VIAGGIATORI E PIAZZISTI
Dipendenti da ditte Commerciali
Contratto nazionale 15 maggio 1928 e successive modificazioni
Accordi integrativi per la provincia di Milano a tutto il 1949
CONTRATTO NORMATIVO
Stipulato in Roma il 15 maggio 1928 e pubblicato nel B.U.M.C. del 31 gennaio
1929
Fascicolo n. 5 – Allegato 18
ART. 1
Il presente contratto nazionale regola i rapporti fra i Viaggiatori e i
Piazzisti di commercio e le
Aziende commerciali da cui dipendono; uniforma, sostituisce ed assorbe tutte le
norme esistenti
nelle varie provincie, per effetto di contratti collettivi e consuetudini locali
in quanto dal presente
contratto disciplinati.
VIAGGIATORI
ART. 2
Agli effetti del presente contratto si ritiene Viaggiatore di Commercio chi è
stabilmente incaricato,
con vincolo di dipendenza da una ditta, di viaggiare in determinate zone per il
collocamento di
articoli trattati dalla ditta stessa, sia che viaggi a proprie spese come a
spese della ditta, sia che abbia
retribuzione fissa, oppure totalmente o parzialmente a provvigione, abbia o meno
le spese a proprio
carico. Sono ugualmente viaggiatori di commercio coloro che viaggiano
contemporaneamente per
più ditte, con consenso delle ditte stesse e con vincoli di dipendenza
relativi. Sono invece esclusi dal
presente contratto coloro che nell’esercizio delle loro funzioni pur avendo
una limitazione di zona,
hanno una piena autonomia di azione nello svolgimento del loro lavoro, non
avendo alcun vincolo
di itinerario e di impiego del loro tempo.
DELL'ASSUNZIONE DEL VIAGGIATORE, DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO, DEL
PERIODO DI PROVA
ART. 3
L'assunzione del personale verrà fatta secondo le norme con R. D. 29 marzo
1928, n. 10031, sulla
disciplina nazionale della domanda e dell'offerta del lavoro.
ART. 4
Ogni assunzione dovrà essere accompagnata da una convenzione scritta dalla
quale risultino
almeno:
a) durata dell'eventuale periodo di prova;
b) ampiezza del mandato conferito e della zona;
1 Ora abrogato e sostituito dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.
c) il periodo di tempo minimo annuale per cui la ditta si impegna di tenere in
viaggio il
viaggiatore;
d) trattamento economico (stipendio, provvigioni, diaria, rimborsi, spese,
ecc.);
e) eventuali compiti del viaggiatore durante il periodo in cui non viaggia,
tenuto presente che non
debbono essere affidate allo stesso mansioni incompatibili col suo grado;
f) il rapporto derivante da eventuale uso di automezzi.
ART. 5
Le convenzioni individuali debbono beneficiare delle norme più favorevoli che
saranno contenute
in successivi contratti collettivi della categoria alla quale il viaggiatore
appartiene (articolo 54 delle
norme per l'attuazione della Legge 3 aprile 1926, R. D. 1 luglio 1926, n. 1130
(1).
ART. 6
Ove sia stato stabilito all'atto dell'assunzione un periodo di prova, questo
dovrà, a pena di nullità,
risultare da atto scritto, l'assunzione si presume fatta a tempo indeterminato.
Il periodo di prova non
può in nessun caso superare i tre mesi. Trascorso il periodo di prova, senza
che alcuna delle parti
abbia dato regolare disdetta scritta, il viaggiatore si intenderà assunto in
servizio stabile. Il servizio
prestato durante il periodo di prova, nel caso di continuazione del rapporto, va
computato, a tutti gli
effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio. La risoluzione del
rapporto di lavoro durante
il periodo di prova potrà avvenire in qualunque momento a termini di legge
(art.4 del R. D. L. 13
novembre 1924, n. 1825, Contratto sull'impegno privato2.
DELLE FERIE ANNUALI
ART. 7
Il viaggiatore ha diritto ad un periodo annuale di riposo come segue:
a) giorni 10, quando abbia compiuto un anno di anzianità e fino a 2 anni
compiuti;
b) giorni 15, con anzianità di servizio oltre 2 anni e fino a 8 anni compiuti;
c) giorni 20, con anzianità di servizio oltre 8 anni e fino a 15 anni compiuti;
d) giorni 25, con anzianità di servizio oltre i 15 anni e fino a 20 anni
compiuti;
e) giorni 30, con anzianità oltre i 20 anni compiuti.
