IL PRIMO DICEMBRE 1989 IN ROMA
TRA
La Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato (CONFARTIGIANATO);
La Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA);
La Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASA);
La Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (CLAAI);
E
La Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali, Affini e
del Turismo
(FISASCAT/CISL);
La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS/CGIL);
L’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS);
L’Unione Sindacati Agenti Rappresentanti di Commercio Italiani (USARCI);
La Federazione Nazionale Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio (FNAAARC);
E stato stipulato il presente Accordo di rinnovo dell’Accordo Economico
Collettivo 21-3-1984 per
la disciplina del rapporto di agenzia e/o rappresentanza commerciale tra imprese
artigiane mandanti
ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio.
Il presente A.E.C. si applica anche ai rapporti di agenzia e/o rappresentanza
commerciale tra
imprese mandanti italiane e i rispettivi agenti e rappresentanti che operano
all’estero.
ART. 1
(Disciplina normativa)
Il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le imprese artigiane
mandanti e gli agenti e
rappresentanti di commercio è disciplinato dalle norme contenute nel presente
accordo economico
collettivo.
Agli effetti del presente accordo e in conformità agli articoli 1742 e 1752
c.c. è "agente di
commercio" chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere
la conclusione di contratti
in una determinata zona; è "rappresentante di commercio" chi è
incaricato stabilmente da una o più
ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
L’agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma e
dipendente, nell’osservanza
delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell’art.1746 C.C. senza
obblighi di orario di
lavoro e itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all’art.1746 C.C.
devono tener conto
dell’autonomia operativa dell’agente o rappresentante il quale, tenuto ad
informare costantemente la
sua casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto
peraltro a relazioni con
periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo
l’esercizio delle attività
di cui al precedente capoverso salvo le eccezioni espressamente previste
nell’accordo stesso,
nonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di
vendere merci
esclusivamente a privati consumatori.
Gli agenti o rappresentanti di commercio e le ditte preponenti sono tenuti
all’osservanza della legge
n. 204 del 3 maggio 1985. Le norme del presente accordo non sono applicabili
agli agenti o
rappresentanti non iscritti nei ruoli di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204.
Le norme contenute nel presente accordo si applicano anche ai contratti a tempo
determinato, in
quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle
norme relative al
preavviso.
Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, la casa
mandante comunicherà
all’agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del
termine, l’eventuale
disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato.
ART. 2
(Esclusiva)
Salvo diverse intese tra le parti, la ditta non può valersi contemporaneamente
nella stessa zona per
lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l'agente o
rappresentante può
assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in
concorrenza tra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di esclusiva per
una sola ditta,
all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante, dell'incarico di trattare
gli affari di più ditte
non in concorrenza tra di loro.
All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante debbono
essere precisati per
iscritto in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i
prodotti da trattarsi, la
misura delle provvigioni o dei compensi e la durata, quando non sia a tempo
indeterminato, nonché
l'esplicito riferimento alle norme dell'accordo economico collettivo in vigore e
successive
modificazioni.
Le variazioni di zona, esclusi i casi di lieve entità, possono essere
realizzate previa comunicazione
scritta all'agente o rappresentante da darsi almeno due mesi prima (ovvero 4
mesi prima per gli
agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività
esclusivamente per una sola ditta),
salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza del preavviso.
Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il
contenuto economico
del rapporto, il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto
per la risoluzione del
rapporto. Qualora l’agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non
accettare le variazioni
previste, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la
cessazione del rapporto di
agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della impresa artigiana mandante.
Chiarimento a verbale
In relazione a quanto previsto dal primo e secondo comma del presente
articolo, le parti si danno
atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l’incarico
conferito all’agente o
rappresentante riguardi generi di prodotti che per destinazione e valore d’uso
siano diversi e
infungibili tra di loro.
ART. 3
(Provvigione di incasso)
L’agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all’incarico
affidatogli in conformità
alle istruzioni impartite dalla ditta.
