ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEL
RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE DEL
SETTORE DEL COMMERCIO

L’anno 1988, il giorno 9 del mese di giugno

SI E’ STIPULATO
Il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza
commerciale tra le Case mandanti commerciali ed i rispettivi Agenti e Rappresentanti di
Commercio, composto di 21 articoli, di 5 tabelle e 2 allegati letti, approvati e sottoscritti dalle parti
contraenti.

PREMESSA
Le parti stipulanti, con il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una
disciplina normativa corrispondente alla peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle
caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi.
Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e
contrattali, consapevoli dell’importanza che il settore commerciale riveste nell’economia del Paese
e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora
n più complesso dalla difficile congiuntura economica, quali collaboratori indispensabili per le loro
caratteristiche funzionali e professionali.
La Confederazione del commercio, nell’affermare la sua piena autonomia contrattuale, accoglie la
richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello nazionale con le OO.SS. degli agenti
stipulanti il presente A.E.C. intesi ad esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonché le
situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche,
sociali e professionali degli agenti.
Su richiesta di una delle parti, tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.
ART. 1
Il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le case mandanti commerciali (in seguito
denominate “ditte”) e gli agenti e rappresentanti di commercio è disciplinato dalle norme contenute
nel presente accordo economico collettivo.
Agli effetti del presente accordo e in conformità agli articoli 1742 e 1752 C.C. è “agente di
commercio” chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di
contratto in una determinata zona; è “rappresentante di commercio” chi è incaricato stabilmente da
una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
L’agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma e dipendente, nell’osservanza
delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell’art.1746 C.C. senza obblighi di orario di
lavoro e itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all’art.1746 C.C. devono tener conto
dell’autonomia operativa dell’agente o rappresentante il quale, tenuto ad informare costantemente la
sua casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con
periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l’esercizio delle attività
di cui al precedente capoverso salvo le eccezioni espressamente previste nell’accordo stesso,
nonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere merci
esclusivamente a privati consumatori.
Gli agenti o rappresentanti di commercio e le ditte preponenti sono tenuti all’osservanza della legge
n. 204 del 3 maggio 1985. Le norme del presente accordo non sono applicabili agli agenti o
rappresentanti non iscritti nei ruoli di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204.
Le norme contenute nel presente accordo si applicano anche ai contratti a tempo determinato, in
quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al
preavviso.
Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, la casa mandante comunicherà
all’agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l’eventuale
disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato.
ART. 2
Salvo diverse intese tra le parti, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona per
lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può
assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di esclusiva per una sola ditta,
all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante, dell'incarico di trattare gli affari di più ditte
non in concorrenza tra di loro.
All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante debbono essere precisati per
iscritto in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la
misura delle provvigioni o dei compensi e la durata, quando non sia a tempo indeterminato, nonché
l'esplicito riferimento alle norme dell'accordo economico collettivo in vigore e successive
modificazioni.
Le variazioni di zona, esclusi i casi di lieve entità, possono essere realizzate previa comunicazione
scritta all'agente o rappresentante da darsi almeno due mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli
agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta),
salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza del preavviso.
Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico
del rapporto, il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del
rapporto. Qualora l’agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni
previste, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di
agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.
Chiarimento a verbale
In relazione a quanto previsto dal primo e secondo comma del presente articolo, le parti si danno
atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l’incarico conferito all’agente o
rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d’uso siano diversi e
infungibili tra di loro.
ART. 3
L’agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all’incarico affidatogli in conformità
alle istruzioni impartite dalla ditta.
Il contratto potrà prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario all’Agente o
Rappresentante, in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento, non derivante dal
normale utilizzo.
L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta né di concedere sconti o dilazioni,
salvo diverso accordo scritto.
Qualora gli venga conferito l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante,
quest’ultima stabilirà separatamente dalle competenze la provvigione di incasso. L’obbligo di
stabilire la provvigione di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l’agente o rappresentante svolge
la sola attività di recupero degli insoluti.
Il preponente è tenuto a fornire l’agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più
producente il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora intenda di non poter
evadere totalmente o parzialmente le proposte d’ordine.