Coloro che pur avendo superato il periodo di prova, non anno compiuto un anno di
servizio,
avranno diritto di usufruire di un periodo di ferie corrispondente a tanti
dodicesimi di quanto
previsto dal comma a) per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato,
considerandosi a tale
effetto i mesi compiuti.
(1) R. D. L. 1 LUGLIO 1926, N. 1130
ART. 54
I contratti di lavoro individuali stipulati dai singoli datori di lavoro e
lavoratori soggetti al contratto
collettivo, debbono uniformarsi alle norme da questo stabile.
Le clausole difformi dei contratti di lavoro individuali preesistenti o
successive al contratto
collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo salvo
il caso che siano più
favorevoli ai lavoratori.
2 L'art.4 del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego
privato, stabilisce che durante il
periodo di prova la risoluzione del contratto d'impiego ha luogo in qualunque
tempo senza preavviso o
indennità.
La stessa efficacia hanno i contratti collettivi di fronte ai regolamenti di
fabbrica.
Durante il periodo di ferie, decorrono a favore del viaggiatore le retribuzioni
fisse normalmente
corrisposte.
Il periodo delle ferie, che normalmente decorrerà dal maggio all’ottobre,
dovrà essere concesso in
modo continuativo per almeno due terzi, salvo speciali accordi in casi
eccezionali, tra datore di
lavoro e viaggiatore.
Dal periodo di ferie non si detraggono gli speciali permessi accordati per gravi
motivi di famiglia o
per comprovata malattia.
I turni per le ferie vengono stabiliti dal datore di lavoro a seconda
dell’esigenza dell’azienda.
In caso di licenziamento spetteranno al viaggiatore tanti dodicesimi del periodo
di ferie al quale ha
diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di
competenza.
Il viaggiatore ha diritto al riposo festivo settimanale.
Qualora per ragione di dislocazione non gli fosse possibile per oltre un mese di
recarsi in famiglia,
avrà diritto di ottenere, in sostituzione del riposo, una licenza
corrispondente ai giorni di riposo non
fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese della ditta.
Il viaggiatore per l’Estero usufruirà del trattamento di cui sopra,
compatibilmente con la
dislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta.
DELLE MALATTIE ED INFORTUNI(1)
ART. 8
Il viaggiatore ammalato, salvo casi speciali, deve comunicare alla ditta, la sua
malattia entro quattro
giorni; e, se richiesto, dovrà inviare il certificato medico. E’ in totale
facoltà della ditta di far
controllare da un medico di sua fiducia la malattia del viaggiatore. Nel caso di
contestazione sarà
nominato un arbitro designato d’accordo dalla ditta e dal viaggiatore e, in
caso di mancato accordo,
dalle due organizzazioni di primo grado.
(1) Vedi l’accordo integrativo del contratto nazionale di lavoro per i
viaggiatori e piazzisti dipendenti da ditte
commerciali, relativo alla istituzione della Cassa Nazionale Malattie per gli
addetti al commercio
(stipulato tra la Confed. Dei Commercianti e quella dei lavoratori del Commercio
il 21 novembre 1929 e
pubblicata nel B.U.M.C. del 10 dicembre 1929, fascicolo 19, allegato n. 75), il
quale dichiara abrogato il
2° comma dell’art.39 del presente Contratto Collettivo, stabilisce
obbligatoria l’iscrizione dei viaggiatori
alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio, dichiarandone lo
Statuto parte integrante
dell’accordo stesso. Vedi inoltre il Contratto collettivo per la conservazione
del posto in caso di malattia o
di infortunio dei lavoratori dipendenti da aziende commerciali (stipulato fra la
Confederazione dei
Commercianti e la Confederazione dei Lavoratori del Commercio il 1° agosto
1937, e pubblicato nel
B.U.M.C. del 15 ottobre 1937, fascicolo 163, allegato n. 1243), il quale
stabilisce che in caso di malattia
accertata o di infortunio il datore di lavoro conserverà il posto al
lavoratore, per un periodo di sei mesi,
semprechè, in base al vigente Statuto della C.N.M.A.C. il lavoratore stesso
abbia diritto per il medesimo
periodo alle prestazioni da parte della Cassa, mantenendo ferme le clausole dei
contratti collettivi vigenti
che siano più favorevoli al lavoratore. Pertanto in applicazione dei due
Accordi collettivi su citati le
disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 vengono in parte modificate, nel senso
che:
· Il datore di lavoro conserverà il posto al viaggiatore ammalato o
infortunato con non più di 10 anni di
servizio per 9 mesi.