Il contratto potrà prevedere l’addebito totale o parziale del valore del
campionario all’Agente o
Rappresentante, in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento,
non derivante dal
normale utilizzo.
L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta né di
concedere sconti o dilazioni
salvo diverso accordo scritto.
Qualora gli venga conferito l’incarico continuativo di riscuotere per conto
della casa mandante,
quest’ultima stabilirà separatamente dalle competenze la provvigione di
incasso, che non potrà
essere inferiore allo 0,50% delle somme incassate.
L’obbligo di stabilire la provvigione di cui trattasi non sussiste per il caso
in cui l’agente o
rappresentante svolge la sola attività di recupero degli insoluti.
Il preponente è tenuto a fornire l’agente o rappresentante le notizie utili a
svolgere nella maniera più
producente il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora
ritenga di non poter
evadere totalmente o parzialmente le proposte d’ordine.
ART. 4
(Compensi provvigionali)
In deroga di principio di cui al primo comma, in qualsiasi caso di insolvenza
parziale del
compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all’importo
della provvigione sulla
quota soluta, la ditta verserà all’agente o rappresentante la differenza.
Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, qualora l’insolvenza
parziale del compratore
sia inferiore al 15% del venduto, l’agente o rappresentante avrà diritto alla
provvigione nella misura
percentualmente corrispondente a quanto dell’affare sia andato a buon fine,
dedotto quanto dovuto
alla casa mandante per effetto dello star del credere eventualmente pattuito.
La provvigione spetta all’agente o rappresentante anche per gli affari che non
hanno avuto
esecuzione per cause imputabili al preponente.
L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha
diritto alla provvigione
anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento, semprechè
rientranti nell’ambito
del mandato conferitogli.
In caso di risoluzione del contratto di agenzia o rappresentanza l’agente o
rappresentante ha diritto
alla provvigione per gli affari proposti prima della estinzione del contratto ed
accettati dalla ditta
anche dopo tale data, salvo in ogni caso le disposizioni di cui ai commi
precedenti, e salvo l’obbligo
per l’agente o rappresentante a richiesta della ditta, di prestare l’opera
di sua competenza per la
completa e regolare esecuzione degli affari in corso.
In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto
alle provvigioni, le
proposte d’ordine non confermate per iscritto dal preponente entro 60 giorni
della data di
ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate.
Salvo diverso accordo tra le parti, in luogo della conferma di cui al comma
precedente, il
preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all’agente o
rappresentante il rigetto
dell’ordine ovvero le necessità di una proroga del termine.
ART. 5
(Rimborsi spese)
L’agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese connesse con
l’esercizio
dell’attività svolta ai sensi dell’art.1 del presente accordo, salvo patto
in contrario.
Il patto in contrario non potrà determinare il rimborso di spese o concorso
alle spese in forma
percentuale.
ART. 6
(Liquidazione delle provvigioni
Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni
trimestre.
Entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte
invieranno all’agente o
rappresentante il conto delle provvigioni, nonché il relativo importo, con
l’adempimento delle
formalità richieste dalle vigenti norme fiscali.
Qualora l’agente o rappresentante non sollevi contestazioni entro 60 giorni
dal ricevimento del
conto, questo si intenderà definitivamente approvato. In caso di contestazione,
la ditta verserà le
eventuali ulteriori somme non oltre trenta giorni dalla definizione della
controversia.
Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre
quindici giorni rispetto
ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per
tutti i giorni di ritardo
un interesse in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell’agente o
rappresentante, essa
deve almeno alla fine di ogni mese fornire all’agente o rappresentante le
copie delle fatture inviate
direttamente ai clienti o, in attesa di queste ultime, un elenco riepilogativo
delle stesse.
Sulle provvigioni maturate, l’agente o rappresentante ha diritto ad anticipi,
nel corso del trimestre,
nella misura del 70% del suo credito per tale titolo. E’ in facoltà
dell’agente o rappresentante,
all’atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio
di cui sopra, la
liquidazione di anticipi nella misura del 50% delle provvigioni da maturare, che
si riferiscono ad
affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% delle
provvigioni da maturare che
si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni ma non oltre 120.
