassata.
Nessuna provvigione spetta all’agente neppure in caso di insolvenza parziale del compratore, anche
se dipendente da concordato giudiziario o stragiudiziario o da transazione.
Salvo patto in contrario, la provvigione non spetta all’agente per i contratti comunque stornati dalla
ditta. L’agente ha però il diritto in questo caso al rimborso delle spese vive sostenute per la
conclusione del contratto.
Salvo patto in contrario, nella zona in cui l’agente tratta quale agente esclusivo gli affari di una
ditta, egli ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima, senza suo
intervento.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l’agente ha diritto alla provvigione sugli
affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del contratto, salvo, in ogni caso, le disposizioni
di cui ai commi precedenti e salvo l’obbligo per l’agente, a richiesta della ditta, di prestare l’opera
di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.
ART. 5
Le provvigioni saranno liquidate alla fine di ogni semestre con la spedizione all’agente del conto
relativo e delle copie delle fatture inviate ai clienti.
Sulle provvigioni maturate l’agente ha diritto a un anticipo nel corso del semestre, non superiore al
25% del suo credito per tale titolo.
L’agente non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività, salvo convenzione
contraria.
ART. 6
Quando sia pattuita una penale, a carico dell’agente per inadempienza totale o parziale da parte del
compratore, essa non potrà superare il 20% della perdita subita dalla ditta.
Tuttavia ove l’ammontare della penale a carico dell’agente in un anno superi l’ammontare delle
provvigioni maturate nell’anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell’agente.
La ditta ha però in tal caso, facoltà di risolvere il rapporto senza preavviso e senza indennità.
ART. 7
In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato tra ditta e agente da parte della ditta, non
dovuta:
a) a cessazione d’azienda o del ramo d’attività (escluse quindi le cessioni, fusioni, trasformazioni,
creazioni o partecipazioni a uffici o società centrali di vendita);
b) a giusta causa data dall’agente;
c) a fallimento della ditta non seguito da concordato, sarà corrisposta dalla ditta all’agente una
indennità secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
ART. 8
L’indennità di cui all’articolo precedente è fissata nella misura del 3% dell’ammontare delle
provvigioni liquidate dalla ditta all’agente durante il periodo di tempo in cui il rapporto è rimasto in
vigore e determinato come negli articoli seguenti.
ART. 9
Non si considerano provvigioni le somme, corrisposte espressamente e specificatamente, sotto
qualunque forma, a titolo di rimborso o di concorso spese.
ART. 10
Non si terrà conto delle provvigioni maturate fino al 31 dicembre 1933. Agli agenti che al 1°
gennaio 1934 prestavano ininterrottamente da 20 o più anni (ivi compreso il periodo di richiamo
alle armi durante la guerra) la loro attività per conto della stessa ditta, sarà concessa, al momento
della risoluzione del rapporto che importi diritto all’indennità, una maggiorazione del 30% della
indennità di competenza degli anni trascorsi dopo il 1934 e non oltre il 1938.
ART. 11
L’indennità non verrà corrisposta qualora le provvigioni determinate come sopra, percepite
dall’agente, superino nel periodo considerato la media annuale di lire 40.000.
ART. 12
L’indennità di cui agli articoli precedenti sarà corrisposta anche in caso di invalidità permanente
totale dell’agente. L’indennità stessa sarà pure corrisposta in caso di morte dell’agente al coniuge o
agli ascendenti o discendenti di primo grado.
ART. 13 
In caso di risoluzione del rapporto da parte della ditta nei casi in cui è dovuta l'indennità, dovrà
essere dato all'agente un preavviso di tre mesi, salvo che non sia stato pattuito un periodo più lungo.
Ove la ditta preferisca esonerare senz'altro l'agente dalla prestazione, dovrà corrispondergli in
sostituzione del preavviso, anche se questo sia stato pattuito in misura superiore ai tre mesi, una
somma pari a 3/12 delle provvigioni maturate nell'anno solare precedente o una somma a questa
proporzionale in caso di esonero da una parte del preavviso. Ad analogo obbligo è tenuto l'agente
nei confronti della ditta in caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente.