· La Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio corrisponderà al
viaggiatore ammalato –
qualunque sia la nazionalità di servizio – la regolare retribuzione (oltre
che le indennità medico –
farmaceutiche) per un periodo massimo di 180 giorni.
· Per i viaggiatori con oltre dieci anni di servizio, l’onere eccedente di
180 giorni resta a carico del
datore di lavoro che provvederà direttamente alla relativa corresponsione.
ART. 9
Nei casi di interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia il
principale conserverà il posto e
corrisponderà gli assegni al viaggiatore ammalato nella misura e per i periodi
seguenti:
a) superato il periodo di prova fino cinque anni di servizio: mesi 1 con
retribuzione intera e mesi 2
con mezza mensilità di retribuzione;
b) da cinque a dieci anni di servizio: mesi 2 con intera retribuzione e mesi 4
con mezza mensilità di
retribuzione;
c) oltre i dieci anni di servizio: mesi 3 con intera retribuzione e mesi 6 con
mezza mensilità di
retribuzione.
Agli effetti di cui sopra viene considerata quale retribuzione mensile lo
stipendio fisso e la media
mensile delle provvigioni dell’ultimo anno o del minor tempo trascorso e la
quota diaria stabilita
nell’art.31. Nel caso di malattia che si verifichi mentre il viaggiatore è in
servizio fuori residenza
tutte le spese di vitto, alloggio, di cure comuni e del trasporto (anche quando
la malattia è seguita da
decesso) ove richieste, saranno a carico della ditta, la quale è esonerata
dalla corresponsione della
diaria. Quando il datore di lavoro dopo a scadenza dei termini di cui sopra, non
intendesse
continuare la corresponsione di assegni, sarà in obbligo di licenziare, il
dipendente ammalato.
Il periodo di malattia è considerato utile agli effetti dell’anzianità di
servizio.
ART. 10
Qualora dopo la ripresa del servizio, ed entro un termine massimo di sei mesi,
la medesima malattia
torni a manifestarsi con carattere di continuità, le indennità spettanti al
viaggiatore ammalato per
questo secondo periodo saranno quelle previste dall’art.6 del R.D.L. 13
novembre 1924, n. 1825(1),
con l’avvertenza che in ogni caso l’indennità, per l’intero periodo
compresa la ricaduta, non potrà
essere inferiore a quella prevista dall’articolo precedente.
ART. 11
In caso di morte del viaggiatore competerà al coniuge, nonché ai congiunti a
carico, o in difetto agli
eredi legittimi, la indennità di licenziamento stabilita dall’art.14.
(1) R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825
ART6. – … ..
Nei casi di interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia, il
principale conserverà il posto al
dipendente per il periodo di:
a) 3 mesi, se questi abbia un’anzianità di servizio non superiore ai 10 anni;
b) 6 mesi, se abbia un’anzianità di servizio di oltre 10 anni.
Nel caso in cui alla lettera a) l’impiegato avrà diritto alla intera
retribuzione per il primo mese e alla metà di
essa per i successivi due mesi; nel caso della lettera b) alla intera
retribuzione nei primi due mesi e alla metà
di essa per i successivi.
DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 12
Ad ogni effetto il viaggiatore di commercio per l’Estero è classificato nella
prima categoria e quello
per l’interno della seconda categoria, stabilite dai capoversi 1° e 2°
lettera a) dell’articolo 10 R.D.
13 novembre 1924, n. 1825.
ART. 13
La risoluzione del contratto di locazione d’opera, tanto nel caso di
licenziamento, da parte della
ditta, quanto nel caso di dimissioni da parte del viaggiatore, deve essere
preceduta da regolare
preavviso scritto. Per il viaggiatore all’interno i termini di preavviso sono
i seguenti:
1) Mesi 1 per coloro che, avendo superato il periodo di prova non hanno
raggiunto 5 anni di
servizio.
2) Giorni 45 per coloro che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10
anni.
3) Mesi 2 per coloro che hanno raggiunto 10 anni di servizio.
Per i viaggiatori all’Estero i suddetti termini saranno raddoppiati.