Resta fermo che l’agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia
debitore della ditta per
altro titolo.
Norma transitoria
Per i rapporti di agenzia in atto, la facoltà di cui all’ultimo comma del
presente articolo potrà essere
esercitata entro 6 mesi dalla data di stipulazione del predetto accordo.
ART. 7
(Star del credere)
Quando sia pattuito per iscritto, a titolo di penale, uno “star del credere”
a carico dell’agente o
rappresentante per insolvenza per insolvenza totale o parziale da parte del
compratore, esso non
potrà superare il triplo delle provvigioni né essere comunque superiore al 15%
della perdita subita
dalla ditta. Non sono soggette allo “star del credere” le spese, ivi
comprese quelle legali, sostenute
per il recupero del credito. Lo “star del credere” non verrà comunque
computato sulle somme che
sarebbero spettate all’agente o rappresentante a titolo di provvigione qualora
l’affare fosse andato a
buon fine.
Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al
rimborso dell’importo
dello “star del credere” conteggiato sulla perdita anzidetta.
Tuttavia, ove l’ammontare dell’importo anzidetto a carico dell’agente o
rappresentante, in un anno,
superi la metà dell’ammontare delle provvigioni maturate nell’anno medesimo
a suo favore, la
eccedenza non sarà a carico dell’agente o rappresentante. In tal caso, se la
ditta intende risolvere il
rapporto, sarà esonerata dall’obbligo del preavviso.
Eventuali deroghe alle norme di cui al 1° comma del presente articolo potranno
essere convenute tra
le Organizzazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione superi il 12%.
Per qualche caso particolare (ad esempio, per il commercio tessile) potrà
essere convenuto, tra la
ditta mandante e l’agente o rappresentante, uno “star del credere” al di
sopra dei limiti anzidetti, a
condizione che venga pattuito un supplemento della normale provvigione.
ART. 8
(Polizza Assicurativa)
In caso di malattia o infortunio dell’agente o rappresentante che costituisca
causa di impedimento
nell’espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o
rappresentanza, a richiesta della
ditta oppure dell’agente o rappresentante interessato, resterà sospeso per la
durata massima di sei
mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, e pertanto la
ditta non potrà per tale
periodo procedere alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per
il periodo predetto ad
assicurare l’esercizio del mandato di agenzia e rappresentanza o a dare ad
altri l’incarico di
esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza ammalato od
infortunato deve
consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questo ha
ricevuto l’incarico di
sostituirlo provvisoriamente, si avvalga dell’organizzazione dell’agenzia
senza che a questo
derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi
nel periodo stesso,
salvo patto in contrario tra le parti.
A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, per i
casi di infortunio e di
malattia spedalizzata, le case mandanti del settore artigiano provvederanno alla
stipulazione di una
polizza assicurativa o all’adozione di forme equivalenti, atte a garantire
all’agente o rappresentante
– secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari allegate,
che formano parte
integrante del presente articolo – il seguente trattamento, indipendente ed
aggiuntivo rispetto a
quello eventualmente erogato dall’E.N.A.S.A.R.C.O. con la propria
assicurazione:
a) In caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di lire
65.000.000.
b) In caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un
capitale di lire
80.000.000. tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità
inferiore all’80%,
in relazione alla percentuale riconosciuta secondo le tabelle INAIL ed a partire
dal 6%.
c) In caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti
diagnostici: corresponsione
di una diaria giornaliera di lire 25.000 dal primo giorno di degenza e fino ad
un massimo di 60
giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura
assicurativa per la
diaria stessa.
Nei confronti degli agenti o rappresentanti plurimandatari saranno stabilite nel
regolamento di
attuazione norme intese a ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione del
precedente comma a
carico di ciascuna impresa artigiana mandante in misura proporzionale al numero
dei mandati.