La ditta può rinunciare al preavviso da parte dell'agente.
ART. 14
Il trattamento stabilito dal presente accordo non si cumula con i trattamenti in vigore a cui sia
subordinata la risoluzione del rapporto.
ART. 15
Nel caso in cui un contratto a tempo determinato sia stipulato con durata non superiore ad un anno e
venga rinnovato per lo stesso periodo di tempo, il periodo eccedente il primo anno si considera a
tempo indeterminato agli effetti della indennità di cui all’art.7.
ART. 16
Le disposizioni del presente accordo si applicano anche a coloro che sono incaricati stabilmente da
una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
ART. 17
Le controversie di carattere collettivo circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo
verranno sottoposte, per il tentativo di conciliazione, all’esame delle associazioni stipulanti.
ART. 18
Il presente accordo avrà la durata di anni tre a partire dal 1° gennaio 1934 e si intenderà tacitamente
rinnovato per un egual periodo di tempo ove non venga disdetto da una delle parti con preavviso di
quattro mesi e così di seguito. Esso però non si applica ai rapporti già esauriti alla data della sua
pubblicazione.
STATUTO DELL’ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI
COMMERCIO(1)
(Approvato con R.D. 6 giugno 1939, n. 1305 – G.U. n. 215 del 14-9-1939)
Titolo I – Costituzione e scopi
ART. 1
Ai sensi dell'art.4, ultimo comma della legge 3 aprile 1926, n. 563, è costituito, ad iniziativa della
Federazione Agenti e Rappresentanti di Commercio, l'Ente Nazionale di Assistenza per Agenti e
Rappresentanti di Commercio.
L'Ente ha sede in Roma ed aderisce alla Confederazione dei Commercianti.
ART. 2
L'Ente, nei confronti delle categorie rappresentate dalla Federazione Agenti e Rappresentanti di
Commercio, si propone fini di istruzione professionale e di assistenza sociale, per il raggiungimento
dei quali potranno essere costituite separate gestioni da disciplinarsi con apposito regolamento.
Titolo II - Organi dell'Ente
ART. 3
Sono organi dell'Ente:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente.
ART. 4
Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che al Presidente, dai seguenti membri i quali
sono nominati con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale:
a) quattro rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio;
b) un rappresentante delle aziende industriali;
c) un rappresentante delle aziende commerciali;
(1) Nel testo qui pubblicato sono già inserite le modificazioni apportate dal D.P. 22 giugno 1949, n. 388 agli
artt. 3, 4, 9 e 15; è stato omesso il testo degli artt. 7, 8 e 10 secondo comma, perché soppressi con lo stesso
procedimento precitato.
d) un rappresentante delle aziende cooperative;
e) un funzionario del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
I rappresentanti di cui alle lettere a), b), c) e d) sono scelti dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza
Sociale fra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali più
rappresentative a carattere nazionale.
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
ART. 5
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni trimestre su invito del Presidente,
mediante avviso da inviarsi con lettera raccomandata 10 giorni prima e indicante il giorno, il luogo
e l'ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a cinque giorni.
Il Consiglio si riunisce invia straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure
ne facciano richiesta almeno tre componenti o Sindaci.
Le adunanze sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I componenti del Consiglio che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute
consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi 10 giorni dalla notificazione all'interessato della
relativa delibera. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle
Corporazioni.
ART. 6
Spetta al Consiglio:
a) di deliberare sulle direttive e sui provvedimenti rivolti all'attuazione dei fini istituzionali
dell'Ente;
b) di deliberare sulle proposte di istituzione delle gestioni separate e sui relativi regolamenti che
vengono sottoposti all'Ente della Federazione Agenti e Rappresentanti di Commercio in
riunione e previo accordo con altre associazioni sindacali eventualmente interessate;
c) di deliberare i regolamenti interni all'Ente;
d) di deliberare non oltre il 30 aprile di ogni anno sui resoconti morali e finanziari del Presidente e
sul Conto Consuntivo dell'Ente, e non oltre il 30 settembre di ogni anno sul Bilancio Preventivo
dell'Ente stesso;
e) di adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento tecnico ed amministrativo
dell'Ente e delle gestioni separate.