In caso di mancato preavviso nei termini suddetti è dovuta una indennità pari
alla retribuzione
corrispondente al periodo di preavviso. I termini di disdetta decorrono dalla
metà o dalla fine di
ciascun mese.
ART. 14
Oltre al preavviso nei termini stabiliti dal’art.13 od in difetto, oltre alla
indennità corrispondente,
compete al viaggiatore licenziato una indennità pari ai 25/30 della
retribuzione mensile per ogni
anno di servizio prestato. Se il personale retribuito in tutto o in parte con
provvigioni, premi di
produzione o partecipazioni agli utili, questi saranno ragguagliati alla media
dell’ultimo triennio; se
il triennio non sia compiuto, alla media del tempo da lui passato in servizio
(art.10, Legge Imp.
Priv.(1)). Salvo quanto è disposto dall’articolo seguente per il periodo che
precede l’entrata in vigore
del presente contratto.
ART. 15
Al viaggiatore licenziato dovrà essere applicato il trattamento esistente per
legge o per usi o
convenzioni locali sia in materia di preavviso che in quella di indennità di
licenziamento sino alla
data di entrata in vigore del presente contratto. A tale scopo i diritti
derivanti dal detto trattamento
dovranno essere fissati con documento scritto riferiti alla data del 21 aprile
1928, tenendosi distinti i
termini riguardanti il preavviso da quelli riguardanti l’indennità di
licenziamento (anzianità).
All’atto dell’effettivo licenziamento si devono applicare i termini di
preavviso riferiti all’intero
periodo prestato, calcolati in conformità degli articoli 13 e 45. Qualora però
i termini di preavviso
fissati al 21 aprile 1928 risultino superiori a quelli da applicarsi al momento
del licenziamento, il
datore di lavoro potrà chiedere al dipendente di stare in servizio per il
maggior termine, ma se il
dipendente non consenta dovrà liquidargli in contanti, sulla base dell’ultima
retribuzione, la
differenza del maggior termine stesso.
(1) Per il compito degli emolumenti utili agli effetti della indennità di
anzianità, vedi più innanzi agli art.30 e 31.
ART. 16
Ai fini delle eventuali indennità di licenziamento e di anzianità, stabilite
nel presente patto per il
contratto a tempo indeterminato, al viaggiatore sarà sempre computato tutto il
periodo di tempo
passato alle dipendenze della medesima azienda, sia con contratti a tempo
determinato che a tempo
indeterminato. Tale norma tuttavia non si applica al primo rapporto contrattuale
regolato da
contratto a termine, quando questo abbia avuto una durata complessiva di
servizio non superiore a
due anni; mentre anche detto periodo sarà computato ai fini delle suindicate
indennità, quando il
viaggiatore prosegua, comunque, il rapporto contrattuale con la stessa ditta.
ART. 17
Le indennità di licenziamento debbono essere pagate al viaggiatore all'atto
della cessazione del
servizio. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause (qualunque
esse siano) sarà
conteggiato l'interesse commerciale corrente con decorrenza dal giorno
dell'effettiva cessazione del
servizio.
ART. 18
In caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo di una ditta o quando
la ditta precedente
non abbia dato il preavviso o corrisposto le indennità al viaggiatore, previste
dal presente contratto
in caso di licenziamento, la nuova ditta subentrante, ove non intenda adempiere
agli obblighi ed
assumere il viaggiatore stesso con ogni diritto a lui spettante per il servizio
precedentemente
prestato, sarà tenuta alla osservanza integrale degli obblighi gravanti per
effetto del presente
contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.
ART. 19
In caso di fallimento, della ditta il viaggiatore ha diritto alle indennità di
preavviso e di anzianità
stabilite dal presente contratto come per il caso di licenziamento, ed il
complessivo avere del
viaggiatore sarà considerato credito privilegiato a norma delle vigenti leggi.
DIMISSIONI E QUIESCENZA
ART. 20
Rimangono fermi agli effetti delle indennità in caso di dimissioni gli
eventuali diritti acquisiti dai
singoli impiegati che all'entrata in vigore del presente contratto siano in
servizio. Qualora le
dimissioni siano determinate da giusta causa, compete al viaggiatore
dimissionario l'indennità di
licenziamento come se fosse stato licenziato, escluso il preavviso. In ogni caso
al dimissionario che
abbia un'anzianità di almeno 25 anni nell'azienda dalla quale si dimette
competono le indennità
seguenti:
a) se abbia compiuto 50 anni di età: 1/4 delle indennità che avrebbe percepito
in caso di
licenziamento;
b) se abbia compiuto 55 anni di età: metà delle indennità che avrebbe
percepito in caso di
licenziamento;
c) se abbia compiuto 60 anni di età: 3/4 delle indennità che avrebbe percepito
in caso di
licenziamento;
d) se abbia un'anzianità di 20 anni e compiuto 65 anni di età l'intera
indennità che avrebbe
percepito in caso di licenziamento.