Norma transitoria
Gli importi indicati alle lettere a), b), e c) all’ultimo comma del presente
articolo decorrono dal 1°
ottobre 1999. Con la stessa decorrenza la polizza assicurativa verrà stipulata
anche a favore degli
agenti e rappresentanti che svolgono la loro attività in forma di società di
persone con ripartizione
pro – capite delle prestazioni di polizza tra gli agenti e soci; a questo fine
la società agente è tenuta a
comunicare alla impresa artigiana mandante i nomi di tali soci, nonché tutte le
successive
variazioni.
ART. 9
(Preavviso)
In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo
indeterminato, dovrà essere dato
all’agente o rappresentante un preavviso di:
· 4 mesi, qualora la durata del rapporto non superi i 5 anni compiuti;
· 5 mesi, qualora la durata del rapporto superi i 5 anni ma non gli 8 compiuti;
· 6 mesi, qualora la durata del rapporto sia superiore a 8 compiuti.
Per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività in
esclusiva per una sola
ditta i termini di preavviso di cui sopra, sono aumentati di 2 mesi.
Ove la ditta preferisca esonerare senz’altro l’agente o rappresentante dalla
prestazione, dovrà
corrispondergli, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti
dodicesimi delle provvigioni
liquidate nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) precedente quanti
sono i mesi di preavviso
spettanti all’agente o rappresentante o una somma a questa proporzionale, in
caso di esonero da una
parte di preavviso.
Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell’anno solare precedente
saranno conteggiati i
successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i 12 mesi di riferimento.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore all’anno, il detto
computo si effettuerà in base
ala media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
Ad analoghi obblighi è tenuto l’agente o rappresentante nei confronti della
ditta, in caso di
risoluzione del rapporto da parte dell’agente o rappresentante.
In tal caso, il preavviso sarà di cinque mesi o di quattro mesi, a seconda che
l’agente o
rappresentante sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva
per una sola ditta.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o
in parte al preavviso,
senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva, entro trenta giorni
dal ricevimento della
predetta comunicazione.
L’indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme
corrisposte in dipendenza del
contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese.
ART. 10
(Indennità di risoluzione rapporto)
All’atto della risoluzione del contratto a tempo indeterminato sarà
corrisposta dalla ditta all’agente
o rappresentante un’indennità secondo le disposizioni dei seguenti articoli
11 e 12.
Le parti si danno atto che coi versamenti di cui ai successivi articoli è
assolto ogni obbligo gravante
sulle imprese artigiane mandanti in virtù dell’art.1751 del Codice Civile.
ART. 11
(FIRR)
All’agente o rappresentante, a norma dell’articolo 1751 del c.c., spetta una
indennità per lo
scioglimento del contratto.
Tale indennità, sarà accantonata dalla ditta preponente presso
l’E.N.A.S.A.R.C.O., secondo le
disposizioni regolamentari allegate.
VEDI TABELLE :
Agli effetti dell’accantonamento presso il FIRR (fondo indennità risoluzione
rapporto) saranno
computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo
di rimborso e
concorso spese. Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto
previste nei singoli
mandati. I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati presso
l’E.N.A.S.A.R.C.O.
sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare (1° gennaio – 31
dicembre) entro il 31
marzo successivo. Le ditte sono tenute a segnalare all’E.N.A.S.A.R.C.O.
l’inizio e la cessazione dei
rapporti e ogni altra eventuale variazione intervenuta; per relative modalità
si rinvia alle norme
regolamentari e alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un
apposito regolamento
per il versamento agli aventi diritto dell’indennità per la risoluzione del
rapporto.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a rivedere l’istituto della indennità per lo
scioglimento del contratto qualora
nel corso di vigenza del presente accordo economico collettivo intervengano
negli altri settori
modificazioni significative particolarmente per quanto concerne l’eventuale
introduzione di forme
di rivalutazione o di indicizzazione degli importi relativi.
