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SUL DIRITTO DI ESIGERE I LIBRI CONTABILI DELLA DITTA MANDANTE

di Lorenzo Bianchi

Sono frequenti i casi in cui le preponenti: 1) concludono affari nelle zone riservate agli agenti, senza nulla comunicare e, spesso, senza accreditare le relative provvigioni indirette; 2) non spediscono agli agenti le fatture di vendita o comunque spediscono detti documenti “senza ordine logico”.

Chi ha provato a chiedere alla mandante copia dei libri contabili e delle fatture per verificare gli importi provvigionali maturati sa benissimo quali “educate” risposte forniscono le società interpellate.

La legge (art. 1749 codice civile) – rendendo sacrosanto il diritto di controllo del venditore - ci dice che “l’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili”.

Pertanto, in caso di rifiuto (e quindi … sempre), al fine di controllare i compensi maturati, sarà necessario usare le maniere forti, utilizzando la disposizione normativa sopra riportata.

Di recente, su richiesta di un nostro Associato, il Tribunale del Lavoro di Roma ha emesso un interessante decreto con il quale ha ingiunto alla ditta mandante di consegnare immediatamente all’agente (e dunque senza alcuna attesa dell’opposizione all’ingiunzione) copia autentica dei libri Iva e delle fatture di vendita relativi al periodo di collaborazione.

Di seguito trascrivo una porzione del ricorso per decreto ingiuntivo:

come documentalmente provato (v. estratto conto provvigionale depositato a titolo esemplificativo; in esso è indicato il nominativo del cliente procurato dal ricorrente), il Sig. AGENTE ha procurato affari con il cliente X e la preponente ha regolarmente pagato, sino all’anno ..., le relative provvigioni.

Dall’anno ... all’anno ..., la mandante non ha più inviato all’agente alcuna fattura di vendita, impedendo al ricorrente l’esercizio del diritto di verifica di cui all’art. 1749 c.c..

Non solo; il contratto di agenzia richiama espressamente le disposizioni dell’Accordo Economico Collettivo del settore commercio.

Pertanto, anche ai sensi degli art. 1372 e 2077 c.c., è applicabile al rapporto l’art. 6 dell’AEC del 9.6.1988 (vigente all’epoca della collaborazione), il quale al 6 ° comma dispone che “se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell’agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all’agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti”.

E’ dunque solare il diritto del ricorrente alla consegna, ex art. 1749 c.c., della documentazione sopra indicata”.

Come anticipato, il Giudice del Lavoro ha accolto la richiesta dell’agente, permettendogli di esaminare copia autenticata da notaio dei libri Iva e delle fatture ivi annotate.

E’ bello sapere che le mandanti, per i nostri Associati, non possono avere più segreti !!!

 

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