ART. 21
Qualora una viaggiatrice fosse costretta a dare le dimissioni per contrarre il
matrimonio, avrà diritto
all'indennità di licenziamento.
ART. 22
All’atto della liquidazione delle competenze relative alla cessazione del
rapporto d’impiego, il
datore di lavoro rilascia all’interessato, nonostante qualsiasi contestazione,
il certificato di servizio
prestato, contenente l’indicazione del tempo durante il quale egli è rimasto
in servizio e della natura
delle attribuzioni disimpegnate.
DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO
ART. 23
L’anzianità viene calcolata dal giorno in cui il viaggiatore è entrato a far
parte del personale della
Ditta, qualunque siano state le mansioni ad esso affidate.
L’interruzione del servizio per la guerra 1915-1918, per gli ex combattenti,
sarà considerata come
non avvenuta agli effetti dell’anzianità, fermi restando i maggiori diritti
già riconosciuti agli ex
combattenti in servizio all’entrata in vigore del presente contratto. Le
frazioni di anno saranno
considerate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi.
DELLA SOSPENSIONE DI LAVORO
ART. 24
In caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro ed
indipendente dal
viaggiatore, questi ha diritto alla ordinaria retribuzione per tutto il tempo
della sospensione ed in
difetto al trattamento previsto per il licenziamento.
DELLA CHIAMATA ALLE ARMI E DEL RICHIAMO ALLE ARMI
ART. 25
La chiamata alle armi, per adempiere agli obblighi di leva, porta alla
risoluzione del contratto(1). La
Ditta corrisponderà una indennità che per il viaggiatore varierà da uno a due
mesi di retribuzione da
stabilirsi provincialmente.
ART. 26
Il richiamo alle armi non dà luogo alla risoluzione del contratto. Il richiamo
continua a far parte del
personale dipendente dalla Ditta, e percepirà per tra mesi una retribuzione
pari a quella mensile
ordinariamente corrisposta(2).
(1) Per la conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio
di leva, vedasi ora il D.
13/09/1946, n. 303.
(2) Il trattamento di richiamo alle armi è ora regolato dalla Legge 10/06/40 n.
653.
ART. 27
Il viaggiatore che abbia lasciato la Ditta per richiamo alle armi ha il dovere
di presentarsi entro 15
giorni dal collocamento in congedo, intendendosi in caso contrario risolto il
contratto per sua
inadempienza, salvo il caso di forza maggiore debitamente comprovato.
ART. 28
Omissis(1)
RETRIBUZIONE, DIARIA ECC.
ART. 29
La retribuzione media mensile del viaggiatore non deve essere inferiore a quella
minima fissata per
gli impiegati di pari categoria delle stesse aziende dagli accordi salariali
stabiliti dalle Associazioni
di primo grado. Il modo e la misura delle retribuzioni sarà stabilita nella
convenzione scritta tra le
parti contraenti, di cui all’art.4 (paragrafo D).
ART. 30
Qualora il viaggiatore sia pagato anche o soltanto con una provvigione sugli
affari detta provvigione
dovrà venirgli corrisposta solo sugli affari andati a buon fine. Nel caso di
esecuzione o di
pagamento parziale, al viaggiatore è dovuta una provvigione in proporzione
della somma incassata.
Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente non sarà dovuta al
viaggiatore alcuna
provvigione sulla percentuale di reparto o di concordato, se questa sia
inferiore al 50%.
La provvigione gli spetta però integralmente nel caso di contratti stornati
dalla Ditta e non giunti
buon fine per causa imputabile ad essa. Le provvigioni saranno liquidate alla
fine di ogni semestre
con la spedizione al viaggiatore del conto relativo ed occorrendo delle copie
delle fatture.
