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QUANDO DEVE ESSER PAGATA ALL’AGENTE LA PROVVIGIONE ?

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A cura dell’Avv. Lorenzo Bianchi

La legge n. 65 del 1999 ha profondamente modificato l’art. 1748 c.c. disciplinante i "diritti dell’agente".
Secondo il nuovo testo della detta norma, "salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto con il terzo".
Sostanzialmente, pertanto, la provvigione va pagata nel momento in cui il preponente ha consegnato la merce (o ha fornito il servizio) al cliente o comunque nel momento in cui è scaduto il termine di consegna (o di espletamento del servizio) indicato nell’ordine (o copia commissione o contratto di vendita, ecc.).
Il tutto a meno che il contratto di agenzia non disponga diversamente.
Sappiamo benissimo che, 99 volte su 100, il contratto, redatto ormai per consuetudine dalla mandante, dispone diversamente da quanto sopra.
Ed allora ?
L’art. 1748 c.c. ci è ugualmente di aiuto.
"La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico".
La norma impone alla ditta mandante di pagare la provvigione, al più tardi, inderogabilmente, nel momento in cui il cliente ha pagato o avrebbe dovuto pagare il prezzo dopo l’avvenuta consegna della merce (o prestazione del servizio).
Per ulteriore esigenza di chiarezza, è opportuno riportare a questo punto alcuni passi di una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 5467 del 2.5.2000) che ha esaminato il nostro argomento.
Secondo la Suprema Corte il nuovo art. 1748 c.c. "… ha distinto tra il momento di acquisizione della provvigione e il momento di esigibilità della provvigione già acquisita. Il momento di acquisizione è il momento in cui l’operazione promossa dall’agente è stata conclusa tra le parti; il momento di esigibilità è il momento in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione".
Pertanto, concluso il contratto con il cliente, sorge il diritto alla provvigione; ripeto: il fatto costitutivo della provvigione è la conclusione del contratto (a differenza di quanto avveniva in passato, quando la conclusione del contratto generava, in capo all’agente, in attesa del buon fine dell’affare, una semplice aspettativa). Il diritto alla provvigione però non è ancora esigibile.
"Condizione di esigibilità è invece l’esecuzione del contratto da parte del preponente: la provvigione è esigibile nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione", o comunque, al più tardi, nel momento in cui il cliente ha pagato o avrebbe dovuto pagare (e dunque anche se non ha pagato il prezzo) in base all’accordo raggiunto.
Se il concetto ancora non è chiaro proviamo a spiegarci con un esempio: una volta consegnato il prodotto, il cliente si è impegnato a pagarne il prezzo entro il trentesimo giorno; il trentunesimo giorno, anche se il cliente non ha pagato il corrispettivo, spetta ugualmente all’agente la provvigione
Ogni clausola contrattuale contraria alla sopra riportata disciplina è illegittima e non ha alcun effetto.
Ritengo pertanto inutile sottolineare la fondamentale importanza oggi attribuita alla copia commissione o all’ordine o al contratto di vendita: in questi documenti sono solitamente indicati i quantitativi di merce ordinata ed i termini di consegna e di pagamento. Sulla base di detti termini è possibile individuare il momento in cui la provvigione deve esser effettivamente pagata.
Non c’è bisogno di ricordare al lettore, alla luce di quanto sopra, che è essenziale che copia di detti documenti, con data e firma del cliente, sia sempre gelosamente custodita e conservata, in modo tale da poter reclamare, senza possibilità di contestazione da parte del preponente, la "sacrosanta" provvigione e che il contenuto del medesimo documento sia riportato negli estratti conto provvigionali.

 

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