ART. 4
L’agente o rappresentante è compensato a provvigione da determinarsi in misura percentuale sugli
affari andati a buon fine.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso
non potranno essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta
concordati per condizioni di pagamento.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che l’esecuzione dell’affare si effettui su
accordo tra fornitori ed acquirenti per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli
importi delle singole consegne regolarmente pagate.
In deroga di principio di cui al primo comma, in qualsiasi caso di insolvenza parziale del
compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all’importo della provvigione sulla
quota soluta, la ditta verserà all’agente o rappresentante la differenza.
Tuttavia, qualora l’insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del venduto, l’Agente o
Rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta.
La provvigione spetta all’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto
esecuzione per cause imputabili al preponente.
L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione
anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento, semprechè rientranti nell’ambito
del mandato conferitogli.
In caso di risoluzione del contratto di agenzia o rappresentanza l’agente o rappresentante ha diritto
alla provvigione per gli affari proposti prima della estinzione del contratto ed accettati dalla ditta
anche dopo tale data, salvo in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l’obbligo
per l’agente o rappresentante a richiesta della ditta, di prestare l’opera di sua competenza per la
completa e regolare esecuzione degli affari in corso.
In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alle provvigioni, le
proposte d’ordine non confermate per iscritto dal preponente entro 60 giorni della data di
ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate.
Salvo diverso accordo tra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente, il
preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all’agente o rappresentante il rigetto
dell’ordine ovvero le necessità di una proroga del termine.
ART. 5
L’agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese connesse con l’esercizio
dell’attività svolta ai sensi dell’art.1 del presente accordo, salvo patto in contrario.
Il patto in contrario non potrà determinare il rimborso di spese o concorso alle spese in forma
percentuale.
ART. 6
Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre.
Entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all’agente o
rappresentante il conto delle provvigioni, nonché il relativo importo, con l’adempimento delle
formalità richieste dalle vigenti norme fiscali.
Qualora l’agente o rappresentante non sollevi contestazioni entro 60 giorni dal ricevimento del
conto, questo si intenderà definitivamente approvato. In caso di contestazione, la ditta verserà le
eventuali ulteriori somme non oltre trenta giorni dalla definizione della controversia.
Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre quindici giorni rispetto
ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo
un interesse in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell’agente o rappresentante, essa
deve almeno alla fine di ogni mese fornire all’agente o rappresentante le copie delle fatture inviate
direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni maturate, l’agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre,
nella misura del 70% del suo credito per tale titolo. E’ in facoltà dell’agente o rappresentante,
all’atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la
liquidazione di anticipi nella misura del 50% delle provvigioni da maturare, che si riferiscono ad
affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% delle provvigioni da maturare che
si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni ma non oltre 120.
Resta fermo che l’agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per
altro titolo.
ART. 7
Quando sia pattuito per iscritto, a titolo di penale, uno “star del credere” a carico dell’agente o
rappresentante per insolvenza per insolvenza totale o parziale da parte del compratore, esso non
potrà superare il triplo delle provvigioni né essere comunque superiore al 15% della perdita subita
dalla ditta. Non sono soggette allo “star del credere” le spese, ivi comprese quelle legali, sostenute
per il recupero del credito. Lo “star del credere” non verrà comunque computato sulle somme che
sarebbero spettate all’agente o rappresentante a titolo di provvigione qualora l’affare fosse andato a
buon fine.
Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso dell’importo
dello “star del credere” conteggiato sulla perdita anzidetta.
Tuttavia, ove l’ammontare dell’importo anzidetto a carico dell’agente o rappresentante, in un anno,
superi la metà dell’ammontare delle provvigioni maturate nell’anno medesimo a suo favore, la
eccedenza non sarà a carico dell’agente o rappresentante. In tal caso, se la ditta intende risolvere il
rapporto, sarà esonerata dall’obbligo del preavviso.
Eventuali deroghe alle norme di cui al 1° comma del presente articolo potranno essere convenute tra
le Organizzazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione superi il 12%.
Per qualche caso particolare (ad esempio, per il commercio tessile) potrà essere convenuto, tra la
ditta mandante e l’agente o rappresentante, uno “star del credere” al di sopra dei limiti anzidetti, a
condizione che venga pattuito un supplemento della normale provvigione.