La liquidazione deve farsi in base all’importo delle fatture senza deduzioni
per sconti extra o
bonifici e resi derivanti da colpa della ditta. Dall’ammontare delle fatture
si detrarrà l’importo dei
bolli ed eventuali porti ed imballi. Qualora il viaggiatore sia pagato
prevalentemente a provvigione,
avrà diritto di chiedere mensilmente degli acconti in misura non superiore ai
3/5 delle provvigioni
relative alle fatture spedite nel mese precedente. Al viaggiatore retribuito
totalmente o parzialmente
a provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla Ditta
senza il suo tramite (affari
indiretti) con la clientela da esso visitata nella zona normalmente affidatagli,
oppure, ove non esista
una zona determinata, con la clientela abitualmente da esso visitata. Quando dal
contratto
individuale (di cui all’art.4) non risulti diversamente, s’intenderà che la
provvigione spettante sarà
di eguale misura tanto sugli affari diretti che su quelli indiretti.
ART. 31
La diaria fissa od a piè di lista, esclude le spese di trasporto, costituisce,
ad ogni effetto, almeno per
2/5 parte integrante della retribuzione. Ove il viaggiatore abbia in tutto od in
parte le varie spese a
suo carico, se ne dovrà tenere proporzionalmente conto in deduzione, per
stabilire ad ogni effetto la
retribuzione reale del viaggiatore stesso.
(1) Riguardava la chiamata in servizio nella M.V.S.N.
ART. 32
Nessuna diaria né indennità relativa è dovuta al viaggiatore, quando è in
sede a disposizione del
principale nella città ove egli vive abitualmente. Qualora però durante
l’anno non sia stato mandato
in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente gli sarà corrisposta
una indennità per i
giorni di mancato viaggio nella misura seguente:
a) se ha residenza in loco, avrà una indennità nella misura di cui
all’articolo precedente 2/5 alla
diaria;
b) se invece il viaggiatore con consenso del principale ha la sua residenza in
luogo diverso da
quello ove ha sede la ditta, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra,
al riconoscimento delle
maggiori spese cui va incontro. Nel caso che lo stesso viaggiatore fosse
trattenuto in sede a
disposizione oltre 1/3 del tempo in cui contrattualmente dovrebbe rimanere in
viaggio esso ha
diritto di considerarsi licenziato a tutti gli effetti.
ART. 33
A carico del viaggiatore non potrà venire posto alcun star del credere. Qualora
date le speciali
modalità del lavoro del viaggiatore, venga posto, con apposita convenzione
scritta a carico del
viaggiatore una penalità proporzionale alle perdite derivanti dal mancato buon
fine degli affari da
lui procurati, la misura di tale penalità non potrà superare il doppio della
percentuale spettante allo
stesso a titolo di provvigione, con un massimo del 10%. Qualora però la
provvigione superi il 10%,
la penalità potrà essere superiore a detto limite, sino ad uguagliare la
provvigione stessa.
ART. 34
La provvigione è dovuta anche sugli affari la cui esecuzione deve venire dopo
la fine del rapporto
d’impiego.
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
ART. 35
Il viaggiatore incombe l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i
doveri a lui demandati, di
seguire una condotta strettamente conforme ai doveri civili e di seguire in ogni
momento le norme
della più completa fedeltà verso la propria Ditta. Il viaggiatore per la sua
delicata funzione, deve
cooperare alla prosperità dell’azienda con cura particolare e speciale della
clientela.
ART. 36
E’ considerata mancanza grave la evidente e persistente immoralità; la
mancata fedeltà presso la
Ditta, come: l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto
d’ufficio, la falsità o
l’occultazione nei dati informativi, nonché la grave ed abituale indisciplina
che abbia provocato
ripetuti richiami da parte del datore di lavoro. Per tali gravi mancanze il
datore di lavoro può
deliberare il licenziamento con esclusione di qualsiasi indennità e con le
altre conseguenze di
ragione e di legge.
ART. 37
Si considera motivo di licenziamento disciplinare senza indennità per l’aver
taciuto al momento
dell’assunzione in servizio, circostanze che possono infirmare sostanzialmente
il contratto stipulato.
ART. 38
Nel caso che il viaggiatore fosse sottoposto a procedimento penale per reati
contro la proprietà o la
persona, il datore di lavoro determinerà se, in pendenza di giudizio, debba
sospenderlo dal servizio
oppure dal servizio e dallo stipendio. Dopo il giudizio definitivo il datore di
lavoro decide sulla
riassunzione o meno in servizio, ed in caso di mancata riammissione, agli
effetti delle eventuali
indennità di licenziamento, non si computa il periodo di sospensione. Nel caso
di imputazione
seguita da arresto, il viaggiatore si intende sospeso ipso jure.