ART. 7
(Soppresso).
ART. 8
(Soppresso).
ART. 9
Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale.
a) ha legale rappresentanza dell'Ente;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
c) determina le materie da portare alla discussione del Consiglio di amministrazione;
d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Ente.
Il Presidente in caso di assenza o di impedimento può delegare le sue funzioni ad un membro del
Consigli di amministrazione.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Gestioni separate
ART. 10
Le deliberazioni circa la istituzione delle gestioni separate di cui all'art.2 del presente Statuto, ed i
relativi regolamenti, dopo l'approvazione di cui all'art.6, lettera b), saranno sottoposti alla ratifica
del Ministero delle Corporazioni.
Si omette il testo del secondo comma perché soppresso.
Titolo III - Patrimonio ed amministrazione
ART.11
Il patrimonio sociale è formato:
a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti lasciati, donazioni o comunque vengano
in possesso dell'Ente;
b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.
ART. 12
Le entrate dell'Ente sono costituite:
a) dall'ammontare dei contributi ad esso spettanti;
b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
c) dalle somme ad esso incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti,
ritenute, vendite di pubblicazioni, contributi, ecc.)
Per l'impiego delle somme eccedenti il fabbisogno ordinario dovranno seguirsi le disposizioni di cui
all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.
ART. 13
L'Ente dovrà sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria gli atti di cui alle lettere a), b), c), d),
e), del primo comma dell'art.30 del R.D. 1° luglio 1926 n. 1130.
ART. 14
Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonché per la formazione del Bilancio
Preventivo e del Conto Consultivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18
gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.
Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone
contemplate agli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.
ART. 15
Le funzioni dei Sindaci dell'Ente sono esercitate da un Collegio costituito da un funzionario del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con funzione di presidente, da un rappresentante
degli agenti e rappresentanti di commercio e da un rappresentante delle aziende designati dalle
rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.
Il collegio è nominato con decreto del Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale ed i suoi
componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
ART. 16
Le modifiche al presente Statuto saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte
all'approvazione ai sensi di legge.
ART. 17
In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico dell’Ente, il liquidatore nominato a
termine di legge provvederà alla realizzazione dell’attivo ed alla estinzione del passivo.
ART. 18
Per tutto quanto non è prescritto nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto della Federazione
Agenti e Rappresentanti di Commercio, allo Statuto della Federazione dei Commercianti, alle
disposizioni di legge ed in mancanza ai principi generali del diritto vigente.
REGOLAMENTO DELL’ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
(Approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente nella seduta del 26 marzo 1953,
successivamente approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 2 maggio
1953 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1953).
ART. 1
L’Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) provvede alla
riscossione ed alla amministrazione dei contributi dovuti da ciascuna ditta industriale, commerciale,
o azienda cooperativa (indicata in seguito con la parola “Ditta”) e dai rispettivi agenti e
rappresentanti (indicati in seguito con la parola “Agenti”) previsti dall’articolo 12 dell’accordo
economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 30
giugno 1938, pubblicato con Decreto del Capo del Governo del 17 novembre 1938, n. 1784 nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 30 novembre 1938, e successive modifiche, nonché alle conseguenti
liquidazioni secondo le norme del presente regolamento.
ART. 2
Le ditte hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti all’Ente, entro i sei mesi dall’inizio del rapporto
di agenzia, comunicando la data di inizio del rapporto stesso e tutte le generalità dell’agente
opportunamente documentate da certificati anagrafici, ed il relativo domicilio, specificando, quando
un agente sia una Società per azioni, o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la
ragione sociale di essa.