ART. 8
In caso di malattia o infortunio dell’agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento
nell’espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della
ditta oppure dell’agente o rappresentante interessato, resterà sospeso per la durata massima di sei
mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale
periodo procedere alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad
assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico ad
esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza ammalato od infortunato deve
consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico di
sostituirlo provvisoriamente, si avvalga dell’organizzazione dell’agenzia senza che a questa
derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso,
salvo patto in contrario tra le parti.
A favore degli agenti e rappresentanti che operano in forma individuale, per i casi di infortunio e
malattia ospedalizzata, le case mandanti del settore commerciale provvederanno alla stipulazione di
una polizza assicurativa o all’adozione di forme equivalenti, atte a garantire all’agente o
rappresentante – secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che
formano parte integrante del presente articolo – il seguente trattamento, indipendente ed aggiuntivo
rispetto a quello eventualmente erogato dall’E.N.A.S.A.R.C.O. con la propria assicurazione:
a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di Lire 20.000.000);
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di Lire
20.000.000. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all’80%,
in relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAI ed a partire dal 6%;
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici: corresponsione
di una diaria giornaliera di Lire 10.000.000 dal 1° giorno di degenza e fino ad un massimo di 60
giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la
diaria stessa.
A decorrere dal 1° gennaio 1989, il trattamento previsto dal precedente comma del presente articolo
è così modificato:
a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di Lire 65.000.000;
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di Lire
80.000.000. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di invalidità inferiore all’80%
in relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6%;
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di
degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio
che abbia comportato l’applicazione di gessatura: corresponsione di una diaria giornaliera di lire
25.000 dal 1° giorno di degenza fino ad un massimo di 60 giorni per anno assicurativo fatta
salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.
Nei confronti degli agenti o rappresentanti plurimandatari saranno stabilite nel regolamento di
attuazione norme intese a ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma a
carico di ciascuna casa mandante, in misura proporzionale al numero dei mandati.
ART. 9
In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato, dovrà essere dato
all'agente o rappresentante un preavviso di:
· 4 mesi, qualora la durata del rapporto non superi i 5 anni compiuti;
· 5 mesi, qualora la durata del rapporto superi i 5 anni ma non gli 8 compiuti;
· 6 mesi, qualora la durata del rapporto sia superiore a 8 anni compiuti.
Per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività in esclusiva per una sola
ditta i termini di preavviso di cui sopra sono aumentati di due mesi.
Ove la ditta preferisca esonerare senz'altro l'agente o rappresentante dalla prestazione, dovrà
corrispondergli, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni
liquidate nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso
spettanti all'agente o rappresentante o una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da
parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente
saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore all'anno, il detto computo si effettuerà in base
alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
Ad analoghi obblighi è tenuto l'agente o rappresentante nei confronti della ditta, in caso di
risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante. In tal caso, il preavviso sarà di 5 mesi
o di 4 mesi, a seconda che l'agente o rappresentante si impegnato o meno ad esercitare la sua attività
in esclusiva per una sola ditta.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso,
senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione.
L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del
contratto di agenzia, anche a titolo di concorso o rimborso spese.
ART. 10
All'atto della risoluzione del contratto a tempo indeterminato sarà corrisposta dalla ditta all'agente o
rappresentante una indennità secondo le disposizioni dei seguenti articoli 11 e 12.
Le parti si danno atto che con i versamenti di cui ai successivi articoli è assolto ogni obbligo
gravante sulle case mandanti in virtù dell'articolo 1751 del Codice Civile.
ART. 11
L'indennità di risoluzione del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura del 3%
dell'ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante nel corso del contratto, nei
seguenti limiti:
a) non oltre lire 50.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30 settembre 1947;
qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una
sola ditta, il limite di lire 50.000 è elevato a lire 70.000 di provvigioni annue;
b) non oltre lire 500.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° ottobre
1947 al 30 giugno 1951; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in
esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di lire 500.000 è elevato a lire 600.000 di
provvigioni annue;
c) non oltre lire 2.000.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° luglio
1951 al 31 dicembre 1958; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in
esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di lire 2.000.000 è elevato a lire 2.500.000.