PREVIDENZA
ART. 39
Il viaggiatore deve essere assicurato a totale carico della Ditta contro gli
infortuni, in modo da
garantire ad esso o a chi per esso un indennizzo non inferiore a quello previsto
dalla legge sugli
infortuni del lavoro per gli operai. In attesa delle nuove disposizioni di
legge, in merito alle
assicurazioni sociali le parti contraenti riconoscono di comune accordo la
necessità di provvedere
per i viaggiatori di commercio alla assicurazione contro le malattie e per tanto
demandano a una
Commissione composta di rappresentanti delle categorie contraenti, lo studio del
problema da
prospettare alle Superiori Gerarchie(1).
ART. 40
E’ in facoltà del datore di lavoro di detrarre dall’ammontare delle somme
corrisposte in caso di
malattia, licenziamento, morte, quanto possa spettare al viaggiatore od ai suoi
eredi legittimi per
quegli atti di previdenza che fossero compiuti dai datori di lavoro, non per
obbligo contrattuale, ma
come spontanea elargizione.
ART. 41
Qualora il viaggiatore, per l’esplicazione delle proprie funzioni, si serva
abitualmente di automezzi,
i rapporti inerenti saranno successivamente regolati da un’apposita
convenzione che verrà
concordata nazionalmente.
ISPETTORI PRODUTTORI VIAGGIANTI
ART. 42
Le disposizioni del presente contratto riguardanti il viaggiatore all’interno,
si applicano pure agli
Ispettori produttori viaggianti.
PIAZZISTI
ART. 43
Agli effetti del presente contratto si ritiene piazzista di commercio chi è
stabilmente incaricato con
vincolo di dipendenza da una Ditta, di collocare nella città, sede della Ditta,
ed immediati dintorni,
(1) Il secondo comma del presente articolo è stato abrogato dal C.C. 21
novembre 1929.
gli articoli trattati dalla Ditta stessa, comunque sia retribuito. Sono
egualmente piazzisti coloro che
lavorano per più Ditte col consenso delle stesse e con vincoli di dipendenza
relativi.
ART. 44
Ad ogni effetto il piazzista di commercio è considerato:
a) di seconda categoria se ha un’anzianità professionale di 8 anni;
b) di terza categoria se ha un’anzianità professionale inferiore.
ART. 45
I termini di preavviso, in caso di licenziamento o dimissioni, per il piazzista
di seconda categoria,
sono uguali a quelli per il viaggiatore all’interno, mentre per quelli di
terza categoria sono i
seguenti:
1) per coloro che hanno superato il periodo di prova e non hanno raggiunto i 5
anni di servizio,
giorni 15;
2) per coloro che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non 10, giorni 30;
3) per coloro che hanno raggiunto i 10 anni, giorni 45.
ART. 46
Il piazzista che cade ammalato, salvo casi speciali, deve indicare alla Ditta
entro 24 ore la sua
malattia e se richiesto dovrà presentare il certificato medico.
ART. 47
Le disposizioni del presente contratto si applicano anche nei confronti dei
piazzisti di commercio
per quanto sono ad essi applicabili.
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 48
Il presente contratto, che ha inizio dal 21 aprile 1928, avrà la scadenza al 30
dicembre 1930 e
s’intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio, quando non sia data
disdetta da una delle
parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza. In ogni caso esso ha
valore fino a che non sia
stato ratificato un nuovo Contratto Nazionale. Esso si applica al personale in
regolare servizio ed a
quello assunto successivamente alla data del 21 aprile 1928 anno sesto.
ART. 49
Per tutto quanto non è previsto nel presente contratto valgono le disposizioni
di legge.
CONTRATTO COLLETTIVO RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO DA FARSI ALLE
PRESTATRICI D’OPERA CHE RASSEGNANO LE DIMISSIONI PER CONTRARRE
MATRIMONIO E IN OCCASIONE DELLA MATERNITA’(1)
Stipulato in Roma il 9 maggio 1937, e pubblicato nel B.U.M.C. del 31 agosto
1937, fasc. 159, all.
n. 1199
ART. 1
Le prestatrici d’opera che rassegnano le dimissioni per contrarre matrimonio
conservano il diritto
alle indennità di licenziamento, escluso il preavviso, nella misura e secondo
le modalità stabilite nei
singoli Contratti Collettivi di Lavoro, o in mancanza per le categorie
impiegatizie, nel R.D.L.