ART. 12
Dall’indennità di cui al precedente articolo deve detrarsi quanto l’agente
ha diritto di ottenere per
effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dall’impresa artigiana
preponente in aggiunta
al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo.
L’indennità di risoluzione de contratto è dovuta anche in caso di invalidità
permanente e totale
dell’agente o rappresentante.
Nel caso di morte dell’agente o rappresentante, l’indennità stessa è
dovuta agli eredi, a norma
dell’articolo 1751, 4° comma, del Codice Civile.
ART. 13
(Indennità suppletiva di clientela)
Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa
mandante per fatto non
imputabile all’agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla
ditta preponente
all’agente o rappresentante, in aggiunta all’indennità di risoluzione del
rapporto di cui al precedente
articolo 11, un’indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi
sull’ammontare globale delle
provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto di agenzia e relative
comunque ad affari
conclusi successivamente al 30 settembre 1989 nel modo seguente:
a) 3% sulle provvigioni maturate nei primi 3 anni di durata del rapporto di
agenzia;
b) 3,50% sulle provvigioni maturate dal 4° al 6° anno compiuto;
c) 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi.
L’indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta, sempre che il
rapporto sia in atto da
almeno un anno, in caso di dimissioni dell’agente dovute a sua invalidità
permanente o totale o per
conseguimento della pensione di vecchiaia E.N.A.S.A.R.C.O., nonché in caso di
decesso.
In questo ultimo caso, l’indennità predetta verrà corrisposta agli eredi
legittimi o testamentari.
Qualora l’impresa artigiana mandante non corrisponda l’indennità di
clientela per fatto imputabile
all’agente o rappresentante, ne darà motivazione nella lettera di revoca.
Agli effetti della liquidazione dell’indennità suppletiva di clientela
saranno computate anche le
somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o
concorso spese.
Ai fini dell’indennità di cui al presente articolo si considera a tempo
indeterminato il contratto a
termine che venga rinnovato o prorogato, o abbia una durata di almeno sei anni.
Dichiarazione a verbale
L’indennità suppletiva di clientela disciplinata dal presente articolo non è
cumulabile con alcun
altro trattamento a titolo analogo che dovesse venire stabilito da disposizioni
normative di carattere
generale. Le parti, a chiarimento della norma di cui al presente articolo, si
danno atto che
nell’ipotesi di rapporto di agenzia o rappresentanza instaurato
successivamente al 1° gennaio 1984
(ad esempio 1° gennaio 1985) i tre anni di cui al 1° comma, lettera a), del
presente articolo avranno
decorrenza dalla data di inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza.
Fino al 30 settembre 1989 il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela
viene effettuato sulla base
del seguente articolo 13, primo comma dell’A.E.C. 21 marzo 1984:
“Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa
mandante per fatto non
imputabile all’agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla
ditta preponente
all’agente o rappresentante, in aggiunta all’indennità di risoluzione del
rapporto di cui al precedente
articolo 11, una indennità suppletiva di clientela da calcolarsi
sull’ammontare globale delle
provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto di agenzia e relative
comunque ad affari
conclusi successivamente al primo gennaio 1984 nel modo seguente:
a) 3% sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di
agenzia;
b) 3,50% sulle provvigioni maturate negli anni successivi”.
ART. 14
(Previdenza)
Il trattamento di previdenza in favore degli agenti o rappresentanti, i cui
rapporti, a termine o non,
siano regolati dal presente accordo è disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973,
n. 12, e dal
regolamento di esecuzione approvato con D.M. 20 febbraio 1974.
Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la previdenza
si intendono
integralmente soddisfatti dalle competenze spettanti agli agenti e
rappresentanti, in dipendenza del
trattamento E.N.A.S.A.R.C.O., ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo 30
giugno 1938 e successivi
aggiornamenti.
ART. 15
(Iscrizione all’E.N.A.S.A.R.C.O.)