A decorrere dal 1° gennaio 1959 l'indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato è
stabilita nella misura dell'1% dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o
rappresentante, e integrata nelle misure e nei limiti sotto indicati:
(a) per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1968 l’integrazione è del 3% fino a lire
2.000.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’1%, per la parte di provvigioni
liquidate per ciascun anno fra lire 2.000.000 e lire 3.000.000; per gli agenti e rappresentanti
impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di lire 2.000.000 e di lire 3.000.000 sono elevati
rispettivamente a lire 2.500.000 e lire 3.500.000;
(b) per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1976 l’integrazione è del 3% fino al limite di
lire 2.500.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’1% per la parte di provvigioni
liquidate per ciascun anno fra lire 2.500.000 e lire 4.000.000; per gli agenti e/o rappresentanti
impegnati ad esercitare in esclusiva i limiti di lire 2.500.000 e di lire 4.000.000 sono elevati
rispettivamente a lire 3.000.000 e lire 4.500.000;
(c) per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1980 l’integrazione è del 3% fino al limite di
lire 4.500.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno tra lire 4.500.000 e lire 6.000.000; per
gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di lire 4.500.000 e lire
6.000.000 sono elevati rispettivamente a lire 6.000.000 e lire 8.000.000;
(d) per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1988 l’integrazione è del 3% fino al limite di
lire 6.000.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell1% per la parte di provvigioni
liquidate per ciascun anno tra lire 6.000.000 e lire 9.000.000; per gli agenti e/o rappresentanti
impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di lire 6.000.000 e di lire 9.000.000 sono elevati
rispettivamente a lire 12.000.000 e lire 18.000.000;
(e) per il periodo dal 1° gennaio 1989 in poi, l’integrazione del 3% fino al limite di lire 12.000.000
di provvigioni liquidate per ciascun anno dell’1%per la parte di provvigioni liquidate per
ciascun anno tra lire 12.000.000 e lire 18.000.000.
Per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di lire 12.000.000 e lire
18.000.000 sono elevati, rispettivamente, a lire 24.000.000 e lire 36.000.000.
Agli effetti dell’accantonamento presso il FIRR saranno computate anche le somme corrisposte
espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o concorso spese.
CHIARIMENTO A VERBALE
I versamenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 11 sono riassunti nelle tabelle A, B, C,
D ed E annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento, per facilitare i relativi calcoli.
ART. 12
Dall’indennità di cui al presente articolo deve detrarsi quanto l’agente ha diritto di ottenere per
effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di
previdenza previsto dal presente accordo.
L’indennità di risoluzione del contratto è dovuta anche in caso di invalidità permanente e totale
dell’agente o rappresentante.
Nel caso di morte dell’agente o rappresentante la indennità stessa è dovuta agli eredi, a norma
dell’articolo 1751, 4° comma, del Codice Civile.
ART. 13
L’indennità di scioglimento del contratto di cui ai precedenti articoli è accantonata, per gli importi
maturati fino al 31 dicembre 1958, presso l’E.N.A.S.A.R.C.O. (Ente Nazionale Assistenza Agenti e
Rappresentanti di Commercio), in virtù delle norme contenute negli articoli, 8, 9, 10, 11 e 12
dell’Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938.
Le parti si danno atto che col versamento di cui al precedente capoverso è assolto ogni obbligo
gravante sulle case mandanti in materia di indennità di scioglimento del contratto in relazione agli
accordi economici sopra citati per il periodo antecedente al 1° gennaio 1959.
Per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1964 l’accantonamento dell’indennità di
scioglimento dl contratto presso l’E.N.A.S.A.R.C.O. è facoltativa da parte delle ditte, e subordinata
alla condizione che l’Ente corrisponda alle ditte un interesse annuo non inferiore al 4%.
Per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 1965 l’accantonamento dell’indennità di
scioglimento del contratto sarà effettuato presso l’E.N.A.S.A.R.C.O., semprechè detto Ente
corrisponda alle ditte un interesse annuo non inferiore al 4% e devolva gli utili di esercizio della
gestione " Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR)” al Fondo di Assistenza a favore degli
iscritti dell’Ente.
I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati presso l’E.N.A.S.A.R.C.O. sulle
provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) entro il 31 marzo
successivo.