13/11/24, n. 1825, per il caso di licenziamento.
ART. 2
Per le categorie sprovviste di Contratti Collettivi di lavoro e che non
rientrano nella sfera di
applicazione del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, le indennità di cui al
presente articolo 1 non
potranno essere inferiori a giorni 5 per ogni anno di servizio prestato.
ART. 3
Le dimissioni di cui al precedente articolo debbono essere rassegnate per
iscritto osservando i
termini di preavviso prescritti nei singoli Contratti Collettivi di lavoro o, in
mancanza, nel R.D.L.
13 novembre 1924, n. 1825 per il caso di licenziamento.
ART. 4
La corresponsione della indennità prevista dal presente Contratto dovrà essere
effettuato alle
prestatrici d’opera all’atto dell’esibizione del certificato di Matrimonio
o altro documento
equipollente, purché tale esibizione avvenga entro sei mesi dalla data di
risoluzione del rapporto di
lavoro.
ART. 5
Il trattamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2 spetta ugualmente alle
prestatrici d’opera che
rassegnano le dimissioni in occasione della maternità non oltre il sesto mese
dal parto.
ART. 6
Il presente contratto Collettivo non abroga le migliori condizioni stabilite in
materia nei contratti
Collettivi vigenti.
(1) Il presente contratto abroga e sostituisce il precedente Contratto
collettivo riguardante il trattamento da
farsi alle prestatrici d’opera del commercio che rassegnino le dimissioni per
contrarre matrimonio, stipulato il
1° febbraio 1936, pubblicato sul B.U.M.C. del 14 marzo 1936, fascicolo 131,
allegato n. 808.
ART. 7
La durata del presente Contratto Collettivo è di un anno, con effetto dal
giorno della sua
pubblicazione. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, quando
non ne sia data
disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della sua scadenza.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA GRATIFICAZIONE NATALIZIA AI
LAVORATORI DEL COMMERCIO
Stipulato in Roma il 9 novembre 1938 e pubblicato nel B.U.M.C. del 30 novembre
1938, fascicolo
n. 190, allegato 1451.
ART. 1
In coincidenza con la vigilia di Natale i datori di lavoro corrisponderanno ai
propri dipendenti con
qualifica impiegatizia una gratificazione nella misura di 20/30 (venti
trentesimi)(1) della retribuzione
mensile normale.
ART. 2
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell’anno, e sempre che sia
stato superato il periodo di prova, i lavoratori di cui all’articolo
precedente avranno diritto a tanti
dodicesimi dell'ammontare della gratificazione per quanti sono i mesi interi di
anzianità di servizio.
ART. 3 – 4 - 5(2)
ART. 6
Agli effetti dei calcoli di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 la
gratificazione sarà computata: per i
lavoratori con retribuzione fissa, sulla base dell’ultima retribuzione
percepita precedentemente al
Natale; per i lavoratori con retribuzione costituita in tutto o in parte da
provvigioni o da percentuali,
sulla base della media dell’anno corrente o del periodo di minor servizio
prestato.
ART. 7
Le Federazioni Nazionali aderenti alle Confederazioni stipulanti avranno facoltà
di concordare nei
contratti collettivi nazionali o provinciali una maggiore gratificazione, tenuto
conto delle possibilità
delle categorie di aziende e degli usi locali.
ART. 8
Le norme del presente contratto sostituiscono ed assorbono tutti gli usi e le
consuetudini in materia
eventualmente esistenti nelle varie provincie, anche se più favorevoli per i
lavoratori. Esse inoltre
sostituiscono ed assorbono tutte le clausole riguardante la gratificazione,
inserite nei contratti
collettivi di lavoro nazionali, integrativi o locali vigenti alla data del
presente contratto, salvo che le
clausole stesse non stabiliscano misure di gratificazione superiori a quelle
sopra fissate.
(1) La misura della gratifica è stata aumentata a trenta trentesimi dal C.C.N.
1° dicembre 1939 (B.U.M.C. n.
217 – 1779) con decorrenza 1° gennaio 1939.
(2) Si omettono perché riguardanti i lavoratori non aventi qualifica
impiegatizia.
ART. 9
Il presente contratto entra in vigore dal 10 novembre 1938 ed il periodo utile
agli effetti della
determinazione dell’ammontare della gratificazione per i lavoratori in
servizio alla data stessa,
decorrerà dal 1° gennaio 1938.