Nel caso in cui l’agente sia una Associazione di fatto, una Società semplice, collettiva o in
accomandita semplice, i dati di cui sopra dovranno essere comunicati nei confronti di ciascun socio
di essa, con l’indicazione delle percentuali dei versamenti spettanti ad ognuno.
Le ditte devono comunicare altresì tempestivamente tutte le variazioni relative ai dati di cui sopra
che si dovessero verificare nei confronti degli agenti iscritti all’Ente.
ART. 3
Le ditte che omettono l’iscrizione, di cui ai primi due comma dell’articolo precedente, rimangono
responsabili del pagamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate di spettanza propria e
dei propri mandatari, maturate dall’inizio del rapporto fino alla data di iscrizione dell’Agente
all’Ente, gravati dagli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto.
E’ tuttavia in facoltà dell’Ente di dispensare dal pagamento degli interessi di mora quando la
mancata tempestiva iscrizione degli agenti dipenda obiettivamente da cause non imputabili alle
ditte.
ART. 4
Le ditte trasmettono all’Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio gli importi
dei contributi trattenuti sulle provvigioni liquidate ai propri agenti e quelli di propria competenza in
un’unica soluzione all’atto del pagamento delle provvigioni, accompagnandoli con una distinta da
cui risulti chiaramente la causale del versamento riferita a ciascun agente.
Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o con versamento sul c/c postale dell’Ente(1),
debbono essere riportati sulla distinta gli estremi del bollettino postale.
La ricevuta liberatoria dei versamenti viene rilasciata direttamente dall’Ente, a meno che essi non
siano effettuati per vaglia postale o con versamento sul c/c postale dell’Ente stesso, nel qual caso le
ricevute tengono luogo di quella dell’Ente.
Nessun’altra prova dell’esecuzione dei versamenti potrà essere prodotta.
Gli obblighi derivanti dall’Ente per effetto del versamento dei contributi, sorgono alla data di
ricezione dei singoli versamenti.
ART. 5
La corresponsione degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto dei
contributi di cui fosse omesso o ritardato il versamento, decorre dalla data in cui essi avrebbero
dovuto essere corrisposti, e viene effettuata su richiesta dell’Ente.
L’Ente può astenersi di richiedere gli interessi di mora quando risulti che le ditte non abbiano
provveduto al versamento dei contributi per ragioni di forza maggiore o che i versamenti, benché
effettuati, non siano pervenuti all’Ente per circostanze non imputabili alle ditte.
ART. 6
L’Ente istituisce per ciascun agente conti individuali in cui annota i versamenti effettuati dalle ditte
sotto la data dell’avvenuta ricezione di essi.
Su detti conti devono essere annotati altresì tutti gli accreditamenti derivanti da attribuzioni di utili
o da altre cause.
(1) Il c/c dell’Ente porta il numero 1/1757
ART. 7
L’Ente, all’atto della istituzione del primo conto di ciascun agente, rilascia all’interessato un
certificato di iscrizione.
Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio
funzionario, l’Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo del conto ad esso intestato da cui
risultino i saldi accreditati alla data di chiusura dell’esercizio stesso, in relazione ad ogni ditta.
Trascorsi tre mesi dall’invio del riepilogo di cui al comma precedente ove non pervengano reclami,
esso si intende definitivamente accettato ed approvato dagli agenti interessati.
Il certificato di iscrizione di cui al primo comma del presente articolo, viene restituito all’Ente
all’atto della estinzione di tutti i conti intestati al titolare del certificato stesso, a seguito della
cessazione della sua attività.
ART. 8
I fondi disponibili in relazione al versamento dei contributi, di cui all’art.1, o che si rendano
disponibili in seguito a disinvestimenti, possono essere impiegati, secondo un piano determinato
anno per anno dal Consiglio di amministrazione, il quale fissa le relative quote, nelle seguenti
forme:
a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) annualità dovute dallo Stato;
c) cartelle o titoli equiparati emessi dagli Istituti esercenti il credito fondiario;
d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;
e) mutui a Istituti per le case popolari e alle cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato;
f) beni immobili;
g) mutui ipotecari;
h) piccoli prestiti agli agenti iscritti;
i) polizze di assicurazione.