Le ditte sono tenute a segnalare all’E.N.A.S.A.R.C.O. l’inizio e la cessazione dei rapporti e ogni
altra eventuale variazione intervenuta; per le relative modalità si rinvia alle norme regolamentari e
alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposito regolamento
per l’accantonamento ed il versamento dell’indennità per la risoluzione del rapporto.
ART. 14
Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non
imputabile all’Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente
all’Agente o Rappresentante, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto di cui al
precedente articolo 10, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull’ammontare globale
delle provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari
conclusi successivamente al 1° gennaio 1989 nel modo seguente:
1)
a) 3% sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50 sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;
c) 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi.
L'indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta - sempre che il rapporto sia in atto da
almeno un anno - in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per
conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO, nonché in caso di decesso. In quest'ultimo
caso, l'indennità predetta verrà corrisposta agli eredi legittimi o testamentari.
Qualora la casa mandante non corrisponda l'indennità di clientela per fatto imputabile all'agente o
rappresentante, ne darà motivazione nella lettera di revoca.
Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le
somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o concorso spese.
Ai fini dell'indennità di cui al presente articolo si considera a tempo indeterminato il contratto a
termine che venga rinnovato o prorogato.
DICHIARAZIONE A VERBALE
L’indennità suppletiva di clientela disciplinata dal presente articolo non è cumulabile con alcun
altro trattamento a titolo analogo che dovesse venire stabilito da disposizioni normative di carattere
generale.
Le parti, a chiarimento della norma di cui al presente articolo, si danno atto che nell’ipotesi di
rapporto di agenzia o rappresentanza instaurato successivamente al 1° gennaio 1977 (ad esempio 1°
gennaio 1978) i tre anni di cui al 1° comma, lett. a), del presente articolo avranno decorrenza dalla
data di inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza.
ART. 15
Il trattamento di previdenza in favore degli agenti o rappresentanti i cui rapporti, a termine o non,
siano regolati dal presente accordo è disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12, e dal
regolamento di esecuzione approvato con D. M. 20 febbraio 1974.
Fino alla data del 31 dicembre 1958 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono
integralmente soddisfatti dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del
trattamento E.N.A.S.A.R.C.O., ai sensi dell’art.12 dell’accordo 30 giugno 1938 e successivi
aggiornamenti.
1) Per il periodo 1° gennaio 1977 – 31 dicembre 1988 il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela viene
effettuato sulla base del seguente articolo 14, primo comma dell’A.E.C 24 giugno 1981: “Se il contratto a
tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente o
rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all’agente o rappresentante, in
aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente art.10, una indennità suppletiva di
clientela, da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto
di agenzia e relative comunque ad affari conclusi successivamente al primo gennaio 1997 nel modo
seguente:
a) 3% sulle provvigioni maturate nei primi 3 anni di durata del rapporto di agenzia
b) 3,50% sulle provvigioni maturate negli anni successivi”.
ART. 16
Le ditte hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all’Ente Nazionale Assistenza
Agenti e Rappresentanti di Commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) entro i tre mesi dall’inizio del rapporto
di agenzia e di rappresentanza, indicando per ogni agente o rappresentante il numero di iscrizione al
ruolo di cui alla legge n. 204 del 3 maggio 1985.
Nel caso che l’agente o rappresentante inizi la sua attività, la comunicazione del numero di
iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena l’interessato abbia ottenuto l’iscrizione.
I contributi di cui all’articolo precedente saranno versati all’Ente di cui sopra con periodicità
trimestrale, non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare.
Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all’agente o rappresentante un riepilogo
delle somme versate al fondo di previdenza dell’E.N.A.S.A.R.C.O. e di quelle accantonate presso il
FIRR, di competenza dell’anno precedente.
ART. 17
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per
l’agente o rappresentante.