Le ditte hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti
all’Ente nazionale assistenza
agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) entro i tre mesi
dall’inizio del rapporto di
agenzia e rappresentanza, indicando per ogni agente o rappresentante il numero
di iscrizione al
ruolo di cui alla legge n. 204 del 3 maggio 1985. Nel caso che l’agente o
rappresentante inizi la sua
attività, la comunicazione del numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non
appena l’interessato
abbia ottenuto l’iscrizione.
I contributi di cui all’articolo precedente saranno versati all’Ente di cui
sopra con periodicità
trimestrale, non oltre 60 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare.
Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all’agente o
rappresentante un riepilogo
delle somme versate al fondo di previdenza dell’E.N.A.S.A.R.C.O. e di quelle
accantonate presso il
FIRR, di competenza dell’anno precedente.
ART. 16
(Pattuizioni più favorevoli)
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più
favorevoli per
l’agente o rappresentante.
ART. 17
(Conciliazione sindacale)
Le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente
accordo dovranno essere
sottoposte per il tentativo di conciliazione all’esame delle Organizzazioni
Sindacali stipulanti.
ART. 18
(Commissioni paritetiche di conciliazione)
In relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n. 533 le parti
stipulanti, convenendo
sull’utilità e sull’importanza degli strumenti conciliativi previsti dalla
stessa legge, che si
propongono il risultato di ridurre l’area della conflittualità, convengono di
favorire il ricorso alla
conciliazione sindacale con la costituzione di commissione paritetiche.
Pertanto:
1) Nel caso di insorgenza di controversie, sia durante lo svolgimento sia
all’atto della cessazione
del rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale, ciascuna delle parti può
adire per il
tentativo di componimento della controversia una Commissione paritetica di
conciliazione
costituita presso lo Organizzazioni Territoriali degli Artigiani aderenti alle
Confederazioni
stipulanti. La Commissione di conciliazione sarà composta da 2 membri in
rappresentanza
dell’impresa artigiana e da 2 membri in rappresentanza dell’agente o
rappresentante di
commercio, designati di volta in volta rispettivamente dalle Associazioni
sindacali aderenti alle
Organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, alle quali le parti
interessate aderiscano
o abbiano conferito mandato.
2) La Commissione competente ad espletare la conciliazione è quella costituita
nell’ambito
territoriale in cui l’agente o rappresentante svolge la sua attività ovvero,
su accordo delle parti
stipulanti o dei loro aderenti, quella costituita nell’ambito territoriale in
cui è la sede della ditta
mandante.
3) La Commissione espleterà il tentativo di conciliazione entro e non oltre 30
giorni dal
ricevimento della richiesta delle parti.
4) Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, resta
inteso che l’accordo
intervenuto non è impugnabile, giusto quanto previsto dal combinato disposto
dagli articoli 411,
3° comma, c.p.c., e 2113, 4° comma, cod. civ., come risultano sostituiti dagli
articoli 1 e 6 della
legge 11 agosto 1973, n. 533.
5) Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano libere di
adire l’Autorità
giudiziaria.
6) Le spese per il funzionamento della Commissione paritetica di conciliazione
saranno sostenute
in proprio dalle parti tra le quali intercorre la conciliazione.
ART. 19
(Norme finali)
Le disposizioni del presente accordo relative alla indennità di
scioglimento del contratto ed alla
previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili
tra di loro e con altro
trattamento.
ART. 20
(Delega)
Qualora l’agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega scritta
l’impresa artigiana mandante
verserà in apposito conto corrente indicato nella delega la trattenuta
dell’importo ivi determinato
dalle Organizzazioni sindacali degli agenti stipulanti il presente accordo.
La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall’agente o rappresentante
mediante raccomandata
da inviare alla organizzazione sindacale di appartenenza e alla impresa
artigiana mandante.
ART. 21
(Durata dell’accordo)
Salvo le decorrenze previste nei singoli articoli, il presente accordo entra in
vigore il 1° ottobre
1989 e scadrà il 31 dicembre 1991; ove non venga disdetto da una delle parti
con un preavviso di
quattro mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.
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