Il piano annuale e sottoposto alla approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Gli investimenti diversi dall’acquisto di titoli di Stato devono in ogni caso garantire un utile
superiore a quello che si ricaverebbe dall’acquisto di essi.
In ogni caso deve essere distinta a depositi sui conti correnti di cui al punto d), una percentuale del
20% dei contributi predetti in modo da assicurare in ogni momento fondi disponibili per le
liquidazioni spettanti agli agenti.
ART. 9
I singoli investimenti, nei limiti del piano annuale di cui all’art. precedente, sono deliberati dal
Consiglio di amministrazione dell’Ente, che fissa di volta in volta le modalità ed il tasso di interesse
per le operazioni di credito e la misura del canone annuo da realizzare per ciascun lotto di immobili
che venga acquisito.
Il Consiglio di amministrazione dell’Ente può peraltro delegare la facoltà di deliberare al Presidente
per:
· depositi sui conti correnti fruttiferi presso Istituti di credito;
· mutui ipotecari inferiori a 20 milioni di lire;
· piccoli prestiti agli agenti.
ART. 10
Le richieste e le proposte di investimenti sono portate all’esame degli organi deliberanti previa
acquisizione dei documenti che garantiscono la libera disponibilità dei beni offerti in garanzia o in
vendita e la sussistenza dei requisiti soggettivi degli interessati che a norma dell’articolo 8 possono
compiere operazioni con l’Ente.
Detta documentazione deve essere integrata, per l’acquisto di beni immobili, da una relazione
tecnica da effettuarsi da un perito di fiducia dell'Ente, da una relazione della Direzione dell’Ente
stesso, da cui risulti il piano di impiego ed i reddito patrimoniale ricavabile, nonché del parere del
Comitato consultivo di cui all’art.21.
ART. 11(1)
Dall'utile netto di esercizio viene ogni anno prelevata, a giudizio del Consiglio di Amministrazione,
una somma da destinarsi a scopi di assistenza degli Agenti iscritti all'Ente.
Tale somma dovrà essere comunque contenuta in limiti tali da assicurare che la ripartizione degli
utili di cui al comma successivo, consenta un incremento dei conti non inferiore al 4%.
ART. 12
La liquidazione del conto individuale dell'agente relativo ai capitali accumulati con riferimento a
ciascun rapporto di agenzia o rappresentanza, viene effettuata a richiesta dell'interessato, o dei suoi
eredi, entro il termine massimo di due anni dalla cessazione di ciascun rapporto di agenzia o
rappresentanza, termine previsto dall'art.12 dell'accordo economico collettivo per la decadenza del
relativo diritto.
ART. 13
La decadenza di cui al precedente articolo non ha luogo qualora l'interessato richieda, e l'Ente vi
acconsenta, di lasciare sospesa la liquidazione fino al compimento del 65° anno di età.
In tal caso il conto individuale continua ad essere integrato annualmente dalla quota di utili di cui
all'art.11 e la decorrenza del termine citato nell'articolo precedente per la richiesta di liquidazione,
decorre dalla data di compimento del 65° anno di età.
In detta ipotesi, ove si verifichi premorienza dell'agente, il termine di decadenza, per gli eredi di
esso, decorre dalla data della morte.
ART. 14
Per ottenere la liquidazione della parte di contributi a carico della ditta versati sul proprio conto
individuale, l'agente deve esibire attestazione della ditta da cui risulti, oltre la data di cessazione del
rapporto, che la cessazione del rapporto stesso non sia dipesa da fatto o colpa dell'agente medesimo.
Si prescinde da tale attestazione quando siano trascorsi due anni dalla data di cessazione del
rapporto senza che la ditta abbia richiesto il rimborso della sua quota parte di contributi.