ART. 18
Le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo dovranno essere
sottoposte, per il tentativo di conciliazione, all’esame delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
ART. 19
Le relazioni alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n. 533, le parti stipulanti, convenendo sulla
utilità e sulla importanza degli strumenti conciliativi previsti dalla stessa legge, che si propongono il
risultato di ridurre l’area della conflittualità, convengono di favorire il ricorso alla conciliazione
sindacale con la costituzione di Commissioni Paritetiche. Pertanto:
1) nel caso di insorgenza di controversie, sia durante lo svolgimento, sia all’atto della cessazione
del rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale, ciascuna delle parti può adire per il
tentativo di componimento della controversia una Commissione Paritetica di conciliazione,
costituita presso le Associazioni provinciali dei Commercianti aderenti alla Confederazione
Generale Italiana del Commercio e del Turismo. La Commissione di conciliazione sarà
composta da due membri in rappresentanza della casa mandante e da due membri in
rappresentanza dell’agente o rappresentante di commercio, designati di volta in volta
rispettivamente dalle Associazioni sindacali, aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il
presente accordo, alle quali le parti interessate aderiscano o abbiano conferito mandato.
2) La Commissione competente ad espletare la conciliazione è quella costituita nell’ambito
territoriale in cui l’agente o rappresentante svolge la sua attività ovvero, su accordo delle parti
stipulanti o dei loro aderenti, quella costituita nell’ambito territoriale in cui è la sede della ditta
mandante.
3) La Commissione espleterà il tentativo di conciliazione entro e non oltre 30 giorni dal
ricevimento della richiesta delle parti.
4) Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, resta inteso che l’accordo
intervenuto non è impugnabile, giusto quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 411
– III comma – C.P.C. e 2113 – IV comma – Cod. Civ., come risultano sostituiti dagli articoli 1
e 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
5) qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano libere di adire l’Autorità
giudiziaria.
6) In ogni caso, trovano applicazione le norme di cui all’articolo 411 – ultimo comma – e
all’articolo 412 del Codice di Procedura Civile, così come risultano sostituiti dall’articolo 1
della legge 11 agosto 1973, n. 533.
7) Le spese per il funzionamento della Commissione sindacale paritetica di conciliazione saranno
sostenute in proprio delle parti tra le quali intercorre la conciliazione.
ART. 20
Le disposizioni del presente accordo relative all’indennità di scioglimento del contratto ed alla
previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con altro trattamento.
ART. 21
Il presente accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il 1°
luglio 1988 e scadrà il 30 giugno 1991; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso
di quattro mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.
In caso di regolare disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo
accordo.
ALL. 1
LETTERA DI INTENTI
Le parti, nel concordare sull’opportunità della revisione del meccanismo contrattuale del FIRR,
convengono di procedere in tempi brevi ad un esame congiunto della materia, interessando, oltre al
Ministero del Lavoro, gli Enti previdenziali preposti, tenuto conto anche dell’allegato progetto.
(All. 2).
ALL. 2
PROGETTO DI REVISIONE DEL FIRR NELL’AMBITO DEL RINNOVO DELL’AEC
24/06/81
Le parti stipulanti hanno concordato un progetto di revisione del meccanismo contrattuale del FIRR
improntato ai seguenti criteri:
1) Rivalutazione annua delle somme accantonate presso il FIRR mediante accredito sui singoli
conti individuali degli utili netti risultanti dalla gestione di ciascun esercizio.
2) Ai fini di cui al punto 1), le case mandanti consentono l’utilizzazione dell’interesse del 4% -
dedotto quanto previsto dal punto successivo – a loro spettante in forza dell’art.1 – parte la –
delle “Disposizioni regolamentari” 24/6/81, importo che andrà pertanto ad incrementare i conti
individuali.
3) La polizza contrattuale di cui all’art.8 dell'AEC 24/6/81 verrà affidata all'ENASARCO che
utilizzerà ai fini del pagamento del premio relativo e dei relativi costi di gestione, quota parte
del 4% di interesse di cui al precedente punto 2. Le prestazioni garantite dalla polizza in parola
saranno quelle concordate dalle parti stipulanti l’AEC per la categoria.
4) Le disponibilità annualmente esistenti nel FIRR verranno impiegate secondo piani
d’investimento deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell’E.N.A.S.A.R.C.O., previo
conforme parere paritetico formato da rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti l’AEC
anzidetto.
5) Le parti si danno atto che le prestazioni integrative di previdenza continueranno ad essere
assicurate con le disponibilità attualmente esistenti nell’apposito Fondo, nonché con le altre
fonti di entrata previste dalla normativa vigente.
TABELLE ANNESSE ALL’ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
NEL SETTORE DEL COMMERCIO
(Calcolo indennità di risoluzione rapporto art.11, lettera A, B, C, D, ed E)