Tale attestazione non occorre inoltre nel caso in cui l'agente abbia compiuto 65 anni di età ed il
rapporto relativamente al quale si richiede la liquidazione dei contributi, duri da 25 anni, oppure nel
caso in cui la liquidazione venga richiesta dagli eredi e la morte del dante causa sia intervenuta in
pendenza di rapporto di agenzia o rappresentanza.
(1) Così modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 16/12/1954, approvata con
D.M. 1 aprile 1955.
La sentenza passata in giudicato che escluda il fatto o la colpa dell'agente nella cessazione del
rapporto, tiene luogo dell'attestazione della ditta.
ART. 15
Il rimborso a favore delle ditte della quota parte di contributi dalle ditte stesse versati, a seguito di
risoluzione del rapporto per fatto o colpa dell'agente, viene eseguito su richiesta delle ditte, da
effettuarsi entro il termine di due anni previsto dall'accordo economico collettivo 30 giugno 1938.
Nel caso peraltro che l'agente si opponga al rimborso di cui al comma precedente, deve dimostrare
che esiste contestazione circa le cause di risoluzione del rapporto.
La esibizione da parte della ditta di sentenza passata in giudicato, che dichiari risolto il rapporto per
fatto o colpa dell'agente, preclude ogni opposizione di rimborso.
ART. 16
L'agente che abbia compiuto i 65 anni di età può richiedere la liquidazione delle somme maturate a
suo favore sui conti relativi a ditte nei cui confronti il rapporto duri da oltre 25 anni ancorché non vi
sia cessazione del rapporto stesso.
In tale ipotesi l'Ente liquida solo gli accreditamenti relativi a contributi a carico dell'agente ed alle
quote di utili allo stesso attribuite, riservandosi la liquidazione dei residui contributi a cessazione
del rapporto.
ART. 17
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nel caso previsto dall'articolo
precedente, può essere liquidato interamente il conto.
In tale caso l'Ente assume in proprio, salvo diritto di rivalsa, l'obbligo di reintegrare le ditte di
quanto esse avessero diritto di ripetere all'agente nei confronti dei contributi versati in proprio.
Per l'esercizio di tale facoltà l'Ente può assicurarsi contro il rischio relativo.
ART. 18
L'esercizio dei diritti e facoltà derivanti dall'iscrizione all'Ente, nei casi in cui essi sono condizionati
al requisito dell'età; possono essere esercitati dalle società per azioni o in accomandita per azioni, o
a responsabilità limitata, al compimento del 25° anno di istituzione di ciascun rapporto di agenzia o
rappresentanza, oppure all'atto dello scioglimento della società.
Nel caso di società di fatto, società semplici, collettive o in accomandita semplice, i singoli soci
possono esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione all'Ente individualmente ed in tale ipotesi l'Ente
dà comunicazione alla società a cui l'interessato partecipa a tutti i provvedimenti adottati.
ART. 19
Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nei limiti consentiti dalla entità del provvedimento di cui
al primo comma dell'art.11, fissa annualmente le prestazioni assistenziali a favore degli iscritti
all'Ente.
ART 20
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite prestazioni
assistenziali a favore degli iscritti che volontariamente aderiscano alla costituzione di apposito
fondo con versamenti suppletivi.
ART. 21
Le decisioni di cui al secondo comma dell'art.3, al secondo comma dell'art.5, e le deliberazioni di
cui al secondo comma dell'art.9 sono adottate dal Presidente previo parere di un Comitato
consultivo composto di due consiglieri di amministrazione stesso, e di un componente del Collegio
sindacale, dal Collegio medesimo designato.
Il Presidente ha facoltà, inoltre, di avvalersi di tale Comitato quale organo consultivo per tutti gli
affari relativi all'amministrazione dell'Ente.
ART. 22
Il trattamento riservato agli iscritti in dipendenza del presente regolamento avrà effetto
relativamente ai contributi accreditati sui singoli conti che non siano stati impiegati sulla base delle
norme antecedenti.